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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
In merito alla conoscenza ed alla verifica dell’integrità
del potenziale cliente, l’ISQC 1 contiene la seguente
affermazione: “
generalmente la conoscenza dell’inte-
grità di un cliente da parte del soggetto abilitato si
approfondisce mediante il rapporto continuo con lo
stesso cliente”.
Inevitabilmente, le procedure che riguardano la cono-
scenza del cliente, infatti, non possono esaurirsi in
questa prima fase preliminare, ma attraversano l’inte-
ro processo di revisione.
Sotto questo profilo, gli aspetti del cliente che dovran-
no essere esaminati riguardano:
-
l’identità e la reputazione commerciale: condan-
ne o sanzioni amministrative; casi effettivi o sospetti di
frode; indagini in corso; pubblicità negativa; associazione
ricorrente con persone dall’etica discutibile;
-
la natura delle attività del cliente, incluse le
sue prassi aziendali: l’atteggiamento dei principali pro-
prietari del cliente in relazione ad aspetti quali l’inter-
pretazione aggressiva dei principi contabili e l’am-
biente di controllo interno;
-
un eventuale eccessivo interesse del cliente a
mantenere bassi i corrispettivi del soggetto abilitato,
non tanto per la volontà di risparmiare sui costi, ma
per cercare di limitare la quantità e la qualità del lavoro
svolto dal revisore;
-
indizi di un’inappropriata limitazione alla
portata del lavoro;
-
indizi sul possibile coinvolgimento del cliente
nel riciclaggio di denaro o in altre attività illecite;
-
le motivazioni per la proposta di nomina e per
la mancata conferma del revisore precedente;
-
l’identità e la reputazione commerciale delle
eventuali parti correlate.
Le fonti da cui poter attingere le informazioni, potran-
no essere di qualsiasi tipo, interne ed esterne.
Sul punto, il Principio Isqc1, al paragrafo A20, indica:
-
le comunicazioni con gli attuali o precedenti
fornitori di servizi contabili professionali al cliente in
conformità ai principi etici applicabili ed i confronti
avuti con altri soggetti terzi;
-
le indagini presso il personale di altri soggetti
abilitati o presso soggetti terzi quali banche, consulen-
ti legali ed altri operatori del settore;
-
ricerche di informazioni presso banche dati
appropriate.
La raccolta di tutte le informazioni dovrà avvenire,
ovviamente, nel rispetto della normativa vigente sulla
privacy, mantenendo la massima riservatezza.
Anche la comunicazione con il precedente revisore
durante la fase di accettazione dell’incarico viene con-
siderata facente parte dell’acquisizione degli adeguati
elementi di conoscenza dell’impresa e del suo contesto
e prescritta tra i doveri del revisore dall’ISA 300.
Secondo il documento “Guide to Quality Control for
Small andMedium Size Practies” , oltre all’accesso alle
carte di lavoro relative al potenziale cliente, occorrereb-
be ottenere dal revisore precedente informazioni su:
-
eventuali onorari non pagati;
-
contrasti di opinione o disaccordi;
-
integrità della direzione e del consiglio di am-
ministrazione;
-
motivazione del cambiamento del revisore;
-
ogni irragionevole richiesta o mancanza di col-
laborazione da parte del cliente.
In Italia, secondo la prassi prevalente, il precedente
revisore consente l’accesso alle proprie carte di lavoro
al revisore subentrante solo dopo aver ricevuto una
motivata richiesta da parte dell’impresa, ma non con-
sente di ottenere:
-
alcuna fotocopia delle carte di lavoro;
-
la documentazione relativa agli algoritmi di
calcolo utilizzati in sede di pianificazione per la deter-
minazione dei livelli di significatività o i livelli di ri-
schio;
-
alcuna documentazione relativa alla gestione
amministrativa e commerciale dell’incarico svolto.
E’ prassi diffusa, inoltre, che il revisore uscente, prima
di far esaminare le proprie carte di lavoro al revisore
subentrante, gli chieda di sottoscrivere una lettera di
manleva che lo sollevi da qualsiasi responsabilità deri-
vante da un uso improprio delle informazioni fornite.
Competenza, capacità e risorse
Dopo aver acquisito una comprensione generale degli
affari e delle attività operative del potenziale cliente,
occorrerà, dunque, confrontare i requisiti specifici del-
l’incarico acquisiti con i profili professionali del can-
didato revisore e del suo staff.
Come indicato nel paragrafoA.18 dello Isqc 1, occorre
dunque valutare per tutti coloro che verrebbero coin-
volti a diverso titolo nell’incarico, quindi i soci, i di-
pendenti ed i collaboratori:
a)
la conoscenza dei settori o delle tematiche
pertinenti;
b)
l’esperienza in relazione alle disposizioni re-
golamentari o all’emissione delle relazioni applicabili,
ovvero la capacità di acquisire in modo efficace le co-
noscenze necessarie.
Il candidato revisore dovrà altresì verificare:
a)
la disponibilità di personale sufficiente in pos-
sesso delle competenze e delle capacità necessarie;
b)
la disponibilità di esperti esterni, se necessa-
rio;
c)
la capacità di completare l’incarico entro il ter-
mine indicato per l’emissione della relazione.
