Page 7 - CV_220

Basic HTML Version

NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
7
IL COMMERCIALISTA VENETO
DIRITTO DELLE SOCIETÀ
ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza
Scioglimento e cancellazione
di società di persone: notaio sì, notaio no
SEGUE A PAGINA 8
F
ORSESARÀCAPITATOANCHE a voi
di avere avuto tra i clienti una modesta
società in nome collettivo che ha smes-
so di lavorare da tempo, ma i cui soci
non vogliono “regalare soldi” ad un notaio per
formalizzarne lo scioglimento. Ame è successo
di recente: due soci di una s.n.c. artigiana, già
cancellata dall’Albo Artigiani, mi hanno chiesto
se fosse possibile evitare questo “ingiusto”
onere. “In fin dei conti - mi hanno detto - la
società andava male e siamo riusciti a cessare
l’attività prima di andare in dissesto, pagando
tutti i fornitori (naturalmente dimenticando che
anche il loro commercialista è un fornitore...) e
adesso non abbiamo più soldi”. Entrambi hanno
avuto la fortuna di trovare un posto come lavo-
ratori dipendenti (un miracolo, di questi tempi),
ma gli stipendi bastano solo per sbarcare il luna-
rio: quindi, “se ci riesce, dottore, niente notaio”.
Mi è venuto in mente che il D.P.R. 247/2004, al
fine di evitare inutili oneri per la gestione dei re-
gistri delle Camere di Commercio, ha previsto una
specifica procedura per giungere alla cancella-
zione d’ufficio dal Registro delle Imprese dei sog-
getti che, rientrando in determinate condizioni,
non svolgano più alcuna attività economica Con
riferimento specifico alle società di persone non
più operative, l’art. 3 del D.P.R. citato prevede
che le circostanze rilevanti per l’avvio della pro-
cedura siano:
- l’irreperibilità presso la sede legale;
- il mancato compimento di atti di gestione per 3
anni consecutivi;
- la mancanza del codice fiscale;
- la mancata ricostituzione della pluralità dei soci
nel termine di 6 mesi;
- la decorrenza del termine di durata, in assenza
di proroga tacita.
Dalla lettura del Decreto noto subito un proble-
ma: i soggetti abilitati a rilevare le suddette circo-
stanze, prosegue l’art. 3 in questione, risultano
essere solamente l’ufficio del Registro delle Im-
prese ed altri pubblici uffici. Francesca Tosco, in
un suo articolo su InfoEutekne del 16 febbraio
2013, afferma che “Non sembrerebbe potersi
escludere, tuttavia, che la segnalazione, correda-
ta da idonea documentazione, possa pervenire
anche da privati, fermo restando che dovrà, poi,
essere l’ufficio del Registro delle Imprese a pren-
dere l’iniziativa”. Tali privati, però, non possono
essere gli stessi amministratori della società da
sciogliere, perché tenuti a richiedere la cancella-
zione secondo l’iter previsto dal codice civile. La
circ. Min. Attività Produttive n. 3585/C del 14
giugno 2005 afferma, infatti, che “Qualora, per-
tanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, ammini-
stratori) a comunicare al Registro delle Imprese
l’avveramento delle circostanze indicate dal re-
golamento come sintomo di inattività, si attiverà
il procedimento di cancellazione ordinario.”
Constatata la impercorribilità di questa strada,
ho cominciato a verificare se poteva esistere
un’altra possibilità di scioglimento e relativa can-
cellazione della s.n.c. dal Registro delle Imprese
senza passare per il notaio. L’articolo di
InfoEutekne di cui sopra mi ha dato un po’ di
speranza quando l’autrice ha richiamato la sen-
tenza del Tribunale di Lodi del 15 luglio 2005, di
cui riporto qui un estratto: “Come già scritto nel-
le prime due ordinanze pronunciate all’esito dei
procedimenti d’urgenza attivati in corso di cau-
sa, lo scioglimento di una società di persone si
verifica quando vi è la volontà, in tal senso, di
tutti i soci e non richiede formalismi particolari.
