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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
CONTABILITÀ PUBBLICA
Dott. ssaMARTINATRETTEL
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Bolzano
Il bilancio nelle Province
autonome di Trento e Bolzano
SEGUE A PAGINA 6
1.1.
Fonti del bilancio
Il bilancio è quel documento concernente la contabilità pubblica di un ente
territoriale che individua le entrate e le spese che saranno acquisite ed
erogate in uno specifico lasso di tempo, di norma identificato nell’anno
finanziario. Quando si parla di “bilancio” si fa di regola riferimento al bilan-
cio di previsione, quello cioè che indica quali saranno le risorse disponibili
e quale la loro destinazione nel corso del suddetto periodo di tempo. Si
definisce invece “rendiconto” o “conto consuntivo” quel documento che
presenta i risultati della gestione economico-finanziaria dell’ente, al mo-
mento della chiusura dell’esercizio finanziario
2
.
Il bilancio viene disciplinato
dalla vigente normativa sulla contabilità pub-
blica. Una breve panoramica sui principi costituzionali che disciplinano la
disciplina del bilancio risulta fondamentale, se si considera che questi prin-
cipi devono informare tutti gli ordinamenti contabili pubblici, compresi
quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime, come
vedremo tra poco, nonostante detengano una competenza primaria in ma-
teria di contabilità e finanza pubblica, non vengono infatti esentate dal
dovere di rispettare i principi enucleati dalla Costituzione.
Nel testo costituzionale sono gli articoli 72, 75, 81 e 117 (3 comma) ad
occuparsi espressamente di bilancio. L’art. 72 nel suo ultimo comma
statuisce che per la legge di bilancio deve essere sempre adottata “la pro-
cedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera”,
mentre l’art. 75 prevede che “non è ammesso referendum abrogativo sulle
leggi tributarie e di bilancio”
3
. L’articolo 81 statuisce poi che la legge di
bilancio ha cadenza annuale, che può esistere anche in forma provvisoria e
che ha valore solo formale (cioè non può prevedere nuove spese o nuovi
tributi
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). Tale norma è stata oggetto di una rilevante modifica, disposta con
la l. Cost. 1/2012, che ha introdotto nel testo costituzionale il principio del
pareggio di bilancio; questa modifica, di adeguamento dell’ordinamento
nazionale a quello dell’Unione Europea, costituisce la base per la
predisposizione di strumenti di contrasto e contenimento dell’attuale crisi
economica e finanziaria. La nuova formulazione della disposizione prevede
che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilan-
cio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo econo-
mico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi ec-
cezionali”. È importante sottolineare che questa nuova disciplina costitu-
zionale sarà effettivamente applicabile alla sfera della contabilità pubblica
solo dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014
5
.
L’art. 117 infine, dispone nel suo terzo comma, che la materia relativa
all’“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario” è di competenza legislativa concorrente tra
Stato e Regioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale invece, dispongono di normative di contabi-
lità proprie, anche molto diversificate tra loro, in virtù dell’ampia potestà
legislativa concessa loro dagli Statuti di autonomia.
Per quanto riguarda le Province autonome
di Trento e Bolzano, tre sono gli
articoli dello Statuto diAutonomia (1972) che, direttamente o indirettamente,
si occupano di bilancio e finanza pubblica: gli artt. 8, 83 e 84. L’art. 8 attri-
buisce alle due Province la competenza primaria in materia di “ordinamen-
to degli uffici provinciali”, all’interno della quale è possibile ricomprendere
anche la competenza in materia di bilancio e contabilità pubblica, così
come ha chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 107/1970
6
.
L’art. 83 statuisce che “la Regione, le Province ed i Comuni hanno un
proprio bilancio per l’esercizio finanziario che coincide con l’anno solare.
La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione di bilanci pubblici” mentre l’art. 84
prevede, in un lungo articolato, le modalità secondo cui i bilanci devono
essere adottati. È previsto che le giunte provinciali predispongano i bilan-
ci e li presentino ai rispettivi consigli provinciali, i quali dovranno appro-
varli ed emanarli con legge
7
.
