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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
FINANZA INTERNAZIONALE
GIULIANOGHEROTTO
Ordine di Gorizia
Basilea 3 e le nuove regole
prudenziali per il mondo bancario
"B
asilea 3” è un insieme di provvedimenti di riforma, predisposto
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per rafforzare
la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del
settore bancario. L’articolo si propone, partendo da un breve disanima
delle principali novità introdotte dalla nuova normativa, di mettere a con-
fronto alcuni indicatori di solidità e liquidità dei principali gruppi bancari
italiani e di verificare in particolare la situazione delle banche di minori
dimensioni che fino ad oggi non hanno provveduto ad adottare sistemi di
rating così articolati come quelli delle competitors, per capire come le novi-
tà impatteranno sui bilanci bancari e di conseguenza sulla capacità di cre-
dito all’economia.
L’accordo di Basilea 3 come ormai universalmente noto è un insieme artico-
lato di provvedimenti predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) al fine di raf-
forzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio all’interno
del settore bancario, con i seguenti specifici obiettivi:
– migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock deri-
vanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro
origine;
– migliorare la gestione del rischio e la governance;
– rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche.
B
asilea 3 muove dal documento “Convergenza internazionale della
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali” (Basilea 2)
con l’intento di perfezionare la preesistente regolamentazione
prudenziale del settore bancario.
La Circolare di Banca d´Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (cui sono seguiti
5 aggiornamenti fino alla data del 25 giugno 2014) ha raccolto le nuove
disposizioni comunitarie di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e
ai gruppi bancari italiani; tali disposizioni sono state in tale sede riviste e
aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel
quadro regolamentare internazionale. L’emanazione della Circolare è stata
funzionale all’avvio nel nostro Paese delle prime fasi di applicazione, con
decorrenza 1° gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono
stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione Europea le riforme previste dal
Comitato di Basilea. Tali atti normativi sono:
1.
il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che
disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole
sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
2.
la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda,
fra l´altro, le condizioni per l´accesso all´attività bancaria, la libertà di stabi-
limento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale,
le riserve patrimoniali addizionali.
L’ampio programma di iniziative avviato dal Comitato di Basilea riflette
l’esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria. Tramite questo pro-
gramma di riforme il Comitato ha inteso migliorare la gestione del rischio e
la governance delle banche, nonché rafforzare la loro trasparenza e infor-
mativa.
Come noto uno dei principali fattori che ha reso così profonda la crisi
economica e finanziaria iniziata nel 2007 ha riguardato la struttura
patrimoniale delle banche: i sistemi bancari di numerosi paesi presentava-
no infatti un’eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio, accumu-
lata nel corso degli anni precedenti. Ciò si era accompagnato ad una gra-
duale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale. Inoltre
numerose banche detenevano riserve di liquidità insufficienti. Il sistema
bancario non era quindi in grado di assorbire le ingenti perdite sistemiche
sull’attività di negoziazione e sui crediti, né di far fronte alla “re-
intermediazione” di ampie esposizioni fuori bilancio accumulatesi nel co-
siddetto “sistema bancario ombra”. La crisi è stata ulteriormente accentua-
ta dal processo prociclico di incremento dell’indebitamento e dalle
U
Un focus sugli impatti per gli istituti di minori dimensioni
interconnessioni tra istituzioni a livello sistemico tramite una numerosità di
complesse operazioni finanziarie. Durante la fase più acuta della crisi il
mercato ha perso fiducia nella solvibilità e nella liquidità di molti istituti
bancari. Le debolezze del settore si sono rapidamente trasmesse al resto
del sistema finanziario e all’economia reale, dando luogo ad una consisten-
te contrazione della liquidità e della disponibilità di credito, con conse-
guente necessità di intervento da parte del settore pubblico.
In sintesi la crisi ha rilevato:
- un trattamento inadeguato, in termini di reale apprezzamento del rischio,
dei rischi cosiddetti finanziari: rischio di mercato, di credito e controparte e
di liquidità;
- una definizione di patrimonio di vigilanza poco stringente; nel tempo
aveva portato all’inclusione nel patrimonio computabile a fini regolamen-
tari di poste che, data la loro caratteristica ibrida, non hanno dimostrato di
avere quella capacità di assorbimento delle perdite che è il presupposto
essenziale per l’inclusione nel capitale regolamentare;
- che le situazioni di stress, come quelle di una crisi bancaria, si manifesta-
no con un elevato livello di correlazione tra rischi vanificando in taluni casi
i benefici derivanti dalla diversificazione dell’operatività bancaria;
- che la tanto discussa prociclicità dei requisiti di capitale introdotti da un
sistema di misurazione dei rischi come quello di Basilea 2 aveva, di fatto,
comportato un’elevata volatilità (in questo caso in aumento) dei requisiti
patrimoniali stessi delle banche nei momenti di recessione, con la necessità
da parte degli istituti di aumentare il capitale proprio nei momenti di mag-
giore crisi, aggravandone di fatto la condizione (a maggiore rischiosità
corrispondono maggiori requisiti patrimoniali; il patrimonio “assorbito”
dai rischi rappresenta in via generale un aggregato di fonti di finanziamen-
to più costose rispetto alle normali forme di raccolta bancaria; tale patrimo-
nio è fermo e vincolato lasciando di fatto pochi gradi di libertà per lo svilup-
po di ulteriore operatività bancaria per un recupero delle redditività).
La risposta di Basilea 3 è stata volta a rinforzare i punti di percepita debo-
lezza della cornice di Basilea 2 e comporterà – con riguardo ai capitoli
dedicati agli aspetti quantitativi delle nuove disposizioni di vigilanza - nuo-
vi limiti e nuovi adempimenti soprattutto in
ambito patrimoniale
e in tema
di
liquidità
. In particolare è previsto:
• un incremento significativo dei requisiti di capitale per i rischi di mercato
e di controparte, soprattutto per le banche autorizzate all’utilizzo di modelli
interni (IRB)-
ambito patrimoniale
;
• l’introduzione di un
buffer
di capitale (margine di sicurezza) finalizzato a
proteggere la banca da situazioni di stress; sarà costituito da
common
equity
in misura pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio -
ambito
patrimoniale
;
• l’introduzione di un buffer anticiclico in misura compresa tra lo 0 e il 2,5%,
imposto quando le autorità riterranno che la crescita del credito stia gene-
rando un accumulo intollerabile di rischio sistemico, finalizzato a limitare la
volatilità dei requisiti di capitale generata dal susseguirsi di fasi espansive
e recessive del ciclo economico -
ambito patrimoniale
;
• l’introduzione di un indicatore di leva finanziaria, non basato sul rischio,
aggiuntivo rispetto alle misure
riskadjusted
e a loro complementare; tale
requisito contribuirà inoltre a contenere l’accumulo di leva finanziaria a
livello di sistema -
ambito patrimoniale
;
• un significativo inasprimento dei requisiti organizzativi relativi al rischio
di liquidità e l’introduzione di due indicatori di liquidità, uno a breve
(
Liquidity coverage ratio
, o LCR) e uno a medio-lungo termine (
Net funding
stability ratio
, o Nfsr) -
ambito liquidità
.
C
on riguardo al tema del capitale bancario, inoltre, l’accordo prevede
una maggiore enfasi sulle azioni ordinarie e sulle riserve di utili
(cosiddetto
common equity
) - ossia la componente di migliore qua-
lità del patrimonio di una banca - nella valutazione e nel monitoraggio
periodico del patrimonio di vigilanza; il requisitominimo del
common equity
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