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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con
potenziamento dell’utilizzo dei sistemi informatici.
Inutile dire, quanto a quest’ultimo punto, come po-
trebbe essere particolarmente utile una riduzione degli
oneri gestionali e amministrativi addossati alle imprese
in qualità di sostituti d’imposta, oneri che, specie negli
ultimi anni, sono andati invece crescendo in numero e
complessità.
6)
Revisione del sistema sanzionatorio
La Delega prevede anche degli interventi di revisione
del sistema sanzionatorio penale tributario, da attuar-
si mediante criteri di predeterminazione e di
proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti,
disponendo tra l’altro:
– la punibilità con la pena detentiva compresa fra un
minimo di sei mesi e un massimo di sei anni;
– l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elu-
sione e quelle di evasione fiscale e delle relative conse-
guenze sanzionatorie;
– l’efficacia attenuante o esimente dell’adesione alle
forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata
di cui si è detto;
– la revisione del regime della dichiarazione infedele e
del sistema sanzionatorio amministrativo;
– la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie
meno gravi o di applicare sanzioni amministrative an-
ziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di
punibilità.
Infine, viene stabilito che debba essere ridefinita la
portata applicativa della disciplina del raddoppio dei
termini per l’accertamento nel caso di violazioni il cui
ammontare superi la soglia prevista per l’applicazio-
ne di sanzioni penali. In particolare, il Governo dovrà
prevedere che il suddetto raddoppio trovi applicazio-
ne soltanto in presenza di effettivo invio della denun-
cia, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al pub-
blico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e
sempreché la denuncia stessa venga effettuata entro un
termine correlato allo scadere del termine ordinario di
decadenza. Ciò dovrebbe ridare un senso ed una qual-
che affidabilità ai termini che la legge pone per la deca-
denza dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di
accertamento.
7)
Rafforzamento dell’attività conoscitiva
e di controllo
Il Governo è delegato ad introdurre norme per il raf-
forzamento dei controlli. In particolare, dovrà prov-
vedere a:
– potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità
dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di
pagamento sottoposti a tracciabilità;
– incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi;
– verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti
a contrastare l’evasione dell’IVA dovuta sui beni e
servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al
meccanismodell’inversione contabile (
reverse charge
);
– rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per
il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese
sostenuti, e prevedere disincentivi all’utilizzo del con-
tante, nonché incentivi all’utilizzo della moneta elet-
tronica.
8)
Revisione del catasto dei fabbricati
Viene prevista una revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il
territorio nazionale. La riforma sarà imperniata sul-
l’attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo
valore patrimoniale e della rendita determinati seguen-
do i principi e i criteri direttivi stabiliti dal Legislatore.
Con riferimento alla quantificazione del valore
patrimoniale medio ordinario, saranno utilizzati i se-
guenti parametri:
– per le unità immobiliari a destinazione catastale or-
dinaria, sarà seguito un processo estimativo che:
(i) utilizza il metro quadrato come unità di consisten-
za, specificando i criteri di calcolo della superficie del-
l’unità immobiliare;
(ii) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazio-
ne catastale e per ciascun ambito territoriale anche al-
l’interno di uno stesso comune;
(iii) per le unità immobiliari a destinazione catastale
speciale, sarà seguito un processo estimativo che:
(iv) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l’applicazione di metodi standardizzati e di para-
metri di consistenza specifici per ciascuna destinazio-
ne catastale speciale;
(v) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli
immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la
redditività costituisce l’aspetto prevalente.
Con riferimento, invece, alla determinazione della ren-
dita media ordinaria per le unità immobiliari, si dovrà
ricorrere anche in questo caso ad un processo
estimativo che:
– utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la rela-
zione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione
e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna desti-
nazione catastale e per ciascun ambito territoriale,
qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle
locazioni;
– qualora non vi sia un consolidatomercato delle loca-
zioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di
redditività desumibili dal mercato, riferiti al triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del Decreto
Legislativo.
La Delega prevede l’introduzione, inoltre, di meccani-
smi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e
delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazio-
ne alla modificazione delle condizioni del mercato di
riferimento. Viene comunque stabilito che non si potrà
mai andare al di sopra del valore di mercato.
Vengono altresì previste alcune agevolazioni per le
unità immobiliari riconosciute di interesse storico o
artistico – con riferimento allamodalità di calcolo sia del
valore patrimoniale medio ordinario, sia della rendita
media ordinaria – che tengano conto dei particolari e più
gravosi oneri dimanutenzione e conservazione, nonché
del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione,
all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
9)
Stima e monitoraggio dell’evasione
fiscale e riordino delle disposizioni
in materia di erosione fiscale
Molto “generica” al momento, appare la disposizione
che dovrà essere introdotta per combattere l’evasione
fiscale, posto che le nuove norme dovranno:
– attuare una complessiva razionalizzazione e
sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e
dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi;
– definire unametodologia di rilevazione dell’evasione
fiscale, basata sul confronto tra i dati della contabilità
nazionale e quelli acquisiti dall’Anagrafe tributaria;
– prevedere che i risultati della rilevazione siano calco-
lati e pubblicati con cadenza annuale.
10)
Revisione dell’imposizione sui redditi
di impresa e di lavoro autonomo e sui
redditi soggetti a tassazione separata
Da ultimo, nelle intenzioni del Legislatore delegante, il
Governo dovrà introdurre delle disposizioni volte a
ridefinire l’imposizione sui redditi delle persone fisi-
che. Nello specifico, la semplificazione dellemodalità
di imposizione delle indennità e somme percepite dal-
le persone fisiche in dipendenza della cessazione del
rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a
tassazione separata. Tale ultimo intervento potrebbe
avere indubbiamente effetti positivi per le imprese
sotto il profilo gestionale e amministrativo.
La revisione del sistema fiscale
SEGUE DA PAGINA 8
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