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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
CARLO NICOLÒ DRIGO
Ordine di Venezia
Legge delega per la revisione
del sistema fiscale
I
L PARLAMENTOHARECENTEMENTE ap-
provato in via definitiva la Legge Delega per la
revisione del sistema fiscale
(di seguito sempli-
cemente “Delega”), in base alla quale il Governo,
entro dodici mesi, avrà la facoltà di emanare appositi
Decreti Legislativi, volti a riformare la disciplina di
particolari settori dell’ordinamento tributario italiano.
In attesa dell’emanazione di tali Decreti di attuazione
della riforma, si riepilogano brevemente, qui di segui-
to, le principali aree di intervento previste dalla Dele-
ga, con particolare riguardo al mondo delle imprese.
1)
Razionalizzazione della base imponibile
dell’IRES e dell’IRAP
Per quanto riguarda lemodifiche al regime di tassazio-
ne delle imprese
,
viene prevista una sostanziale rifor-
ma delle modalità di determinazione del reddito d’im-
presa (base imponibile IRES) e del valore della produ-
zione (base imponibile IRAP). In particolare, le prin-
cipali aree di intervento saranno:
– la revisione della disciplina impositiva riguardante le
operazioni transfrontaliere, con particolare riferimen-
to all’individuazione della residenza fiscale, al regime
di imputazione per trasparenza delle c.d. società CFC,
al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli
Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di
deducibilità dei costi di transazioni commerciali con i
soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione
delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori
all’estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di
tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e dei
soggetti non residenti insediati in Italia, nonché al regi-
me di rilevanza delle perdite di società di un gruppo
residenti all’estero.
Tali misure potrebbero rivelarsi di grandissimo inte-
resse, ove ispirate, come auspicabile, da criteri di sem-
plificazione. Si tratta, invero, di discipline, per lamag-
gior parte di recente introduzione, che hanno notevol-
mente aggravato gli oneri amministrativi e gestionali
ed anche creato un zona di incertezza interpretativa
che oggettivamente ha accresciuto l’area del rischio
fiscale;
– la revisione dei regimi di deducibilità degli ammorta-
menti, delle spese generali, degli interessi passivi e di
particolari categorie di costi, salvaguardando e specifi-
cando il concetto di inerenza e limitando le
differenziazioni tra settori economici.Anche tali nor-
me sarebberomolto utili ove riducessero le differenze
tra il bilancio civile e quello “fiscale” e dunque riduces-
sero la necessità di apportare numerose variazioni (solo)
fiscali al risultato d’esercizio;
– la revisione, razionalizzazione e coordinamento del-
la disciplina delle società di comodo e del regime dei
beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle
norme che regolano il trattamento dei cespiti in occa-
sione dei trasferimenti di proprietà.
2)
Razionalizzazione dell’imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette
Di particolare interesse per il gruppi industriali, risul-
ta la delega al Governo diretta all’introduzione del c.d.
“regime dell’IVAdi Gruppo”, previsto della Direttiva
2006/112/CE.
Al riguardo, la caratteristica principale di tale regime è
quella di considerare un “gruppo” di società – in via
generale composto da tutte le società controllate dal
medesimo soggetto– come un unico soggettopassivo ai
fini dell’IVA, con la conseguente irrilevanza di tutte le
operazioni poste in essere tra i componenti del gruppo
stesso.
È evidente che l’adozione di tale regime – che, nelle
intenzioni del Legislatore delegante, pare comunque
destinato a “convivere” con il vigente regime di esen-
zione da IVA dei servizi resi, a certe condizioni, dai
consorzi alle società consorziate – sarebbe di grande
interesse ad esempio per i gruppi “finanziari”, di cui
fanno parte soggetti (imprese di assicurazioni, ban-
che, SGR) per i quali l’IVAaddebitata dal prestatore di
un servizio rappresenta un costo, non potendo essere
detratta a causa di un inesistente o ridotto
pro
-
rata
dovuto all’effettuazione, in buona parte almeno, di
operazioni attive esenti.
