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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
GIUSEPPEREBECCA
Ordine di Vicenza
La revocatoria delle rimesse bancarie
GIORNO PER GIORNO
L
ANTICIPAZIONEDEL2005DELLARIFORMAfallimentare aven-
te per oggetto le nuove norme sulla revocatoria delle rimesse
bancarie (D.L. 35/2005) è stata suggerita, come è noto, dall’ABI,
che ha attivamente partecipato alla stesura della stessa norma. La que-
stione della revocatoria fallimentare era diventata dirompente solo a
decorrere dal 2002. Prima del 2002, sempre comunque a normativa inva-
riata, pochissime e in ogni caso non rilevanti erano le azioni revocatorie
intraprese dai curatori, forse un po’ disinteressati.
La giurisprudenza, molto faticosamente, quasi che la materia fosse osti-
ca di per se stessa, aveva raggiunto un orientamento ormai consolida-
to, ma certamente non appagante. 40 anni di discussioni, prima teori-
che, poi pratiche, seguite da altri 20 anni di successivi aggiustamenti,
non erano stati evidentemente sufficienti a dare una corretta soluzione
revocatoria anche in presenza di fido utilizzato nei limiti. Certamente
non era questo il desiderio dei riformatori, ma la sostanza è questa.
Oltre all’art. 67, articolo che prevede la revocatoria delle rimesse solo in
negativo, c’è anche l’art. 70 L.F., che limita l’importo revocabile al co-
siddetto “rientro”. Questo articolo era stato inizialmente scritto forse
un po’ male, e poi è stato rattoppato, aggiungendo il riferimento ai
rapporti di conto corrente bancario.
Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due disposizioni in
parte confliggenti: l’art. 67 e l’art. 70 L.F.. Se si revoca il rientro (art. 70
L.F.), tanto vale allora limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo
casi del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse) oppure per
Tribunale di Milano
Sentenza
del 27/03/2008
n. 3979
estensore
Mauro Vitiello
Tribunale di Monza
Sentenza
del 3/09/2008
estensore
Alida Paluchowski
Tribunale di Milano
Sentenza
del 25/05/2009
n. 6946
estensore
Roberto Craveia
Tribunale di Milano
Sentenza
del 21/07/2009
estensore
Mauro Vitiello
Cassazione Civile
Sentenza
del 7/10/2010
n. 20834
Rel. Consigliere
Maria Rosaria Cultrera
obiter dicta
Tribunale di Udine
Sentenza
del 24/02/2011
n. 293
estensore
Maria Antonietta Chiriacò
Riferimento
al FIDO
ne va tenuto conto
irrilevante
irrilevante
ne va tenuto conto
ne va tenuto conto, ma solo
per rimesse né consistenti
né durevoli (sic!)
irrilevante
Saldo da
considerare
non si è pronunciato
non si è pronunciato
disponibile
non si è pronunciato
non si è pronunciata
non si è pronunciato
Ordine
operazioni
non si è pronunciato
non si è pronunciato
da estratto conto
non si è pronunciato
non si è pronunciata
non si è pronunciato
Consistenza
10% del rientro
7% del debito
> rimessa media post
accredito
10% del rientro
onere della prova della
banca
riferito
al
debito
complessivo
Durevolezza
10 giorni
apprezzabile lasso
di tempo
intervallo
rimesse
consistenti / utilizzo (anche
ridotto) > media rimesse
consistenti
lasso di tempo variabile
maggiore di una settimana
onere della prova della
banca
riferito
al
debito
complessivo
Art. 70 l.f.
(rientro)
limite
massimo
sempre
applicabile
non si è pronunciato
non si applica il limite
GHOO¶DUW
D IDOOLPHQWR
dichiarato ante 1/01/2008
limite massimo sempre
applicabile
limite massimo sempre
applicabile.
Nuova
norma
di
interpretazione
autentica
differita!
limite massimo sempre
applicabile:
riferito a tutti i conti;
onere del conteggio della
banca.
In
assenza,
revocabilità piena ex art. 67
l.f.
Altro
Tribunale di Siracusa
Sentenza
del 20/04/2011
n. 453
estensore
Viviana Urso
Tribunale di Bologna
Sentenza
del 4/08/2011
n. 2167
estensore
Giuseppe Colonna
Tribunale di Ferrara
Sentenza
del 14/05/2012
n. 658/12
(n. 659/12,
sostanzialmente
uguale)
estensore
Anna Ghedini
Tribunale di Udine
Sentenza del
24/10/2012
estensore
Gianfranco Pellizzoni
Tribunale di Venezia
Sentenza del
1/02/2013
estensore
Gabriella Zanon
Tribunale di Torino
sentenza del
21/02/2014
estensore
Paola Rigonat
Tribunale di Bergamo
sentenza del
28/04/2014
estensore
Mauro Vitiello
Riferimento
al FIDO
irrilevante
irrilevante
irrilevante
irrilevante
ne va tenuto conto
irrilevante
rilevante
Saldo da
considerare
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
disponibile
non si è pronunciata
non si è pronunciato
Ordine
operazioni
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciato
non si è pronunciata
non si è pronunciato
Consistenza
ULIHULWD
DOO¶HQWLWj
GHOO¶HVSRVL]LRQH
debitoria massima e al
momento
GHOO¶RSHUD]LRQH
H
GDOO¶HQWLWj PHGLD GHOOH
entrate e delle uscite
DUELWUDULD O¶DSSOLFD]LRQH
del 10% del rientro, si
deve
guardare
DOO¶DQGDPHQWR
complessivo del conto.
rimessa media post
accredito
concetto subordinato
alla
durevolezza.
