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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
che la seguente esposizione sarà egualmente riferibile alla PAT e alla PAB. Le
puntuali differenze tra le due discipline verranno evidenziate e segnalate.
1.2. La fase di previsione e programmazione finanziaria
Gli strumenti di cui dispongono le Province Autonome per la programma-
zione delle entrate e delle spese sono il bilancio di previ-
sione annuale ed il bilancio pluriennale.
1.2.1. ILBILANCIODIPREVISIONE
ELASUASTRUTTURA
Il bilancio di previsione è elaborato annualmente dalla
Giunta provinciale che lo trasmette al Consiglio provin-
ciale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui
il bilancio si riferisce, perché venga approvato con legge
(art. 84 Statuto).
Lo stato di previsione dell’entrata, lo stato di previsione
della spesa e il quadro generale riassuntivo sono i docu-
menti che compongono il bilancio e che vengono, nel-
l’ordine, approvati con la legge provinciale.
Il bilancio di previsione ha funzione:
- di documento con cui il Consiglio autorizza la giunta
alla gestione finanziaria
- di documento politico-programmatico che esprime in
termini finanziari le scelte politiche riguardo l’acquisizione
delle entrate e l’utilizzo delle risorse
- informativa: al suo interno si rendono espliciti ai citta-
dini i contenuti, gli obiettivi e le scelte finanziarie del
nuovo esercizio finanziario
10
.
Il bilancio deve anche rispettare alcuni principi, esplici-
tamente elencati nelle leggi di contabilità pubblica:
innanzitutto deve avere cadenza annuale (v. anche art.
81 Cost.) e deve essere unitario, nel senso che tutte le
entrate previste devono finanziare indistintamente tutte
le spese. Deve rispettare i principi dell’universalità e del-
l’integrità in quanto tutte le entrate e tutte le spese devo-
no trovarvi adeguata rappresentazione e devono esservi iscritte nel loro
valore integrale. Le previsioni effettuate nel bilancio devono essere atten-
dibili e devono evitare di sovra o sottostimare le risorse o gli oneri, secon-
do il principio della veridicità. Il totale delle spese ivi previste deve essere
uguale al totale delle entrate, nel rispetto del principio di equilibrio del
bilancio. Inoltre è previsto (principio della pubblicità) che il bilancio sia
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e che sia anche diffuso
attraverso strumenti informatici e telematici
11
.
Le previsioni del bilancio sono formulate
solo in termini di competenza:
con ciò si intende che nel bilancio (anche definito bilancio giuridico) sono
indicate tutte le entrate e tutte le spese per cui, nel corso dell’esercizio
finanziario, si perfezionerà il diritto alla riscossione e l’obbligo al pagamen-
to
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. Nella novellata legge della PAB e nella legge riformata della PAT si è
deciso di eliminare il bilancio di cassa
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in quanto
questo non solo risultava di scarsa utilità e di estre-
ma onerosità ma costituiva spesso ostacolo all’ef-
ficienza nella gestione finanziaria. Il bilancio è arti-
colato in unità previsionali di base (UPB)
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che
rappresentano le sue unità elementari e aggrega-
no in modo omogeneo i singoli capitoli di entrata
e di spesa. Ciascuna UPB viene attribuita a un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui
è affidata anche la relativa gestione. La determina-
zione delle UPB deve assicurare la piena rispon-
denza della gestione finanziaria agli obiettivi posti
all’azione amministrativa, con riferimento alle poli-
tiche provinciali e anche in termini di servizi finali
resi ai cittadini.
Nel bilancio, come si è già avuto
modo di dire,
sono classificate le entrate e le spese relative ad
un determinato anno finanziario; da questa clas-
sificazione deriva la struttura verticale del bilan-
cio, secondo l’impostazione amministrativo-con-
tabile dell’ente che lo predispone. Alla struttura
verticale si affianca quella orizzontale che invece
Il bilancio nelle Province
autonome di Trento eBolzano
10
I. DALMONEGO,
L’ordinamento finanziario e contabile della provincia autonoma di Trento, degli Enti Locali e degli Enti funzionali
; Volume II:
Strumenti di programma-
zione, bilanci e contabilitá in un sistema che cambia
, Giunta della provincia autonoma di Trento, Trento, 2004, pp. 443 ss.
11
Si vedano: www.provincia.tn.it/bilancio/ e http://www.provincia.bz.it/finanze/bilancio
12
G. PELLEGRINI,
Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano
, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (ed),
L’ ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano
,
Cedam, Padova, 2001, p. 527.
13
Nel bilancio di cassa si consideravano invece gli incassi e i pagamenti avvenuti in un esercizio finanziario a prescindere dall’anno finanziario in cui questi erano effettivamente
stati accertati o impegnati.
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Questa articolazione, conseguenza delle riforme sulla PA, infatti è stata introdotta per arginare il fenomeno della progressiva proliferazione di capitoli ed articoli (che
superavano i 1.500 in un singolo bilancio) che rendeva il bilancio incomprensibile e poco trasparente.
SEGUE DA PAGINA 5
Tabella in alto: Bilancio di previsione PAT 2011, stato di previsione dell’entrata
Tabella in basso: Bilancio di previsione PAB 2011 stato di previsione delle entrate
SEGUE A PAGINA 7