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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
ALVISEBULLO
Ordine di Venezia
La tutela del contribuente
SEGUE A PAGINA 19
1.
Premessa
Le riflessioni oggetto di questo articolo concernono un particolare aspetto della
complessa tematica dell’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie.
Soffermeremo infatti l’attenzione sul contegno tenuto dall’Amministrazione Fi-
nanziaria in presenza di pronunce emanate dal giudice tributario che si limitano ad
accogliere il ricorso e conseguentemente ad annullare l’atto tributario, senza però
prevedere la condanna dell’Amministrazione Finanziaria stessa alla restituzione
delle somme che il contribuente ha
medio tempore
versato in ottemperanza a quan-
to disposto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 al precipuo ed esclusivo fine di scongiura-
re l’esercizio di azioni esecutive da parte dell’Amministrazione statale.
Nel prosieguo dell’esposizione si farà particolare riferimento all’obbligo di restitu-
zione gravante sull’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 68, comma 2
D.Lgs 546/1992. Si precisa fin d’ora, comunque, che le considerazioni svolte rela-
tivamente alla suddetta disposizione operano anche con riferimento alle controver-
sie instaurate ai sensi del successivo art. 69 D.Lgs. 546/1992
1
.
Con una puntualizzazione: mentre nelle controversie ex
art. 69 il contribuente può
porre in esecuzione le sentenze che condannano l’Amministrazione al pagamento
di somme soltanto se le stesse siano divenute irrevocabili (ossia non più assoggettabili
ai mezzi di impugnazione ordinari o perché siano già decorsi i termini per impugna-
re o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti), nelle
ipotesi di cui all’art. 68 D.Lgs. 546/1992 l’obbligo gravante sull’Amministrazione
di restituzione delle somme al contribuente sussiste anche se la sentenza è stata
impugnata o sono pendenti i termini per l’impugnazione, non prevedendo la sud-
detta norma il requisito dell’irrevocabilità della pronuncia giudiziale.
2.
L’art. 112 cod.proc.civ.: l’importanza della pronuncia giudiziale
di condanna dell’Amministrazione Finanziaria alla ripetizione
delle somme indebitamente percepite
Punto di partenza della nostra analisi, nonché, a nostro avviso, stella polare nella
redazione degli atti difensivi del professionista che tutela il contribuente, non può
che essere la disciplina dettata dall’art. 112 cod.proc.civ., norma che trova
indiscutibilmente applicazione nell’ambito del processo tributario in virtù del ri-
chiamo di cui all’art. 1, comma 2 D. Lgs. 546/1992.
Sotto il
principio unitario della «
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
»
,
l’art. 112 cod.proc.civ. contempla tre autonome proposizioni normative secondo le
quali: a) è fatto obbligo al giudice di pronunciare su tutta la domanda; b) è fatto
divieto allo stesso di pronunciare oltre i limiti della medesima; c) gli è negata la
possibilità di statuire d’ufficio su eccezioni riservate all’iniziativa di parte.
In base alla prima proposizione normativa, l’art. 112 cod.proc.civ. sancisce l’atti-
tudine della domanda ad investire l’organo giurisdizionale di un vero e proprio
dovere
- e non mero potere - di provvedere; con la seconda, invece, viene limitato
l’esercizio della potestà decisoria del giudice all’
azione effettivamente promos-
sa
, identificata alla stregua dei noti elementi del
petitum
e della
causa petendi
.
Definire in maniera chiara e precisa i limiti dell’azione giudiziale promossa è di
ELENADE CAMPO
Avvocato in Padova
Nel caso di mancato spontaneo riconoscimento
da parte dell'Amministrazione Finanziaria del diritto
al rimborso delle somme versate in forza di un atto
impositivo tributario annullato in sede giudiziale
fondamentale rilievo, anche al fine di stabilire con sicurezza l’effettiva portata
dell’
emananda
sentenza. Ben diversa è infatti la tutela giurisdizionale offerta al
contribuente davanti alle Commissioni tributarie nel caso di proposizione di azioni
di carattere meramente impugnatorio e costitutivo tendenti ad ottenere esclusiva-
mente l’annullamento dell’atto impugnato e la tutela offerta nel caso di proposizio-
ne di un’azione di condanna tendente ad ottenere altresì la formazione di un
titolo
esecutivo
da poter azionare nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. La
sentenza di mero annullamento non costituisce infatti, di per sé, titolo esecutivo
per procedere all’esecuzione forzata e/o presupposto per esperire il giudizio di
ottemperanza di cui all’art. 70 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
Solo dunque con la proposizione dell’azione di condanna – che è finalizzata non
solo all’accertamento della nullità dell’atto impositivo, ma anche alla condanna
dell’Amministrazione Finanziaria alla ripetizione di quanto nelle more indebita-
mente percepito – si appresta una piena tutela alla posizione del contribuente.
Ciò detto, ben può accadere che, a fronte della puntuale proposizione del ricorso ed
alla espressa domanda di condanna dell’Amministrazione Finanziaria alla ripeti-
zione di quanto indebitamente percepito
2
, il contribuente ottenga la pronuncia di
annullamento dell’atto impugnato, ma incappi nella c.d. “patologia processuale”
dell’
omessa pronuncia
con riferimento alla richiesta di condanna
3
.
Omessa pronuncia questa che equivale a mancato formale riconoscimento dell’ob-
1
Sul diverso ambito di applicazione dell’art. 68, comma 2 e dell’art. 69 D.Lgs. 546/1992 si ricorda che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/2010
(confermativa delle posizioni già assunte in precedenza dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 30.11.1999, n. 224/E) la quale afferma che mentre l’art. 68, comma
2 trova applicazione in relazione alle controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni e di riscossione, l’art. 69 si applica con riferimento ai
giudizi promossi contro i provvedimenti di diniego espresso o tacito delle istanze di rimborso del contribuente.
2
Sul punto, si rileva come sia consigliabile aver cura di riproporre le conclusioni rassegnate in sede di ricorso sia nelle memorie illustrative che durante (l’eventuale) discussione
in pubblica udienza.
3
Verosimilmente il ricorrente contribuente potrà aver chiesto nel ricorso tributario quanto segue: <<
voglia questa On.le Commissione Tributaria Provinciale, respinta ogni
istanza e deduzione contraria, dichiarare l’illegittimità/infondatezza dell’atto impugnato in epigrafe specificato e in ogni caso considerare non dovute le imposte specificate,
le sanzioni e interessi. Tutto quanto richiesto per i motivi sopra dettagliatamente illustrati; in ogni caso, condannare l’Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme,
eventualmente, già corrisposte dal ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese, onorari e diritti del giudizio
>>.