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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
DIRITTO FALLIMENTARE
ALICEGIRARDI
*
Ordine di Treviso
L'estensione del fallimento
SEGUE A PAGINA 11
1) DEFINIZIONE DELL’AMBITO
DI APPLICAZIONE DELL’ART. 147 L.F.
1.1 -ASPETTI GENERALI DELL’ART. 147 L.F.
Il nuovo art. 147 L.F., come riformato dal D.Lgs. 5/06,
stabilisce in modo chiaro che la sentenza dichiarativa
di fallimento di una società di persone produce anche
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Si
tratta:
*
di tutti i soci delle società in nome collettivo;
*
dei soci accomandatari delle società in acco-
mandita semplice o per azioni;
*
dei soci accomandanti di s.a.s o s.a.p.a che si
siano ingeriti nella gestione sociale o che il loro nome
risulti nella ragione sociale.
Il fallimento di una so-
cietà appartenente ad
uno delle tipologie disci-
plinate nei capi III, IV e
VI del V libro del codice
civile, pertanto, determi-
na come conseguenza
automatica il fallimento
dei soci illimitatamente
responsabili. Quindi il
fallimento del socio:
a) “prescinde dalla qua-
lità di imprenditore e
dall’insolvenza del socio
medesimo” (Cass. 24 lu-
glio 1997 n.6925);
b) è legato esclusivamen-
te all’esistenza del vin-
colo sociale.
L’estensione del fallimento della società ai soci illimi-
tatamente responsabili era un “principio tradiziona-
le”
1
, affermato anche nella relazione illustrativa al Re
della legge fallimentare (Regio Decreto 16/03/1942). Il
motivo non era, però, ben chiaro, la dottrina appariva
divisa sulla
ratio
della norma. Alcuni trovavano la ra-
gione del principio nell’assimilazione del socio all’im-
prenditore o in una presunzione assoluta di insolvenza
del socio
2
. Un’altra parte della dottrina, invece, ricer-
cava la giustificazione nella “logica delle società di
persone”, il legislatore accolla a questi soci non solo la
responsabilità illimitata, ma anche il rischio del falli-
mento per indurre una gestione attenta. Viene
configurata, così, una ulteriore sanzione alla responsa-
bilità illimitata.
Inoltre viene messo in evidenza dalla dottrina, da un
lato la natura eccezionale della limitazione della re-
sponsabilità, che verrebbe meno in caso di mancato
rispetto delle regole in forza delle quali viene accorda-
to tale beneficio
3
(con conseguente estensione del fal-
limento della società); dall’altro vengono prese in con-
siderazione le esigenze interne della procedura esecu-
tiva individuale. Infatti, con l’illimitata responsabilità,
i patrimoni dei soci vengono utilizzati per il
soddisfacimento dei creditori sociali e particolari con
realizzazione, tra le diverse masse, della
par condicio
.
La procedura concorsuale del socio, quindi, rappre-
senta per i creditori della società una maggiore garan-
zia e permette anche una migliore “organizzazione
della tutela del credito”
4
. Da un punto di vista econo-
mico, la liquidazione unitaria dei patrimoni (quello
della società e dei soci), comporta vantaggi sia per i
creditori che per i falliti, in quanto può attribuire un
“valore aggiunto” ai beni che atomisticamente liquida-
ti potrebbero valere meno o addirittura azzerare il pro-
prio valore
5
.
L’estensione del fallimento, dunque, rappresenta una
razionale modalità di attuazione della responsabilità il-
limitata del socio. Quest’ultima consente, non solo una
comune ed economica esecuzione e liquidazione del
patrimonio, ma anche realizza, soprattutto attraverso
le azioni revocatorie dei pagamenti, la
par condicio
creditorum
con più efficace tutela del ceto creditorio.
