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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
GIORDANO FRANCHINI *
Ordine di Verona
La ritenzione dei documenti
del cliente: diritto o divieto?
CAPITA, ACHI SI OCCUPADI OPINAMENTO delle parcelle (o almeno a chi
scrive è capitato parecchio, e soprattutto in quest’ultimo periodo), di ricevere
dai colleghi richieste di informazioni su come agire nei confronti di clienti
cronicamente morosi, ai quali il commercialista comunica la sua indisponibilità
a proseguire nel rapporto professionale. Oppure anche sul come comportarsi
nei confronti di quei clienti che, vedendosi in grosse difficoltà ad onorare anche
parzialmente i propri impegni nei confronti del professionista ed accampando
la scusa «dell’amico che fornisce le medesime prestazioni ad onorari sensibil-
mente inferiori», anziché cercare una soluzione condivisa sulla questione revo-
cano anche in corso d’opera il mandato al consulente con richiesta di immediata
restituzione di tutti i loro documenti. Capita anche, alla domanda posta dal
commercialista di conoscere il nome del collega che starebbe per subentrare
nelle prestazioni, se non altro per aggiornarlo sullo stato dell’arte, che l’ex
cliente risponda: «mi spiace, ma non sono autorizzato a comunicarglielo».
Inutile, a questo punto, cercare di instaurare un dialogo con l’ex cliente in
particolare sul fatto che sarebbe opportuno che si affidasse, per il prosieguo
dell’attività di consulenza, ad un professionista in possesso dei prescritti
requisiti, o sul fatto che il collega subentrante, prima di assumere l’incarico,
sarebbe tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 16 del «Codice Deontologico
della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile», approva-
to dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 09 aprile 2008 e successivamente aggiornato al 01 settembre 2010, al
quale si rimanda. Oramai la decisione è comunque presa e colui che fino a poco
prima era per il cliente il «consulente di fiducia» al quale affidare tutte le pene,
non d’amore ma di natura professionale-economico-finanziaria e oltre, in breve
è divenuto una scomoda «controparte» della quale liberarsi prima possibile.
Rimangono comunque da definire, in linea di massima, ancora due aspetti della
questione:
-
i tempi di restituzione dei documenti; ma qui il nostro interlocutore è di
solito perentorio: «mi servono subito, fra due o tre giorni al massimo»;
-
i tempi e le modalità di saldo degli onorari maturati nel periodo, dando
la precedenza, magari, a quelli pregressi; ma anche qui l’ex cliente è altrettanto
perentorio: «come le è ben noto gli affari non girano ed ora non ho liquidità; non
posso quindi sottoscrivere alcun piano di rientro e tanto meno saldare in unica
soluzione, ma appena potrò, anche se in via rateale, vedrò di provvedere».
A questo punto il commercialista è, come si suol dire, «nudo alla meta»: obbli-
gato dalle norme codicistiche e deontologiche alla restituzione dei documenti, e
senza alcuna tutela per i suoi diritti di credito vantati nei confronti dell’ex
cliente e da quest’ultimo mai contestati. La risposta che in questo frangente
verrebbe spontaneo dare potrebbe essere: «nel momento in cui lei provvederà
al saldo degli onorari, io le consegnerò i documenti; non vedo perché io debba
immediatamente adempiere ai miei obblighi e lei invece può agire come meglio
crede. Chi mi garantisce poi che lei provvederà?».
Anche l’avvertimento di poter adire le vie legali per il riconoscimento e il
tentativo di recupero del credito non sortisce, in genere, un gran effetto.
Quindi, seppur descritta in breve e in maniera anche un po’ scanzonata, questa
è la situazione che si viene a determinare al momento dell’interruzione di un
rapporto di collaborazione libero professionale.
Come si diceva in apertura di articolo qualche collega, chiedendo informazioni
sul come potersi tutelare in casi simili, adombrava la possibilità di esercitare il
«diritto di ritenzione» dei documenti del cliente sino al momento del saldo delle
prestazioni rese, probabilmente già sapendo, in cuor suo, che tale prospettazione
potrebbe rappresentare un vero e proprio azzardo. La risposta all’istanza del
collega è infatti contenuta nel combinato disposto di due norme:
-
la prima nel Libro quinto, Titolo terzo all’articolo 2235 del Codice
Civile che testualmente dispone: «Il prestatore d’opera non può ritenere le
cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla
tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali»;
-
la seconda nel Titolo secondo, Capo 2 all’articolo 25 c. 6 del Codice
Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Conta-
bile, che testualmente dispone: «E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti
ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato
rimborso delle spese anticipate».
