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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
DIRITTO DELLE SOCIETÀ
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
Cancellazione delle società
dal Registro delle Imprese: il punto
Il nuovo articolo 2495
e la posizione delle Sezioni Unite
L’art. 2495 c.c., in seguito alle modifiche apportate nel 2003, in riferimento
alle società di capitali, dispone che, dopo l’approvazione del bilancio finale
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società
dal Registro delle Imprese.
Ferma restando la estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere
i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Nel 2010 la Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che, in
seguito alla novella del 2003, la cancellazione della società di capitali dal
Registro delle Imprese ne produce la sua estinzione (Cass. SS.UU. 4060/
2010, 4061/2010, 4062/2010). Una società cancellata dal Registro delle Im-
prese è dunque da ritenersi definitivamente estinta, anche a prescindere
dalla esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti.
Invece secondo la giurisprudenza consolidatasi prima della riforma del
2003 (e talvolta sopravvissuta anche in seguito, fino alla pronuncia delle
Sezioni Unite), alla cancellazione della società non corrispondeva necessa-
riamente la sua estinzione. La sua estinzione era determinata solo dalla
effettiva conclusione di tutti i rapporti giuridici pendenti che a essa faceva-
no capo (tra le ultime pronunce in tal senso, anche dopo la Riforma: Cass.
25472/2008).
La “successione” dei soci
Possono esservi rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta,
che tuttavia non sono stati definiti nella fase della liquidazione, o perché
li si è trascurati, o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (c.d.
“sopravvenienze”). Con l’estinzione della società in seguito alla cancella-
zione, non si estinguono certo i debiti ancora insoddisfatti che a essa
facevano capo (altrimenti si finirebbe per consentire al debitore di decidere
unilateralmente, e magari indiscriminatamente, dei diritti del creditore).
Secondo le Sezioni Unite, questi debiti si trasferiscono per “successione”
ai soci (Cass. SS. UU. 6070/2013). Con la estinzione della società si innesca
una successione “sui generis”, in parte analoga alla successione che si ha
in seguito alla morte della persona fisica (il paragone è naturalmente, in
qualche aspetto, approssimativo, ma è pur sempre una “successione”).
I soci diventano titolari dei debiti sociali, in funzione della responsabilità
che avevano, e quindi secondo il tipo di società che avevano scelto. Ne
rispondono in modo diverso: nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione (nel caso di società di capitali), o illimitatamente (se soci illimi-
tatamente responsabili, nel caso di società di persone).
Nella società di capitali sussiste dunque una “successione” tra società
estinta e socio, se questo ha riscosso la sua quota secondo il bilancio
finale di liquidazione (Cass. 7676/2012).
Anche per i rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione, viene a
determinarsi un meccanismo successorio. Estinta la società, si instaura tra
i soci un regime di contitolarità, di comunione indivisa (in parte simile alla
“comunione ereditaria”che si instaura tra gli eredi della persona fisica).
E’interessante l’esempio del rimborso del credito IVAdella società cancel-
lata, che viene incassato pro-quota dai soci della società estinta.
Il caso delle società di persone
Per le società di persone rimane tuttora valido l’art. 2312 c.c., che non è
stato modificato dalla Riforma del 2003. Tuttavia le SS.UU. hanno ritenuto
applicabile, per ragioni sistematiche, anche per le società di persone, l’in-
terpretazione secondo la quale la cancellazione comporta la definitiva estin-
zione della società (Cass. SS. UU. 4060/2010).
Quindi la cancellazione dal Registro delle Imprese della società di persone ha
natura definitiva, al pari di quella disposta per le società di capitali. La diffe-
renza sta nel fatto che per le società di capitali la cancellazione ha natura
costitutiva, mentre per le società di persone la cancellazione ha valore di
pubblicità dichiarativa, superabile con prova contraria (Cass. 6072/2013).
Può essere disposta la “cancellazione della cancellazione” (cioè: un “prov-
vedimento di cancellazione” della “iscrizione della cancellazione” nel Regi-
stro delle Imprese) della società di persone, solo se la società “abbia con-
tinuato in realtà a operare” anche dopo la avvenuta cancellazione.