E’ ovvio che i carichi di lavoro e, conseguentemente, la
conoscenza e l’esperienza richiesta, dipenderanno da
fattori quali ad esempio:
-
la dimensione e la composizione delle più si-
gnificative voci di bilancio;
-
il tipo di processo produttivo;
-
il numero e la distribuzione geografica degli
stabilimenti;
-
l’eventuale appartenenza ad un gruppo;
-
l’eventuale appartenenza a settori con
regolamentazione particolare (es. banche, assicurazioni).
I principi etici applicabili
Un ulteriore aspetto riguarda, infine, la disposizione
da parte del professionista di direttive e procedure per
garantire il rispetto dei principi etici applicabili, così
come definiti dal Codice etico Ifac (o Iesba), quali:
-
integrità:
comportarsi con correttezza e veri-
dicità, dissociandosi da relazioni, dichiarazioni e co-
municazioni false o ingannevoli, atte ad occultare od
omettere informazioni;
-
obiettività:
non accettare compromessi a livel-
lo professionale o economico, modificando la propria
posizione o il proprio giudizio professionale sulla
spinta di interessi personali, pregiudizi, interessi al-
trui o pressioni esercitate dall’esterno, dunque assu-
mere le proprie decisioni in assoluta indipendenza ed
autonomia di giudizio;
-
competenza e diligenza professionale
: essere
in possesso di determinate conoscenze e capacità tec-
niche, necessarie per lo svolgimento del servizio in
modo professionale;
-
riservatezza
: tutte le informazioni sui clienti e
sullo studio dovranno restare strettamente confiden-
ziali e nessuna informazione potrà essere divulgata
all’esterno senza apposita autorizzazione del cliente,
se non lo richiede la normativa in vigore (la legge può
prevedere infatti l’obbligo di rivelare alcune informa-
zioni in occasione di indagini da parte delle autorità
competenti);
-
comportamento professionale: impegno ad agire
nel pubblico interesse, agendo nel rispetto di tutte le
leggi ed i regolamenti vigenti, evitando qualunque azio-
ne che possa portare discredito alla professione.
In merito al rispetto dei principi etici, sebbene non sia
oggetto di un adeguato approfondimento nel presente
contributo, una menzione particolare merita il tema
dell’indipendenza.
In base al Principio di Revisione n. 200, la norma etica
sull’indipendenza prevede che il revisore contabile ed
il team di revisione debbano essere in una posizione
d’indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento
dell’incarico di revisione, dunque indipendenza legale
e professionale. L’indipendenza legale è legata all’in-
sussistenza di situazioni d’incompatibilità ai sensi di
legge o regolamento; l’indipendenza professionale è
invece legata all’atteggiamento mentale indipendente
che il revisore ed i suoi collaboratori devono tenere nei
confronti del cliente durante lo svolgimento dell’inca-
rico e che si deve tradurre nella capacità di non essere
influenzati in alcunmodo nel proprio giudizio dal clien-
te, per circostanze e vincoli di alcun genere.
Viene richiesta non solo l’onestà intellettuale, condi-
zione necessaria ma non sufficiente, ma anche la con-
dizione obiettiva di essere riconosciuti indipendenti
da terzi, dunque, occorre non solo essere indipenden-
ti, ma apparire anche tali.
SEGUE DA PAGINA 23
Valutazioni preliminari
all'accettazione dell'incarico
Lo scorso 21 luglio la Finanziaria Regionale del Veneto, Veneto Sviluppo Spa, ha portato a
termine una complessa operazione finanziaria, denominata “operazione HydroBond”, cui
è stato dato risalto anche dalla prima agenzia di stampa a livello mondiale (Reuters -
Gruppo Thomson Financials).
In sintesi otto tra le principali società del settore idrico che fanno capo a circa 250 comuni
hanno sottoscritto con BEI (capofila) un finanziamento di 150 milioni di Euro, durata 20
anni, tasso annuo 3% circa. In concreto ciascuna società ha emesso un mini bond che è stato
immesso nel circuito di borsa ExtraMot e sottoscritto da una società veicolo; quest’ultima
riemetterà un unico titolo che verrà sottoscritto da BEI e altri investitori, con una operazio-
ne di cartolarizzazione.
La stessa Reuters, in un successivo articolo (
http://uk.reuters.com/article/2014/07/25/greece-
abs-idUKL6N0PZ5AO20140725
), nel delineare le nuove linee guida dell’attuale governo
greco per il rilancio economico e delle PMI in Grecia, ha richiamato l’operazione HydroBond
fatta in Veneto come modello applicativo di riferimento per coniugare finanza strutturata
(securitazation/cartolarizzazioni) ed emissioni obbligazionarie da parte di small corporates.
Ci è sembrato un episodio interessante: creatività triveneta da esportare, anche in campo
finanziario.
E, guarda caso, dietro a tutto questo, un commercialista. Pensiamoci.
HYDROBOND: MODELLI FINANZIARI
VENETI DA ESPORTARE?
SEGUE A PAGINA 25