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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
rappresenta i dati contabili documentati e permette di valutare
quantitativamente le fonti e gli impieghi finanziari.
Sono gli artt. 18 e 19 della LP. 7/79 (PAT) gli artt. 16 e 17 della LP. 1/2002
(PAB) a disciplinare la classificazione delle entrate e delle spese nel bilan-
cio. Per quanto riguarda le entrate, la LP di Trento (per un’esemplificazione
si veda l’immagine 1) individua, da un lato delle macro-aree in relazione alla
fonte e al grado di autonomia delle risorse e, dall’altro delle aree omogenee
per quanto riguarda la natura economica di tali entrate. Ogni area omoge-
nea è ripartita a sua volta in UPB, ai fini dell’approvazione di fronte al
consiglio provinciale.
Nel bilancio della Provincia di Bolzano (vedi tabella pagina precedente)
invece, le entrate vengono ripartite prima in titoli, poi in categorie -secondo
la natura dei cespiti- e ancora in UPB, ai fini dell’approvazione consiliare.
Nei bilanci di entrambe le provincie le spese sono classificate secondo il
criterio delle funzioni-obiettivo. Tale parametro viene utilizzato per definire
in modo chiaro le politiche pubbliche di settore e per misurare efficacemen-
te il prodotto delle attività amministrative. Ciascuna Provincia determina
autonomamente il numero e il contenuto delle categorie “funzioni-obietti-
vo”. In questo le due Province divergono, se infatti la PAT individua 15
funzioni-obiettivo, la PAB ne prevede quasi il doppio, 29.
La PAT ripartisce ulteriormente le voci di spesa in aree omogenee, relative
alle competenze istituzionali della Provincia, nell’ottica di rendere il bilan-
cio più leggibile e trasparente (tabella qui sopra).
La spesa è infine classificata secondo UPB, sempre ai fini dell’approvazio-
ne consiliare. Le UPB vengono anche distinte e classificate, nei bilanci di
entrambe le province, a seconda che riguardino spese correnti, spese in
conto capitale, spese per rimborsi di mutui e prestiti o spese per contabilità
speciale. Nel corso dell’esercizio finanziario, al bilancio possono essere ap-
portate delle modifiche (art. 23 PAB; art. 27 PAT): queste devono essere
effettuate con lo strumento della Legge Provinciale, salvo alcune eccezioni
connesse a prelevamenti da determinati fondi speciali che sono disposte con
decreto dell’assessore alle finanze e al bilancio. Le variazioni più cospicue e
significative al bilancio provinciale sono quelle apportate, generalmente ver-
so la metà dell’esercizio finanziario, dalla legge provinciale sull’assestamen-
to di bilancio (art. 25 PAB; art. 28 PAT), con cui si provvede ad ogni variazio-
ne che risulti opportuna, entro i limiti dell’ equilibrio del bilancio.
1.2.2. ILBILANCIOPLURIENNALE
Le Province dispongono anche di uno strumento per la programmazione
finanziaria di medio-periodo: il bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale,
come quello di previsione, è redatto in termini di competenza e copre un
periodo non inferiore ai tre anni. La legge di contabilità della PAB specifica
anche (art. 1) che tale periodo non deve superare il quinquennio. Questo
strumento indica la globalità delle risorse che la provincia prevede di ac-
quisire e di utilizzare nel periodo di tempo considerato. Viene presentato
dalla giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione, è aggior-
nato annualmente ed è approvato con un apposito articolo dalla legge di
bilancio. Le normative contabili delle Province (come peraltro quelle dello
stato e delle altre regioni) non riconoscono al bilancio pluriennale alcuna
natura autorizzativa alla riscossione delle entrate e all’esecuzione delle
spese, in questo previste. Il bilancio pluriennale è allora solamente sede
per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese auto-
rizzate a carico di esercizi futuri
15
.
1.3.
La fase di gestione del bilancio
Con gestione di bilancio si intende quel complesso di attività che gli organi
esecutivi esercitano per svolgere la funzione amministrativo-contabile a
seguito dell’ approvazione del bilancio di previsione. La gestione del bilan-
cio può essere suddivisa in due macro fasi: la prima relativa alla gestione
delle entrate e la seconda invece relativa alla gestione della spesa. L’elenco
delle fasi è presente nelle leggi contabili di entrambe le Province ed è definito
in modo molto simile
16
. La gestione delle entrate provinciali passa attraverso
tre fasi (che vengono spesso anche definite “stadi”): la prima è la fase del-
l’accertamento che consiste nella verifica della ragione del credito, dell’iden-
tità del debitore e della pertinenza del credito all’esercizio finanziario; la se-
conda fase è quella della riscossione in cui la somma dovuta viene versata
all’ufficio o al soggetto autorizzato; infine la terza ed ultima fase è quella del
versamento dell’entrata nelle casse della Provincia. È importante sottolinea-
re come queste fasi, concettualmente separate tra loro, siano talvolta simul-
tanee e possano ridursi anche ad un solo ed unico atto per quanto concerne
numerosi tributi. Tutte le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell’esercizio finanziario costituiscono i cosiddetti residui attivi.
