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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
ENRICO SAVIO
Ordine di Bassano del Grappa
Il lavoro non professionale
degli enti senza scopo di lucro
G
LI ENTI NON COMMERCIALI rivestono
un importante ruolo nel tessuto sociale,
nazionale ed internazionale, mediante lo
svolgimento di attività (culturali, sociali, ricreati-
ve, sportive, assistenziali, ecc.) che per intrinse-
ca natura coinvolgono ingenti quantitativi di per-
sone, andando così a colmare delle vere e pro-
prie lacune del “servizio pubblico”.
Il presente lavoro ha lo scopo di focalizzare l’at-
tenzione su quelle figure che, gratuitamente ov-
vero dietro corrispettivo, prestano la propria ope-
ra nell’ambito del terzo settore pur mancando del
requisito della “professionalità”.
Gli enti senza scopo di lucro, infatti, per lo svol-
gimento della propria opera possono avvalersi
di lavoratori dipendenti, parasubordinati, profes-
sionisti autonomi nonché di altre particolari
tipologie quali:
-
prestazioni volontarie;
-
lavoro autonomo occasionale;
-
lavoro occasionale accessorio.
Prestazioni volontarie
La figura del volontario rappresenta, tendenzial-
mente, la prima e più importante fonte di mano-
dopera alla quale un sodalizio possa attingere.
L’identificazione di quest’ultimo quale “sogget-
to che opera gratuitamente” al di fuori di qual-
siasi aspettativa remunerativa ed esclusivamen-
te per il proprio impegno morale e civile, può es-
sere ricondotta al dettato di cui all’art. 2, L. 266/
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1
, come soggetto che svolge un’attività “pre-
stata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione di cui il volontario fa par-
te, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusi-
vamente per fini di solidarietà” essendo la stessa
incompatibile con qualsiasi altro di tipo di rap-
porto di lavoro.
Pertanto, affinché tale prestazione possa rientra-
re nella fattispecie in esame, non potrà sussiste-
re alcuna forma di retribuzione né indennizzo per
l’attività svolta salvo l’esclusivo rimborso delle
spese sostenute dal prestatore nell’esercizio delle
sue funzioni qualora opportunamente documen-
tate (viaggi, trasferte, acquisti di materiale previa
autorizzazione, ecc.).
Si ricorda, infine, che i volontari possono coinci-
dere o meno con la figura degli associati, essen-
do ammessa anche a soggetti terzi la possibilità
di operare gratuitamente a favore dell’ente.
Lavoro autonomo occasionale
Ai sensi dell’art. 2222, codice civile, viene defini-
to come “contratto d’opera” l’obbligazione as-
sunta da un soggetto (c.d. professionista) di porre
in essere una prestazione, con lavoro prevalente
proprio e senza vincolo di subordinazione verso
il committente, a prescindere che tale attività ven-
ga dallo stesso svolta in forma abituale e conti-
nuativa.
Ciò premesso, è opportuno individuare la linea
di confine tra l’attività di lavoro autonomo abi-
tuale e quella occasionale con riferimento alla
saltuarietà ed assenza di prevalenza della presta-
zione (rispetto alle normali attività lavorative svol-
te dal lavoratore) nonché dalla mancanza di una
propria organizzazione di mezzi: viene, pertanto,
esclusa l’occasionalità qualora il rapporto con il
MARIAFRANCESCASERRA
Ordine di Tempio Pausania
committente sia giustificato da un interesse du-
revole del prestatore (o del committente) di svol-
gere (o ricevere) le prestazioni lavorative in un
lasco di tempo non limitato.
Tuttavia, mancando nella legge qualsiasi riferi-
mento a limiti temporali e reddituali che possano
identificare automaticamente le prestazioni di la-
voro quali “abituali”, ogni caso dovrà essere
valutato singolarmente.
