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NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
personale del socio, è soggetta a impugnazione me-
diante reclamo (art. 147 comma 6 L.F.).
Dichiarato il fallimento per estensione, il socio subi-
sce i seguenti effetti patrimoniali e personali:
a)
spossessamento dei beni, salvo i beni perso-
nali e gli altri casi di esonero previsti dalla legge;
b)
limitazione di legittimazione processuale;
c)
limitazione della corrispondenza;
d)
obblighi di informazione su cambio residenza
o domicilio;
e)
obbligo di presentarsi e fornire informazioni
su richiesta del giudice delegato, del curatore o del
Comitato dei Creditori;
f)
limitazioni ed incapacità per lo svolgimento di
attività o professioni;
g)
inefficacia di atti, contratti ed operazioni del
fallito, aventi contenuto economico, successivi al falli-
mento.
“Il curatore del fallimento sociale è legittimato
ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto
la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finaliz-
zata a limitare il concorso dei creditori particolari del
socio al solo fallimento del proprio debitore, senza
alcuna possibilità di partecipazione al fallimento so-
ciale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali
nel fallimento della società, si intende dichiarato per
l’intero anche in quello del socio, che ha natura
derivativa e prescinde dall’insolvenza di questi, sicchè,
tra l’altro, l’accrescimento del patrimonio del socio,
in conseguenza dell’accoglimento di azioni revocatorie,
produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento
delle ragioni dei creditori della società”
(Cassazione
civle sez.1 25/01/2013) ;
h)
reati penali.
L’autonomia patrimoniale delle società di persone com-
porta che il patrimonio dell’impresa sia destinato esclu-
sivamente a soddisfare i creditori sociali, mentre il so-
cio, con i propri beni, deve rispondere, oltre alle obbli-
gazioni sociali anche ai creditori particolari propri
11
.
A norma dell’art. 148 L.F., nel caso di fallimento per
estensione si hanno tante procedure quante sono la
società e i soci, ognuna di queste avrà una sua massa
passiva. I creditori sociali si considerano automatica-
mente insinuati nei fallimenti dei singoli soci, mentre i
creditori particolari non possono essere ammessi nel
passivo della società o in quello degli altri soci.
Nelle società regolarmente costituite non ci sono diffi-
coltà ad individuare la massa attiva: l’attivo è compo-
sto da tutti i beni e diritti acquistati dall’ente o confe-
riti dai soci per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nelle società di fatto, in particolare in quelle occulte, i
conferimenti vanno desunti dal comportamento con-
cludente tenuto dai soci. Spesso, però, non è agevole
stabilire se i beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa
siano conferiti in proprietà o godimento. Tuttavia, il
possesso dei beni mobili è ricollegabile alla presunzio-
ne di appartenenza. Gli immobili, invece, si devono
considerare compresi nel patrimonio del socio e con-
feriti semplicemente in godimento, poiché per il
conferimento in proprietà, è richiesta la forma scritta
ed atto registrato.
1.3 INIZIATIVADELPROCEDIMENTO
DI ESTENSIONE
L’istanza di fallimento per estensione può essere pre-
sentata, ai sensi dell’art. 147 comma 4 L.F. dal curato-
re, da un creditore o da un socio fallito. Non è ricono-
sciuta la legittimazione al pubblico ministero in quan-
to, tale possibilità, è prevista solo per
l’assoggettamento a procedura concorsuale dell’im-
presa insolvente.
Il curatore è legittimato anche a richiedere il fallimento
in estensione di un socio non occulto illimitatamente
responsabile che, per anomalie nel procedimento falli-
mentare
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, non è stato dichiarato fallito con la stessa
sentenza della società.
Il Tribunale, nel procedimento di estensione, “
eserci-
ta poteri officiosi rispetto ai quali l’istanza di estensio-
ne presentata dal curatore, da un creditore o da un
fallito, non è niente più che una sollecitazione ad attua-
re la regola della responsabilità illimitata dei soci nel
fallimento delle società a cui si riferisce l’art. 147 L.F.”
(Cassazione civile 11/06/2004).
Si possono individuare le seguenti fattispecie per cui,
dopo la dichiarazione di fallimento della società, si
possa avviare il procedimento di estensione al socio:
-
Socio che ha perduto tale
status
prima della
dichiarazione di fallimento
(socio defunto, escluso e
receduto; per operazioni di fusione scissione o tra-
sformazione)
;
-
Socio occulto ed apparente.
Tali fattispecie verranno esaminate e trattate con rife-
rimento al caso di fallimento di Società in accomandita
semplice.
2) ESTENSIONEDELFALLIMENTONELLE S.A.S
2.1ASPETTIGENERALI
I soggetti che intendono costituire una società in acco-
mandita semplice, devono stipulare un contratto so-
ciale con il contenuto e la forma richiesta dalla norma
di legge. Predisposto l’atto costitutivo, si deve iscri-
vere nel Registro delle Imprese per essere una s.a.s.
regolare.
La s.a.s. è priva di personalità giuridica, è comunque
un ente distinto dai soci, con propria autonomia
patrimoniale. Ciò significa che assume diritti e gli ob-
blighi relativi alla sua società, per mezzo dei soci che
ne hanno la rappresentanza (art.226 c.1 c.c.).
