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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
CONCLUSIONE
L’articolo 169 bis l.f. rappresenta una importante
novità nell’ambito del concordato preventivo, in
grado di incentivare il ricorso alla procedura da
parte del debitore in stato di crisi. In passato,
infatti, il debitore titolare, ad esempio, di un rap-
porto giuridico a prestazioni periodiche, si sa-
rebbe trovato nella situazione di dover
ricomprendere la società
in bonis
tra i creditori
concorsuali per i crediti maturati
ante
istanza di
concordato, e, allo stesso tempo, destinare pe-
riodicamente risorse attive del concordato al pa-
gamento delle prestazioni (prededucibili) sorte
post
domanda.
Con l’introduzione del 169 bis l.f., il debitore ri-
corrente ha invece la possibilità di porre termine,
in via definitiva o temporanea, al rapporto contrat-
tuale non più funzionale all’esercizio d’impresa o
eccessivamente sfavorevole per la stessa.
La
ratio
della norma è la tutela dei creditori
concorsuali: con lo scioglimento o la sospensio-
ne del rapporto pendente, non è più necessario
sostenere i costi della prosecuzione del contrat-
to (extraconcorsuali e quindi prededucibili), che
andrebbero ad intaccare le risorse attive della
procedura, ricadendo indirettamente in capo ai
creditori concorsuali. Una seppur minima tutela
spetta anche al contraente
in bonis
, al quale vie-
ne riconosciuto un risarcimento in moneta
chirografaria per il danno derivante dal non re-
golare adempimento del contratto. Non è però
immediata la quantificazione dell’indennizzo. Nel
contratto di leasing pendente, ad esempio, di-
verse sono le variabili che incidono sul calcolo:
l’utilizzo o meno del bene in leasing durante la
sospensione del contratto, la scelta di sciogli-
mento in sede di ricorso ex art. 161 o in un mo-
mento successivo al periodo di sospensione (so-
prattutto se viene inizialmente depositato il ri-
corso di ammissione al concordato con riserva).
Secondo la giurisprudenza di merito è il debitore
a dover quantificare l’importo dell’indennizzo; il
creditore, qualora sia in disaccordo con l’impor-
to proposto dal ricorrente, può intervenire in sede
di adunanza dei creditori con voto contrario alla
proposta di concordato, ed eventualmente pre-
sentare successivo ricorso presso il tribunale, in
sede di giudizio ordinario. Questo e altri aspetti
del 169 bis, tra cui l’esatto concetto di contratto
in corso di esecuzione o la necessità o meno di
convocare la controparte in caso di scioglimento
o sospensione del contratto, sono stati trascura-
ti nella formulazione dell’articolo, dando adito a
diverse possibili interpretazioni emodalità di azio-
ne. La materia è però relativamente recente e an-
cora in evoluzione, vista la consistente giurispru-
denza di merito tuttora in aumento, talvolta a con-
ferma, talvolta no, degli orientamenti espressi nel-
le diverse sedi giudiziarie.
Tabella 1 – Aspetti non normati dall’art. 169-bis L.
Fall.
Tabella 2 – Sospensione/scioglimento del contratto di
leasing
SEGUE DA PAGINA 15
Concordato preventivo
e contratti pendenti dopo il 169 bis
La squadra di calcio dei Dottori Commercialisti di Verona è Campione d'Italia. Al termine del Torneo Nazionale dei Dottori Commercialisti di
Calcio la compagine scaligera si è laureataCampione d'Italia dopo aver disputato le fasi finali in quel di Perugia dal 30 aprile al 2maggio. Verona
ha battuto Benevento (1-0), Bari (5-2) e Nola in finale (1-0). Lo scudetto 2013/2014 è il terzo trofeo consecutivo vinto dagli scaligeri dopo laCoppa
Italia 2012 e la Supercoppa 2013.Al campionato nazionale hanno partecipato 24 squadre rappresentanti gli Ordini territoriali. I commercialisti
scesi in campo: Stevanella, Dal Dosso (cap.), Radano, Verga, Campagnari, Zanini, Taioli, Toffali, Zivelonghi,Martini, Pacchetti, Carrara, Vantini,
Bozzola,Soardo,Andreoli, Roman,Tognon.
Tipologia
Effetti
Quantificazione del danno
Sospensione del
contratto con utilizzo del
bene
Al termine del periodo di
sospensione, il contratto prosegue
e si effettua il pagamento delle rate
sospese.
Interessi dovuti per il periodo di
sospensione sulle rate sospese; il tasso
non deve essere superiore al tasso di
mora contrattuale.
Sospensione del
contratto senza utilizzo
del bene
Il contratto è prolungato per un
periodo pari al periodo di
sospensione.
Interessi sull’intero debito residuo
(ovvero sull'intero capitale), al tasso
nominale.
Scioglimento preceduto
da sospensione
Gli effetti sono assimilabili ad uno
scioglimento immediato.
Oltre il debito residuo, è dovuto il danno,
calcolato con la modalità di
attualizzazione contrattuale.
Scioglimento chiesto
nell’istanza di CP
Scioglimento chiesto
dopo l’ammissione al CP
(concordato con riserva)
Il contratto prosegue nella
procedura, fino al momento dello
scioglimento.
Oltre il debito residuo, è dovuto il danno,
calcolato con la modalità di
attualizzazione contrattuale. Inoltre, le
rate scadute post domanda di concordato
con riserva e prima dello scioglimento
sono dovute in prededuzione.
Aspettonon normato
Soluzione
Giurisprudenza ePrassi
Definizione dei
contratti in corsodi
esecuzione
Riferimentoall’art. 72 L.Fall.: contratti
sinallagmatici noncompiutamente
eseguiti da entrambe le parti.
Esclusione: contratti unilaterali e
contratti il cui scioglimentoo
sospensione sia consentita
unilateralmente o convenzionalmente.
Trib. di Vicenza, decreto20 giugno2013;
Trib. di Padova, sent. 15novembre 2013;
Trib. Padova, sent. 28novembre 2013.
P.F. Censoni,
La continuazione e lo
scioglimentodei contratti pendenti nel
concordatopreventivo
, in“Crisi d’Impresa
e Fallimento”, 11marzo2013.
Convocazionedella
controparte
Nullità dell’autorizzazioneallo
scioglimento osospensione del
contratto se nonè statoconvocato il
contraente inbonis.
Corte d’Appello di Venezia, sent.
1985/2013del 20novembre2013;
Trib. di Pavia, sent. 4marzo2014.
Contro:
Trib. di Salerno, sent. 25ottobre 2012;
Trib. di Udine, sent. 25 settembre 2013.
F. Benassi,
Concordatopreventivoe
contratti pendenti: applicabilitàdell’art.
169‐bisL.F. al concordato con riservae
convocazione del terzo contraente
, in“Il
Caso.it”, 1 gennaio2014.
Quantificazione
dell’indennizzo
Il risarcimentoal contraente in bonis
nonè definitoné dal Tribunale né dal
GiudiceDelegato, bensì dal debitore.
T
rib. di Vicenza, sent. del 22ottobre 2013;
Trib. di Terni, sent. n. 18/2013del 27
dicembre 2013;
Trib. di Rovigo, sent. del 6marzo2014.
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