Le uscite, una volta previste ed approvate dalla legge di bilancio, si realizza-
no attraverso un complesso processo temporale all’interno del quale si indi-
viduano dei momenti che coincidono con le 4 fasi operative della gestione
della spesa. La prima è la fase dell’impegno che consiste nell’assunzione,
entro il termine dell’esercizio, dell’obbligazione di pagamento attraverso una
legge, un contratto o un altro titolo. La seconda è quella della liquidazione in
cui viene individuato il creditore e l’esatto ammontare da pagare a cui segue
la terza fase e cioè l’ordinazione del pagamento con cui si invia al tesoriere
provinciale l’ordine di pagare la spesa. Il tutto si chiude, come è logico, con
il pagamento concreto (prelevando il denaro dalle casse provinciali e conse-
gnandolo al creditore) dell’obbligazione che la Provincia si è assunta. Tutte
le spese che sono state impegnate ma non liquidate entro il termine dell’eser-
cizio finanziario individuano i cosiddetti residui passivi
17
.
1.4
I risultati della gestione finanziaria
In chiusura dell’esercizio finanziario la giunta è obbligata a rendere conto
al consiglio dell’attività svolta e dei risultati finanziari conseguiti durante
l’anno finanziario. Tali risultati sono esposti nel cosiddetto rendiconto
generale della Provincia.
Il rendiconto assolve funzioni sia di natura amministrativo-contabile sia di
natura politica. Non serve infatti solamente a dimostrare la regolarità della
gestione, dei mezzi impiegati e dei risultati conseguiti ma è anche lo stru-
mento giustificativo della giunta provinciale nei confronti del mandato
conferitole dal Consiglio nel momento dell’approvazione del bilancio di
previsione. Il rendiconto è, in questi termini, la naturale prosecuzione del
bilancio di previsione in quanto si dà ragione del come si è provveduto al
reperimento delle entrate e di come si è gestita la spesa. I risultati di fine
gestione svolgono anche un ruolo conoscitivo fondamentale per la forma-
zione delle previsioni finanziarie relative all’anno successivo.
Il rendiconto generale comprende: il conto finanziario relativo alla gestione
del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Il conto finanziario espone
una serie di dati relativi alla gestione finanziaria (elencati all’art. 73 LP 7/
1979; art. 59 LP 1/2002) allo scopo di valutare i risultati degli interventi
effettuati nei diversi settori di competenza della Provincia. I risultati vengo-
no messi in relazione alle previsione contenute nel bilancio annuale.
Il conto generale del patrimonio, invece, analizza gli aspetti economico-
patrimoniali della gestione finanziaria ed evidenzia le variazioni della so-
stanza patrimoniale provinciale e le risultanze di fine esercizio
18
.
Il rendiconto generale viene emanato dalla giunta provinciale entro il 31
maggio dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento. Viene poi
trasmesso alla Corte dei Conti affinché effettui i controlli che le sono di
competenza
19
, in seguito ai quali, la giunta presenta il rendiconto al consi-
glio provinciale perché lo approvi con Legge.
Bilancio di previsione 2011 PAT stato di previsione della spesa
15
Il bilancio pluriennale si compone di uno stato di previsione delle entrate, di uno di previsione delle spese e di un quadro generale riassuntivo. Le entrate e le spese previste nel
bilancio pluriennale seguono lo schema di classificazione del bilancio annuale. Per approfondire questo punto si veda: G. PELLEGRINI,
Il bilancio della provincia autonoma
di Bolzano
,cit. , p. 527.
16
Nella LP della Provincia autonoma di Trento queste fasi si trovano disciplinate nel capo IV “Gestione delle entrate della Provincia” e nel capo V “Gestione delle spese della
Provincia. Nella LP della Provincia di Bolzano sono regolate nel capo III “ Gestione delle entrate” e nel capo IV “Gestione delle spese”.
17
I. DALMONEGO,
L’ordinamento finanziario e contabile
...cit, 2004, pp. 557-587.
18
Ancora una volta si rimanda a I. DALMONEGO,
L’ordinamento finanziario e contabile
.... cit., pp. 601-605.
19
Su questo si rimanda al contributo di A. Pallaoro sui controlli della Corte dei Conti nelle Province Autonome.
Il bilancio nelle Province
autonome di Trento eBolzano
SEGUE DA PAGINA 6