La società a responsabilità semplice è caratterizzata
da due categorie di soci (art. 2313 c.c.):
a)
gli
accomandatari
che hanno l’amministrazione
esclusiva e la gestione della società. Hanno responsa-
bilità illimitata e solidale per l’adempimento delle ob-
bligazioni sociali;
b)
gli
accomandanti
che rispondono delle obbli-
gazioni sociali nei limiti della quota conferita. Hanno il
potere di controllo, possono, a certe condizioni, com-
piere determinate attività.
Pertanto, solo i soci accomandatari falliscono automa-
ticamente per effetto del fallimento della società.
Di seguito vengono individuate delle problematiche di
estensione del fallimento nelle società in accomandita
semplice, in particolare con riferimento al socio
accomandante.
2.2.1 SOCIO CHE HA PERDUTO TALE
STATUS
PRIMADELLADICHIRAZIONEDIFALLIMENTO
Nella società in accomandita semplice:
-
i soci possono perdere tale qualifica prima della
dichiarazione di fallimento per effetto di recesso, mor-
te o esclusione;
-
gli accomandatari possono perdere la respon-
sabilità illimitata per la trasformazione, fusione o scis-
sione della società.
L’art. 147, ante riforma D.Lgs. 5/2006, prevede il fal-
limento dei soci illimitatamente responsabili per ri-
percussione del fallimento sociale, senza specificare
se il rapporto sociale debba essere ancora in vita alla
data di dichiarazione di fallimento della società
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. L’as-
senza di tale specificazione ha portato la dottrina e la
giurisprudenza a formulare interpretazioni tra loro
contrastanti. L’orientamento più restrittivo conside-
rava mai assoggettabile al fallimento l’ex socio, mentre
le interpretazioni meno rigorose, sostenevano che il
fallimento poteva essere esteso se l’insolvenza esiste-
va al momento del venir meno del vincolo sociale.
Altri, invece, consideravano possibile l’estensione solo
nel caso in cui non ci fosse il decorso del termine
annuale dallo scioglimento del rapporto
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. La norma di
riferimento è l’art. 2290 c.c.:
“nei casi in cui il rappor-
to sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi
o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento”.
Si vuole impedire ai soci di recedere
dalla società insolvente, prima della dichiarazione di
fallimento, al solo fine di evitare di rispondere alle
obbligazioni sociali. Tutto ciò, però, potrebbe pena-
lizzare molto l’ex socio. Se per le obbligazioni contrat-
te prima dello scioglimento del vincolo sociale, la so-
cietà si trovasse in stato di insolvenza e quindi fallisse,
l’estensione della procedura concorsuale all’ex socio
comporterebbe anche la responsabilità per i debiti suc-
cessivi all’uscita dalla compagine sociale, in violazio-
ne dell’art. 2990 c.c. Infatti, l’art. 148 L.F. dispone
che nello stato passivo di ciascun socio è compreso
anche tutto il passivo della società.
Con la sentenza n. 66 del 12/03/1999, la Corte Costi-
tuzionale ha affermato l’esistenza di “un interesse ge-
nerale” alla certezza delle situazioni giuridiche ed ha
rilevato che, mentre per l’imprenditore individuale
questo interesse è salvaguardato dalla previsione del
limite di fallibilità, ciò non si ha nel caso del socio
receduto, sempre fallibile. La Corte Costituzionale,
così, ha applicato in modo analogico al socio illimita-
tamente responsabile defunto il limite di un anno pre-
visto dagli artt. 10 e 11 L.F. Tale limite di un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale permette di
contemperare le opposte esigenze di tutela dei creditori
e di certezza delle situazioni giuridiche.
La riforma della normativa fallimentare, D.Lgs. 5/2006,
ha recepito le conclusioni della Corte Costituzionale
(sentenza n.319 del 21/07/2000), risolvendo tale vuoto
normativo. Ha inserito nell’art. 147 L.F. il comma n. 2,
con il quale
“il fallimento dei soci di cui al comma primo
non può essere dichiarato decorso un anno dallo scio-
glimento del rapporto sociale”
. Pertanto, il socio rece-
duto, morto, escluso o che ha ceduto la propria quota,
può fallire per estensione a condizione che:
il fallimento personale sia dichiarato entro un
anno dalla scioglimento del rapporto sociale, con l’os-
servazione delle formalità per rendere noti ai terzi i fatti
indicati, cioè l’iscrizione nel Registro Imprese.
“Le for-
malità dell’evidenziazione pubblica mediante Registro
Imprese non ammette equipollenti, che non solo sareb-
bero scivolosi e dubbi, ma oltre tutto non consentireb-
bero neppure di stabilire un momento unico per tutti i
terzi interessati dal quale far decorrere l’anno di cui
all’art. 147 L.F. (
Tribunale di Bari 23/08/2013)”;
l’insolvenza della società riguardi, in tutto o in
parte, i debiti esistenti alla data di cessazione della
responsabilità.
Nelle s.a.s, l’art. 147 comma 2 L.F., sembra riguardare
solo i soci accomandatari. Se, per esempio, un socio
accomandante recede prima della dichiarazione di fal-
limento, assolvendo agli adempimenti pubblicitari, nel
Estensione del fallimento
ai soci di s.a.s.
SEGUE DA PAGINA 10
SEGUE A PAGINA 12
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L. Guglielmucci,
Diritto Fallimentare La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali
, G. Giappichelli Ediotore, pag. 300
12
Tribunale di Lecce 3/03/2010
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Fabiani Massimo,
Profili recenti di diritto concorsuale delle società di persone
, Il Fallimento, Dir.fall. 1990
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Di Sabato,
Sull’estensione del fallimento al socio già illimitatamente responsabile