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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
PROFESSIONE
PIERMARIAFOLETTO*
ALBERTOPEGORARO*
NICOLADE ZORZI*
Ordine di Vicenza
Il patrocinio a spese dello
Stato nel processo tributario
«
Sono assicurati ai non abbienti
, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione
». Così recita il terzo comma
dell’articolo 24 della Costituzione Italiana che di
fatto istituisce il patrocinio a spese dello Stato,
altrimenti noto come “gratuito patrocinio”.
Tale principio è stato ribadito anche dall’art. II-
107, comma 3, della Costituzione Europea, che a
sua volta dispone:
“a coloro che non dispongo-
no di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”
Tale istituto costituisce garanzia affinché ad ogni
cittadino, indipendentemente dalla situazione
economica in cui versa, possa essere garantita
una adeguata difesa in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e tributaria. Per ovvie
ragioni ci limiteremo qui a trattare solamente il
patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del
contenzioso tributario. Nel processo tributario,
l’istituto è attualmente disciplinato dal Testo
Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n.
115) che ha abrogato l’art. 13 del D.Lgs. 546/92 a
decorrere dal 01/07/2002.
A parere di chi scrive questo istituto ha suscita-
to maggiore interesse a seguito dell’approvazio-
ne dell’art. 37 del D.L. n. 98/11 che dal 07/07/2011
ha segnato l’addio alla marca da bollo a favore
del Contributo Unificato anche nel Processo Tri-
butario. Questo passaggio ha comportato evi-
dentemente un aumento delle spese di giustizia
per il contribuente.
Contrariamente a quanto accade per le controver-
sie avanti le altre giurisdizioni, nelle quali è previ-
sta la difesa tecnica solo da parte dell’avvocato, il
processo tributario legittima la difesa tecnica svol-
ta anche da altri professionisti, ed in particolare, ai
sensi dell’art. 12D.Lgs. 546/92, anche dagli iscritti
all’AlbodeiDottori Commercialisti edEsperti Con-
tabili. Trattandosi di un allargamento della gamma
di soggetti abilitati alla facoltà di stare in giudizio,
è logico che l’analisi per l’ammissione al beneficio
non venga ristretto al Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, ma affidato ad una commissione rappre-
sentativa di tutti gli Ordini i cui componenti abbia-
no titolo a partecipare alla difesa.
Sembra opportuno sottolineare che il Legislato-
re (art. 81 del D.P.R. 115/02) ha previsto particola-
ri requisiti per gli iscritti all’Albo degli Avvocati
per patrocinare a spese dello Stato (esperienza
professionale, assenza sanzioni disciplinari e
anzianità di iscrizione) che per dimenticanza o
difficoltà (non tutti i difensori sono appartenenti
ad un albo professionale) non vengono ad oggi
imposti a tutti i soggetti abilitati alla difesa dall’art.
12 del D.Lgs. 546/92.
A parere di chi scrive tale disparità di trattamento
non sembra comunque giustificabile da un Ordi-
ne professionale principalmente per due motivi:
1.
l’Ordine dovrebbe garantire al cittadino
di poter scegliere un professionista con qualità
morali (mancanza di sanzioni disciplinari) e pro-
fessionali (anzianità di iscrizione ed esperienza
in materia);
2.
l’Ordine dovrebbe garantire agli iscritti di
essere nominati solo in caso di espressa volontà.
Per tali motivi, anche correggendo una mancan-
za del legislatore, gli Ordini territoriali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili si stanno
Un'opportunità per i più giovani, e non solo
attivando affinché presso le Commissioni Tribu-
tarie sia istituito un elenco dei difensori abilitati
al gratuito patrocinio con requisiti di cui sopra al
fine di garantire al contribuente che deve affron-
tare una controversia in ambito tributario e che
non sia in grado di provvedere in proprio ad una
adeguata difesa, la presenza di un difensore
esperto in materia.
Le cause di esclusione previste dall’art.91 del
D.P.R. 115/02 nel processo penale secondo il quale
l’ammissione al patrocinio è esclusa per “
l’inda-
gato, l’imputato o il condannato di reati com-
messi in violazione delle norme per la repres-
sione dell’evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto
” non si applicano
nel processo tributario per il quale, invece, si
applica l’art. 121 dello stesso Decreto.