Escluse in ogni caso le
percentuali.
10% del saldo debitore
medio
(1)
!
rimessa media ante
accredito
dà valutazioni in base
DOO¶DQGDPHQWR GHO
conto.
Durevolezza
la durevolezza va
determinata
tenuto
conto della frequenza
delle movimentazioni
intervallo
rimesse
consistenti / utilizzo
(anche ridotto) > media
rimesse consistenti
concetto base, legato
DOO¶DUW
O I
riduzione non seguita
da addebiti in grado di
annullarla
intervallo rimesse
consistenti / utilizzo >
media rimesse
consistenti
dà valutazioni in base
DOO¶DQGDPHQWR GHO
conto.
Art. 70 l.f.
(rientro)
applicabile anche ante
1/01/2008
non applicabile ante
1/01/2008
applicabile anche ante
1/1/2008 (si desume,
indirettamente)
non applicabile ante
1/01/2008
applicabile anche ante
1/01/2008
Altro
conferma
anteposizione accrediti
agli addebiti
- pagamento mutuo
da conto attivo
revocabile
- incassi
anticipi
export revocabili
- rimesse
da
considerare
nel
complesso
- interessi dovuti dalla
domanda
Anticipazioni per
coprire insoluti,
revocabili.
Tabelle di sintesi
±
SENTENZE
Questo il quadro di sintesi delle principali sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie
SEGUE IN ULTIMA
Altre sentenze:
- Tribunale di Brescia 29/04/2008;
-
7ULEXQDOH GL 3HVFDUD Q GHOO¶
- 14/03/2008, trattano aspetti meno completi;
-
&RUWH GL $SSHOOR GHOO¶$TXLOD Q GHO
FKH KD DQFKH HVFOXVR LO ULIHULPHQWR DO ILGR SHU OD QXRYD UHYRFDWRULD
-
7ULEXQDOH GL 3HVFDUD Q
GHO
OXJOLR FKH ULWLHQH UHYRFDELOH LO ULHQWUR H[ DUW
/ ) VX EDVH ³FRQWDELOH´ HVF
ludendo le operazioni intermedie;
- Tribunale di Siracusa n. 1123 del 12/10/2011, estensore sempre la Dottoressa Urso, ha specificato che durevolezza e consisten
]D VRQR FRQFHWWL FKH GHYRQR HVVHUH ULIHULWL DO ULHQWUR QRQ DOO¶HVSRVL]LRQH GHELWRULD H QHPPHQR
alle rimesse;
- Tribunale di Udine n. 549/11 del 16/04/2012, estensore Dr Francesco Venier, appare rilevante la differenza tra conto scoperto e affidato, salvo comunque revocare il rientro su conto con fido revocato;
- Tribunale di Milano n. 1030 del 23/01/2014, estensore Dr Filippo Lamanna, sul
dies de quo
SHU O¶HVHQ]LRQH GHOO¶D]LRQH UHYRFDWRULD PHVL FRQ GHFRUUHQ]D GDOOD SXEEOLFD]LRQH QHO 5HJLVWUR GHOOH ,PSUHVH GHOOD VHQWHQ]D
di
fallimento, non dal deposito in Cancelleria, come invece riteniamo noi;
- Tribunale di Milano del 3/06/2014, estensore Dr.ssa Francesca Maria Mammone, i versamenti su un conto a rientro sono sempre revocabili quali pagamenti di debiti scaduti ex art. 67, c. 2, l.f..
ad un problema vero, esistente.
La costruzione della Cassazione,
si può ben dirlo, era artificiosa, e
in certi casi poteva dare adito a
revocatorie del tutto sproporzio-
nate, come importo. Erano
revocabili, sempre ove fosse ri-
spettato il principio soggettivo
della conoscenza della situazio-
ne di insolvenza, principio che
vale sempre, anche oggi,
ancorché ridotto nei tempi, da 1
anno a 6 mesi, tutte le rimesse
aventi carattere solutorio, e quin-
di effettuate su un conto scoper-
to (fuori fido).
Per non parlare dei mille rivoli che
hanno un po’ distratto tutti dal
problema vero: saldo disponibi-
le, per valuta o contabile, partite
bilanciate, anteposizione degli
accrediti agli addebiti, prova del
fido. Si è così arrivati al D.L. 35/
2005 (da molti è stato
stigmatizzato l’improprio utilizzo
di un D.L. per un provvedimento
di riforma!), convertito poi nella
Legge 80/2005 che ha appunto
anticipato di un anno la riforma
della legge fallimentare (D. Lgs.
5/2006).
L’art. 67 è stato riformulato, e si è
partiti proprio dall’esenzione dalla
revocatoria, concetto preminente a
base della riforma, per poi, per esclu-
sione, prevedere la revocatoria solo
in presenza di riduzione dell’espo-
sizione in misura consistente e du-
revole.
Un primo problema: il riferimento
o meno al fido; nulla è detto, e
nel silenzio della norma ogni con-
siderazione è valida. Ma tenuto
conto delle espressioni utilizza-
te, tenuto conto dello spirito che
emerge dalla riforma, ecco che il
riferimento al fido non pare più
appropriato. La dottrina e la giu-
risprudenza prevalente sono ora-
mai così orientate.
Mentre per la revocatoria ante ri-
forma il riferimento era sempre a
un conto scoperto, ora invece
possono verificarsi casi di
(1) Media tra saldo iniziale e saldo finale.