Come rilevato anche dal Tribunale di Vicenza, è possibile “disporre la can-
cellazione della cancellazione” della società di persone, solo “nel caso essa
sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge cioè quando l’attività non
sia realmente cessata”, ma non certo quando “vi siano soltanto rapporti
attivi o passivi ancora da liquidare” (Trib. Vicenza, decreto Giudice Regi-
stro, 28 Giugno 2013, est.Limitone; in linea con Cass. 6072/2013).
Inammissibilità delle impugnazioni proposte
e ricevute dalla società estinta
Una società non più esistente, perché cancellata dal Registro delle Impre-
se, non può intraprendere una causa, né esservi convenuta.
L’impugnazione proposta da una società estinta è quindi inammissibile
(Cass. 21195/2010).
Se la cancellazione interviene a causa già iniziata, la impugnazione propo-
sta dalla società estinta diventa ugualmente inammissibile (Cass. 9032/
2010, Cass. 20878/2010). Infine, anche la impugnazione proposta nei con-
fronti di una società estinta è inammissibile (Cass. 22830/2010).
La società estinta perde quindi la capacità di stare in giudizio. Nei processi
in corso, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce automaticamente ai
soci (ex art. 110 c.p.c.). Non c’è alcun soggetto diverso dai soci, nei cui
confronti può proseguire il processo in cui era parte la società nel frattem-
po cancellata. L’impugnazione deve provenire dai soci (o essere indirizzata
ai soci) della società estinta.
La Cassazione ha talvolta definito “nullo” l’atto di impugnazione rivolto
alla società estinta (Cass. 7981/2007, Cass. 13395/2007), in quanto si sareb-
be in presenza di “errore” sulla identità del soggetto destinatario.
Secondo le Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 6070/2013) l’impugnazione an-
drebbe più correttamente qualificata come “inammissibile”, a causa della
“inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale”.
Atti fiscali notificati alla società estinta
L’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, notificati alla società
estinta (ad esempio, presso l’ex-liquidatore), vengono definiti dalla giuri-
sprudenza “nulli” o “inefficaci”.
La giurisprudenza di merito ritiene, in modo ormai costante, che l’avviso di
accertamento notificato ad una società estinta è “nullo” (tra le molte pro-
nunce di merito, le più recenti: CTR Lombardia 24/49/12; CTR Toscana 23/
01/13; CTP Bergamo 93/5/2012, e quest’anno: CTP Milano 996/26/2014;
CTPVarese 21/2014; CTPReggio Emilia 69/2014).
La Cassazione parla di “nullità”, rilevabile anche d’ufficio (Cass. Ordinanza
28187/2013); talvolta preferisce invece parlare di cartella “priva di effica-
cia” (Cass. 22863/2011 e Cass. 14880/2012).
Ad ogni modo, in presenza di debiti fiscali di una società estinta, i soggetti
obbligati al pagamento sono solo i soci, nei limiti delle somme da questi
riscosse in sede di liquidazione.
Conseguenze sul processo tributario
Nell’ambito del processo tributario, il ricorso presentato dall’ ex liquidato-
re di una società cancellata è inammissibile (Cass. Sez. trib. 11968/2012),
per la sua carenza di legittimazione attiva. Parimenti, il ricorso presentato
dalla Agenzia delle Entrate contro una società cancellata è inammissibile.
Dopo la cancellazione della società, le pretese erariali possono essere fatte
valere solo nei confronti di soci, amministratori e liquidatori, e solo nei casi
e condizioni previsti (Cass. 7327/2012).
Un processo tributario non può proseguire nei confronti di una società che
nel frattempo è stata cancellata. Non può proseguire nemmeno nei con-
fronti dell’ex liquidatore o degli ex amministratori (Cass. 11968/2012).
L’eccezione della Legge Fallimentare
C’è una eccezione alla disciplina che abbiamo esposto, ed è prevista dalla
Legge Fallimentare. Una società può essere dichiarata fallita entro un anno
dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese (art. 10 l.f.).
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento (e anche la eventuale
opposizione), e in seguito tutta la procedura concorsuale che ne scaturi-
sce, continua a svolgersi nei confronti della società (e del suo legale rap-
presentante), nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese. Sia-
mo qui in presenza di una specie di “fictio iuris”, per cui la società (che in
realtà non esiste più), continua in un certo senso a “sopravvivere”, seppur
limitatamente alla procedura concorsuale.