3)
Gestione del rischio fiscale,
governance
aziendale, tutoraggio e interpelli
Viene datomandato al Governo di introdurre forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in
termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le
imprese e l’Amministrazione Finanziaria, nonché, con
riferimento ai soggetti dimaggiori dimensioni, di incen-
tivare l’adozione di sistemi aziendali strutturati di ge-
stione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara
attribuzione di responsabilità nel quadro del complessi-
vo sistema dei controlli interni. Quale “contropartita”,
vengono previsti, per il contribuente, incentivi sotto
forma di minori adempimenti e di riduzione delle even-
tuali sanzioni.
Al riguardo, va segnalato come di particolare interesse
– e potenzialmente anche di più rilevante impatto –
potrà risultare l’adozione dei menzionati “sistemi
aziendali strutturati di gestione e di controllo del ri-
schio fiscale”, che potrebbero comportare, sull’esem-
pio di analoghe discipline già esistenti
1
, anchemodifi-
che strutturali e di
governance,
finalizzate ad unmag-
gior presidio del “rischio fiscale”.
Inoltre, utile potrebbe rivelarsi anche la previsione di
una revisione generale della disciplina degli interpelli,
soprattutto laddove portasse – come previsto – al-
l’eliminazione delle attuali forme di interpello obbliga-
torio.
Infine, il Governo sarà chiamato ad intervenire anche
in materia di disposizioni volte ad ampliare l’ambito
applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti
tributari.
4)
Disciplina dell’abuso del diritto
e dell’ elusione fiscale
Di sicuro interesse per il mondo delle imprese è anche
la prevista revisione delle vigenti disposizioni
antielusive, al fine di unificarle al principio generale
del divieto dell’abuso del diritto, in applicazione dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
– definizione della condotta abusiva come uso distor-
to di strumenti giuridici idonei ad ottenere un rispar-
mio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in con-
trasto con alcuna specifica disposizione;
– garanzia della libertà di scelta del contribuente tra
diverse operazioni comportanti anche un diverso cari-
co fiscale. A tal fine, verrà dato rilievo allo scopo di
ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalen-
te dell’operazione abusiva e si escluderà la
configurabilità di una condotta abusiva se l’operazio-
ne o la serie di operazioni è giustificata da ragioni
extrafiscali nonmarginali;
– prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici
“abusivi” all’Amministrazione Finanziaria e il conse-
guente potere della stessa di disconoscere il relativo
risparmio di imposta;
– disciplinare il regime della prova, ponendo a carico
dell’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare
il disegno abusivo e prevedendo, invece, che gravi sul
contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide
ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giusti-
fichino l’operazione;
– prevedere una formale e puntuale individuazione del-
la condotta abusiva nellamotivazione dell’accertamen-
to fiscale, a pena di nullità dell’accertamento stesso;
– prevedere specifiche regole procedimentali che ga-
rantiscano un efficace contraddittorio con l’Ammini-
strazione Finanziaria e salvaguardino il diritto di dife-
sa in ogni fase del procedimento di accertamento tri-
butario.
Nel complesso, la disciplina che potrà derivare dal-
l’esercizio della Delega dovrebbe precisare una nozio-
ne (quella di “abuso del diritto”) attualmente rimessa
– di fatto – all’interpretazione discrezionale dell’Agen-
zia delle Entrate e, per questa via, assicurare maggior-
mente la certezza del diritto.
5)
Semplificazione
Il Legislatore ha delegato il Governo a porre in essere
alcune “semplificazioni” in ambito fiscale. In partico-
lare, viene stabilito che si intervenga al fine di provve-
dere:
– alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro
riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
– alla revisione degli adempimenti, con particolare ri-
ferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto
o in parte, a duplicazioni;
– alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzio-
ni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei centri
1
È il caso, ad esempio, della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
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