Quindi, per effetto di tale qualificazione, a diffe-
renza dei redditi di lavoro autonomo conseguiti
nell’ambito di un’attività professionale abituale,
quelli occasionali sono inclusi tra i redditi diversi
di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) ed art. 71, comma
2, TUIR: i proventi, pertanto, saranno costituiti
dalla differenza tra l’ammontare percepito nel
periodo d’imposta e le spese specificamente ine-
renti alla loro produzione. Di conseguenza, se
per determinare i proventi si dovrà far riferimento
al principio di cassa (ammontare percepito), la
deduzione dei relativi oneri “specifici” sarà pos-
sibile esclusivamente in applicazione del princi-
pio di “correlazione costi-ricavi” nell’esercizio in
cui verranno conseguiti i proventi ai quali i costi
si riferiscono. Si consideri, inoltre, che tali com-
pensi, in ragione della natura occasionale del-
l’attività che li genera, non saranno assoggettati
ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo
dell’abitualità
2
.
Infine, alla corresponsione delle somme, dovrà
essere operata la ritenuta IRPEF d’acconto del
20%
3
con le medesime modalità dei lavoratori au-
tonomi professionali, mentre a livello
previdenziale il versamento contributivo si profi-
la solamente qualora i compensi complessiva-
mente percepiti nell’anno solare superino la so-
glia di euro 5.000 (con la necessità di una preven-
tiva iscrizione alla Gestione separata INPS).
Il committente, operando come sostitutivo d’im-
posta, dovrà trattenere le ritenute sui compensi
corrisposti ai prestatori occasionali, provvedere
al relativo versamento in favore dell’Erario entro
il giorno 16 del mese successivo a quello del pa-
gamento del professionista, certificare annual-
mente le ritenute ed i versamenti effettuati non-
ché predisporre l’adempimento dichiarativo per i
sostituti d’imposta (modello 770).
Lavoro occasionale accessorio
Ai sensi dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. 276/03, per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono
quelle attività lavorative (occasionali) che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei com-
mittenti, a compensi superiori a 5.000 (5.050 nel
2014) euro nel corso di un anno solare
4
(il limite
va inteso come netto ed è pari attualmente a 6.740
euro lorde). Fermo restando il limite di cui sopra,
nei confronti dei committenti imprenditori com-
merciali o professionisti, tali attività lavorative
occasionali possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 (2.020 nel 2014) euro annual-
mente rivalutati (il limite va inteso come netto ed
è oggi pari a 2.690 euro lorde).
Pertanto, tali prestazioni possono essere identi-
ficate quali attività di lavoro svolte al di fuori di
un normale contratto di lavoro, in modo discon-
tinuo e saltuario, da parte di qualsiasi prestatore
ed in qualsiasi settore (salvo limitazioni per il set-
tore agricolo). Ciò premesso, le più diverse atti-
vità lavorative potranno essere svolte da sog-
getti disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi
o subordinati, full-time o part-time, pensionati, stu-
denti, percettori di prestazioni a sostegno del red-
dito, nei limiti dei compensi di cui sopra.
Attualmente, le prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresì rese, in tutti i settori pro-
duttivi, compresi gli enti locali, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo netto per anno solare
(4.000 euro lorde) per i percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito.
La remunerazione di tali lavoratori avviene sulla
base di appositi buoni (c.d. Voucher), aventi va-
lore orario pari a 10 euro lordi (7,50 euro netti)
acquistati presso le Sedi o in via telematica sul
sito INPS, rivenditori di generi di monopolio au-
torizzati, sportelli bancari abilitati ed Uffici Po-
stali nazionali (sono, inoltre, disponibili dei buo-
ni di taglio superiore, del valore di
20 e 50 euro
equivalenti rispettivamente a due e cinque buoni
non separabili).
Si ricorda che prima dell’inizio dell’attività lavo-
rativa (anche il giorno stesso purché prima del
1
Legge quadro sul volontariato
2
D.P.R. 633/72, art. 5, comma 1,
3
D.P.R. 600/73, art. 25.
4
Annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente
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