In conclusione, la maggior penalizzazione del socio
illimitatamente responsabile, consistente nell’esten-
sione del fallimento della società, rispetto ad un sog-
getto che può diventare responsabile solo per deter-
minati debiti sociali, per esempio il fideiussore, va
ricercato nella presunzione che: a) il socio abbia pote-
re di gestione, quindi abbia portato all’insolvenza del-
la società; b) la società abbia svolto l’attività, determi-
nante l’insolvenza, a favore e nell’interesse del socio.
L’art. 147 comma 1 L.F. precisa che il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili, si verifica anche nel
caso in cui non siano persone fisiche. La riforma
societaria ha permesso che società di capitali parteci-
pino in società di persone. L’art. 2361 c.c. dispone che
“l’assunzione di partecipazioni in altre imprese com-
portante una responsabilità illimitata per le obbliga-
zioni delle medesime, deve essere deliberata dall’as-
semblea; di tali partecipazioni gli amministratore dan-
no specifiche informazioni nella nota integrativa di
bilanci”.
Quindi, il fallimento della società di persone
si estenderà alla società di capitali che dovrà risponde-
re anche verso i creditori concorsuali, con tutto il pro-
prio patrimonio. Nel caso in cui il socio illimitatamen-
te responsabile sia una s.n.c. o s.a.s., potrebbe com-
portare più fallimenti collegati tra loro.
1.2 EFFETTI DELL’ESTENSIONE
DELFALLIMENTO
Nel caso di fallimento di soci illimitatamente respon-
sabili “palesi” di società di persone, la dichiarazione di
fallimento individuale discende automaticamente da
quello della società. La stessa sentenza dichiarativa
del fallimento della società comprende l’espressa di-
chiarazione di fallimento dei soci (
fallimento per ri-
percussione o per estensio-
ne contestuale
6
).
Inoltre, il D.Lgs. 5/06 ha in-
trodotto la possibilità di
estensione della procedura
all’ex socio (in quanto re-
ceduti, esclusi o defunti), o
ai soci già illimitatamente
responsabili (a seguito di
trasformazione, fusione o
scissione), fissando limiti e
presupposti del loro falli-
mento.
7
Il quarto comma dell’art.
147 L.F. riproduce sostan-
zialmente il secondo
comma, disciplinando il
fallimento per estensione
nel caso in cui, dopo la sentenza in fallimento della
società, risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili (soci occulti). Successivamente all’origi-
nale declatoria di fallimento, si innesta ed aggiunge
un’altra sentenza di fallimento individuale, ed in tali
casi si utilizza la locuzione
estensione successiva
8
.
L’estensione successiva
rimedia ad una lacuna della
sentenza dichiarativa di fallimento della società, ed
attua espressamente quanto previsto dall’art. 147 L.F.,
secondo cui il fallimento della società produce, quale
effetto
ex lege
9
anche il fallimento dei soci illimitata-
mente responsabili.
Gli effetti decorrono dalla data di fallimento della so-
cietà (fallimento per ripercussione o estensione
contestuale). Diversamente, in caso di estensione suc-
cessiva, le conseguenze patrimoniali e personali sui
soci, iniziano dalla data della dichiarazione del falli-
mento personale in quanto le sentenze hanno efficacia
costitutiva con effetto
ex nunc
10
.
La sentenza del Tribunale che pronuncia il fallimento
1
Proto Cesare,
Impresa societaria insolvente e soci illimitatamente responsabili
, Il Fallimento n. 3 anno 2000 pag.265
2
Satta,
Istituzioni di diritto fallimentare
3
Rivista il Fallimento 1995 pag.919
4
Bertacchini,
La responsabilità illimitata nel fallimento per estensione
, Milano 1991
5
Fabiani,
Società insolvente e responsabilità del socio unico
, Milano 1999
6
Bosignori comm.sub.art. 147 pag. 208
7
Il falllimento per estensione
– Oreste Cagnasso
8
Maffei Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare
Cedam pag.882
9
Tribunale Pistoia 25/11/2009.
10
Comm. Ferro pag. 1126, Cassazione civile 23/05/2008
ai soci di s.a.s.
*
Elaborato presentato per il Concorso per Borse di
Studio indetto dall’UGDCEC di Treviso.