Dalle disposizioni delle precedenti norme sembra evincersi che gli unici docu-
GIORNO PER GIORNO
menti che il professionista non può trattenere siano solamente «le cose e i
documenti ricevuti» (Cod. Civ. art. 2235) e «i documenti e gli atti ricevuti dal
cliente» (Codice Deontologico art. 25). E’ fuor di dubbio, quindi, che per qual-
siasi atto o documento, di qualsiasi specie e natura, che il cliente avesse prodot-
to allo studio e del quale ora richieda la restituzione, il professionista è obbliga-
to ad adempiere. Chi scrive ritiene che parimenti vadano consegnati al cliente
anche le elaborazioni che derivano da tali documenti (ad es.: stampe di libri
contabili, mastri di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali, cedolini paga men-
sili, modelli di versamento di imposte, tasse e contributi) in quanto dalla tradu-
zione degli stessi documenti in dati contabili e dichiarazioni fiscali, possono
derivare delle situazioni in grado di incidere sulla posizione del cliente nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene, per contro, che i documenti che il commercialista può trattenere,
siano tutti quelli che si possono definire come «atti interni», ossia tutti quei
documenti ed elaborati che, seppur commissionati dal cliente, non siano idonei
a far scaturire, nei confronti dello stesso, delle situazioni rilevanti verso la
Pubblica Amministrazione o verso i terzi in generale. E ci si riferisce, in parti-
colare ad: analisi di bilanci, stime, proiezioni di dati, budget, business plan,
pianificazione fiscale, studi in vista di futuri investimenti, bozze di contratti,
studi di fattibilità di operazioni straordinarie, conteggi di costo del personale
dipendente, nonché tutti quegli elaborati che, come detto, hanno solamente una
valenza «interna». Ciò, si ritiene, in quanto i predetti studi ed elaborati sono
l’oggetto dell’attività intellettuale del professionista che li ha redatti, e in quan-
to non retribuiti, rimangono di sua esclusiva proprietà.
PRIMA DI TRATTARE, SEPPUR BREVEMENTE, dei pronunciamenti del-
la Giurisprudenza e delle tesi avanzate dalla Dottrina sull’argomento, giova
premettere che
il rapporto cliente/professionista
, per sua natura va inqua-
drato nella figura negoziale del contratto d’opera professionale, inserita tra i
contratti a titolo oneroso, anche se non è esclusa la possibilità di accordi per
prestazioni effettuate a titolo gratuito. L’onerosità (e ciò per ricondurre il tutto
a quello che può essere definito il fondamento del rapporto cliente/professioni-
sta, e cioè il concetto di
autonomia negoziale delle parti
, così come recente-
mente ribadito e disciplinato anche dal D.M. 140/2012
1
) è, infatti, elemento
materiale ma non essenziale nei contratti di prestazioni d’opera intellettuale
2
,
tanto che deve essere prevista in forma scritta. E’ comunque indubbio che la
stessa, una volta pattuita e disciplinata nel contratto d’opera, diviene un obbli-
go per il cliente e, per contro, un diritto per il professionista di vedersi ricono-
sciuto e corrisposto l’onorario prestabilito.
Sull’argomento la Giurisprudenza di legittimità
ha sentenziato che «è
consentito il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di
documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di con-
sentire la predisposizione di adeguata difesa; …»
3
; ed inoltre «il diritto di
ritenzione, sancito per i professionisti dall’art. 2235 c.c. […], si riferisce ai soli
documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta»
4
.
La Dottrina
ritiene che «l’art. 2235, recependo disposizioni di cui alla norma-
tiva speciale, ha in generale escluso l’operatività dello
ius retentionis,
dettando
però alcuni contemperamenti derivanti dalla evidenza pubblica dell’esercizio
dell’attività professionale. In tale ottica, la ritenzione è consentita in vista
dell’esigenza di conseguire il compenso, entro il periodo strettamente necessa-
rio alla tutela dei diritti del professionista. La norma, quindi, in parziale deroga
alla disciplina generale relativa all’attuazione del rapporto obbligatorio,
contempera il principio di esclusione della autotutela con quello finalizzato al
conseguimento del compenso. Il momento da cui decorre il termine di valuta-
zione del “periodo strettamente necessario” si determina da quello in cui risulta
esaurita la prestazione. A tale riguardo, alcune leggi professionali dispongono
tempi e procedure apposite, ad integrazione di quanto già previsto dalla norma
in argomento [c.c. art. 2235]»
5
.
«Il legislatore non accorda, infatti, con espressioni positive un diritto, ma si
esprime in termini negativi, volti a circoscrivere in maniera precisa e severa il
1
G. FRANCHINI,
I parametri per la liquidazione dei compensi . Una nuova tariffa di fatto?
, Il Commercialista Veneto n. 217, Gen./Feb. 2014, inserto pp. 1-12.
2
C.BONILINI – M. CONFORTINI,
Codice Civile commentato
, Torino, UTET, 2009, p. 4951.
3
Cass. SS.UU. sent. n. 3033 del 08/02/2011, Resp. Civ. e prev. 2011, 11, 2296, con nota di Musolino; CIAN-TRABUCCHI,
Commentario breve al Codice civile
,
Padova, CEDAM, 2014, p. 2664.
4
Cass. SS.UU. sent. n. 13617 del 31/07/2012, Giustizia Civile Massimario 2012, 7-8, 999; Rivista del Notariato 2013, 1, 96, con nota di Musolino; Vita notarile 2013,
1, 345; CIAN-TRABUCCHI,
Commentario breve al Codice civile
, Padova, CEDAM, 2014, p. 2664.
5
C. BONILINI – M. CONFORTINI,
Codice Civile commentato
, Torino, UTET, 2009, p. 4955.
*Componente della Commissione Liquidazione Parcelle dell’Ordine di Verona.
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