I criteri e i limiti per essere ammessi al patrocinio
a spese dello Stato prendono in considerazioni
non la situazione patrimoniale, ma esclusivamente
l’aspetto reddituale del cittadino, facendo riferi-
mento ai redditi imponibili (reddito complessivo
al netto degli oneri deducibili) dichiarati, attual-
mente fissati in un tetto massimo di euro
11.369,24, così come stabilito dal Decreto del
Ministero della Giustizia del 1° aprile 2014, pub-
blicato inGazzettaUfficiale 23 luglio 2014, n. 169.
Per reddito imponibile deve intendersi il reddito
dell’intero nucleo familiare (elevato di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) e si
deve tener conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva.
Appare evidente che questo limite reddituale è
inadeguato per assicurare un’effettività dell’isti-
tuto. Si spera che il legislatore, voglia almeno in-
nalzare il tetto in maniera da consentire l’accesso
al beneficio ad un novero più ampio di soggetti,
tenuto conto che, allo stato, il limite di cui sopra
corrisponde ad una retribuzione media mensile di
circa euro 950. Reddito ante-imposte che si situa
ai livelli minimi di sussistenza di una persona.
Un’apposita Commissione (istituita presso cia-
scuna Commissione Tributaria e presieduta da
un presidente di sezione e composta da un giudi-
ce e da tre rappresentanti delle categorie profes-
sionali abilitate alla difesa tributaria) è adibita ad
esaminare entro dieci giorni dalla richiesta, le
domande di ammissione al gratuito patrocinio.
Alla Commissione è demandato il compito di ve-
rificare, oltre alla sussistenza dei requisiti
reddituali, anche la probabilità di un esito favo-
revole della causa (
fumus boni iuris
). L’istanza
respinta o dichiarata inammissibile dalla Commis-
sione non può essere proposta al magistrato da-
vanti al quale pende il processo o competente a
conoscere il merito ai sensi dell’art. 139, comma
1, del T.U. 115/02.
L’istanza, debitamente documentata, può essere
presentata in qualsiasi stato e grado di processo
presso le Segreterie delle Commissioni Tributa-
rie e deve contenere gli elementi indicati dagli
artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.
L’ammissione all’istituto del gratuito patrocinio
comporta che tutte le spese vengano prenotate a
debito e gli onorari del difensore vengano liqui-
dati direttamente dallo Stato applicando la tariffa
vigente per i Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili ridotte della metà, sentito il parere del
relativo Consiglio dell’Ordine.
Una seppur minima conoscenza delle norme che
regolano il funzionamento di tale istituto può tor-
nare utile a tutti quei colleghi che sempre più
spesso si trovano a dover consigliare un cliente,
che momentaneamente versa in ristrettezze eco-
nomiche, se coltivare o meno il contenzioso.
Una verifica dei requisiti per l’accesso al patroci-
nio a spese dello Stato potrebbe suggerire al pro-
fessionista di consigliare il cliente a presentare la
richiesta di tale istituto presso le Commissioni
Tributarie competenti, il tutto a spese dello Sta-
to, con grande beneficio per il contribuente.
La Commissione di Studio per il contenzioso tri-
butario dell’Ordine di Vicenza, al fine di chiarire
molti degli aspetti teorici e pratici dell’istituto,
organizzerà nel mese di dicembre un convegno
sul tema in quanto ritiene che la conoscenza del-
l’esistenza di tale istituto, dei requisiti per acce-
dervi e della normativa che lo regola, costituisca
in questo periodo di stagnazione economica uno
strumento necessario al professionista per ga-
rantire al proprio cliente una adeguata difesa in
ambito tributario.
La stessa Commissione auspica, inoltre, che, la
possibilità di essere inseriti nell’elenco dei difen-
sori abilitati presso le Commissioni Tributarie,
possa rappresentare per i colleghi più giovani
un’ottima opportunità di lavoro.
Componenti della Commissione di Studio per il
Contenzioso Tributario - Ordine di Vicenza