Nel suo secondo comma, l’art. 84, individua una peculiarità per le modalità
di adozione del bilancio nella provincia di Bolzano. Dispone infatti che “la
votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di
Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico,
per gruppi linguistici”.
È la legge provinciale che disciplina gli strumenti e le procedure per l’attivi-
tà finanziaria di ciascuna Provincia autonoma, attuando così la competenza
primaria in materia contabile. Si dà vita in questo modo, in ciascuna Provin-
cia, a un ordinamento contabile indipendente e (potenzialmente) divergen-
te da quello dello Stato.
Per quanto riguarda la Provincia di Trento, la disciplina di bilancio e di
contabilità generale è contenuta nella Legge provinciale 14 settembre 1979
n.7. Questa ha subito numerose modifiche, in particolare a seguito dell’in-
troduzione delle Leggi provinciali n. 10/97, n. 3/98 e n. 1/2002 con cui la
Provincia ha effettuato una revisione globale della strumentazione e delle
procedure relative al bilancio e alla contabilità pubblica. Gli emendamenti
apportati alla normativa miravano a semplificare e a razionalizzare gli stru-
menti previsti dalla legge in vigore, al fine di adeguarli alla generale richie-
sta di un’amministrazione più moderna, efficiente e trasparente
8
. Si è inoltre
proceduto a separare espressamente le funzioni di indirizzo e controllo di
tipo politico da quelle di tipo tecnico-gestionale, operando così una divi-
sione tra attività che devono essere svolte dagli organi politici e attività
che devono essere poste in essere dagli apparati amministrativi.
Nella Provincia di Bolzano il bilancio è disciplinato dalla Legge Provinciale 29
gennaio 2002, n.1 che ha sostituito in toto la Legge Provinciale 26 aprile 1980,
n. 8
9
. Le due leggi seguono una struttura simile per quanto riguarda lo svol-
gimento delle fasi del bilancio nel corso dell’anno finanziario, ed è per questo
1
Dottore in giurisprudenza, ricercatrice presso l’accademica europea di Bolzano (EURAC).
2
Si parla di anno finanziario quando si vuole definire un termine temporale di durata che coincide con l’anno solare. Con il concetto di esercizio finanziario si definisce invece
l’attività gestionale dell’ente nel corso dell’anno finanziario. Cfr. G. PELLEGRINI,
Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano
, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO
(ed.), L’ ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano, Cedam, Padova, 2001, p. 527.
3
I. DALMONEGO,
L’ordinamento finanziario e contabile della provincia autonoma di Trento, degli Enti Locali e degli Enti funzionali
; Volume II:
Strumenti di programma-
zione, bilanci e contabilitá in un sistema che cambia
, Giunta della provincia autonoma di Trento, Trento, 2004, pp. 353-358.
4
Nuovi tributi e nuove spese che possono però essere previsti dalla Legge finanziaria, strumento previsto anche a livello delle Province autonome.
5
Per approfondire questo punto di vedano: D. MORGANTE,
La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio
, in www.federalismi.it e F. BILANCIA, Note critiche sul c.d.
“Pareggio di bilancio”, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n.2/2012.
6
G. PELLEGRINI,
Il bilancio della provincia autonoma di Bolzano
, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (ed.),
L’ordinamento speciale della provincia autonoma di
Bolzano
, Cedam, Padova, 2001, n. 1 pp.523-524.
7
G. SPERANZA,
L’autonomia regionale e provinciale in Trentino- Alto Adige
, Centro stampa e duplicazioni, Trento, 2011, pp.237-238.
8
L. RICCADONNA, La finanza provinciale, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (ed.),
Quarant’anni di autonomia. Le istituzioni e la funzione legislativa
, vol.
I, Franco Angeli, Milano, 2011, pp.444-445.
9
L’art. 67 della LP 1/2002 abroga espressamente la LP 8/1980.