La stessa estinzione di una società di persone
non richiede necessariamente un formale proce-
dimento di liquidazione e si verifica anche per
effetto dell’accordo dei soci diretto alla cessa-
zione dell’ente sociale, previa definizione, con
libere modalità, dei rapporti ad esso inerenti (
cfr.
Cass. 22 novembre 1980, n. 6212
).”
Visto, poi, che l’articolo citato proseguiva
evidenziando il comportamento disomogeneo
delle Camere di Commercio italiane nell’affronta-
re tale situazione, ho cominciato a verificare a
campione l’orientamento di alcune di esse.
Riporto degli stralci tratti da alcune Guide che ho
scaricato dai rispettivi siti internet:
-
CCIAA ROMA
1. Scioglimento senza apertura
della fase di li-
quidazione e contestuale cancellazione della so-
cietà: in questo caso con un’unica domanda,
deve essere depositato l’atto del notaio, con la
richiesta di iscrizione dello scioglimento e della
cancellazione.
2. Scioglimento con apertura
della fase di liqui-
dazione e nomina del liquidatore:
i
n questo caso
occorre effettuare due domande. La prima per la
richiesta di iscrizione dello scioglimento con aper-
tura della fase di liquidazione e nomina del liqui-
datore, depositando l’atto notarile.
-
CCIAA FOGGIA
Per cessare l’attività di una società non sono
richiesti atti notarili, ma è sufficiente presentare
apposita denuncia al Rea con modello S5
(informatico o telematico). In questo caso, ces-
sata l’attività, la società continua tuttavia ad esi-
stere, per quanto inattiva ed è soggetta al paga-
mento del diritto annuale.
Altra cosa è portare la società alla completa can-
cellazione: se lo scioglimento è volontario, ossia
deciso da tutti i soci, occorre che questa volontà
sia espressa davanti ad un notaio. Nel caso di
scioglimento di diritto (impossibilità di raggiun-
gere l’oggetto sociale etc.) i soci dovranno co-
munque manifestare dal notaio la volontà di
addivenire omeno alla formale liquidazione. Solo
nel caso di società di persone rimasta per oltre
sei mesi con un unico socio la domanda di can-
cellazione potrà essere presentata senza neces-
sità di alcun atto notarile.
-
CCIAA TARANTO
Alla luce di quanto esposto si dispone che, nei
casi di scioglimento per mancata ricostituzione
della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e
per decorso del termine, debba ritenersi legitti-
mamente adempiuto lo scioglimento con
contestuale istanza di cancellazione mediante:
1.
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/
2000 e sottoscritta dal socio superstite ovvero
da tutti i soci, con la quale si attesta l’avvenuto
scioglimento, la non prosecuzione dell’attività e
l’inesistenza di attività e passività da liquidare;
-
CCIAACASERTA
1.
Atto di scioglimento
Soggetto obbligato: notaio o socio amministra-
tore.
Copia dell’atto di scioglimento e messa in liqui-
dazione, dichiarata conforme ai sensi del D.P.R.
445/2000 e firmata digitalmente dal notaio.
2.
Scioglimento e contestuale cancellazione
per mancata ricostituzione della pluralità dei soci
senza prosecuzione dell’attività al termine di sei
mesi
Soggetto obbligato: socio superstite.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sot-
toscritta dal socio superstite, nel quale si attesta
di aver provveduto alla definizione di tutti i rap-
porti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla
società e di rinunciare a proseguire ogni tipo di
attività svolta in precedenza.
3.
Scioglimento per decorso del termine e
contestuale cancellazione
Soggetto obbligato: amministratore.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sot-
toscritta da tutti i soci, nel quale si attesta l’avve-
nuto scioglimento, la non prosecuzione dell’atti-
vità a seguito dello scioglimento e l’avvenuta
definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi che fanno capo alla società.
4.
Scioglimento per conseguimento dell’og-