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NUMERO 219 - MAGGIO / GIUGNO 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
to, in deroga ai principi generali del diritto civile e
all’art. 101 c.p.c., una recente sentenza della Cor-
te di Appello di Venezia (
7
) ha sancito che
«la
partecipazione di quel necessario contraddittore
al fine di interloquire sulla sorte del contratto del
quale è parte appare imprescindibile, […]. La ri-
scontrata mancata evocazione in giudizio del ne-
cessario contraddittore impedisce l’instaurazione,
in primo grado, di un rapporto processuale tra le
parti, comportando la radicale nullità del procedi-
mento e del provvedimento conclusivo di esso»
. In
altre parole, nel caso di mancata convocazione del
contraente
in bonis
, lo scioglimento o sospensio-
ne del contratto richiesto dal debitore non può es-
sere autorizzato dal Tribunale.
La quantificazione dell’equo indennizzo
L’articolo 169 bis sancisce che l’indennizzo spet-
tante al contraente
in bonis
a risarcimento del
danno per la sospensione o lo scioglimento del
contratto,
“è soddisfatto come credito anterio-
re al concordato”
, ed è quindi soggetto alla
falcidia concordataria. E’ per questo motivo che,
al comma 1, l’art. 169 bis richiede espressamente
che i contratti dai quali il debitore intende scio-
gliersi debbano essere indicati in sede di ricorso
ex art. 161, anche se poi l’autorizzazione può es-
sere data anche successivamente dal Giudice
Delegato. Poiché la volontà del debitore si mani-
festa nel ricorso (quindi ante procedura), il credi-
to risarcitorio spettante al contraente
in bonis
potrà essere classificato come concorsuale e non,
invero, prededucibile. Questo l’obiettivo: favori-
re la soluzione concordataria proposta dal debi-
tore e, al tempo stesso, tutelare i creditori
concorsuali, che non dovranno così sostenere i
costi legati alla prosecuzione del contratto (
8
).
La norma, però, non è altrettanto chiara su chi
debba quantificare tale indennizzo. E’ intervenu-
ta sul tema la giurisprudenza di merito (
9
), affer-
mando che l’importo non è stabilito né dal Tribu-
nale né dal Giudice Delegato, il cui compito si
limita all’accoglimento omeno dell’istanza e quin-
di all’autorizzazione o diniego allo scioglimento
del rapporto contrattuale in corso di esecuzione.
E’ dunque il debitore a dover definire il risarci-
mento al contraente
in bonis
, il quale, in quanto
creditore concorsuale, avrà poi la possibilità di
contestare, in sede di votazione della proposta
di concordato, l’importo. Il G.D. provvederà a ri-
solvere l’eventuale controversia in via provvi-
soria ai fini del voto e del calcolo delle maggio-
ranze (art. 176, co. 1); qualora persistessero tali
divergenze, le stesse andranno risolte dal tribu-
nale ordinario, mancando, nel concordato pre-
ventivo, un procedimento interno per l’accerta-
mento dei crediti (
10
).
ILCONTRATTO PENDENTE DI LEASING:
IPOTESI DI SCIOGLIMENTOOSOSPENSIONE
L’art. 169 bis l.f. trova ovviamente applicazione
anche nel caso di contratto di leasing pendente.
Vediamo, nel concreto, quali sono le alternative
cui si trova di fronte il debitore concorsuale.
Prosecuzione del contratto
Nel caso in cui il debitore opti per la naturale
prosecuzione del contratto di leasing, nonostan-
te la procedura concorsuale in essere, egli conti-
nuerà ad utilizzare il bene oggetto del contratto,
e saranno pertanto dovuti i relativi canoni di
leasing maturati.
Questi assumeranno una diversa connotazione
a seconda che siano maturati
ante
o
post
con-
cordato, attesa la loro natura di prestazione pe-
riodica. Nello specifico, i canoni maturati
ante
con-
cordato, poiché crediti anteriori, saranno conside-
rati crediti concorsuali e pertanto soggetti alla
falcidia concordataria. I canoni, invece, maturati
post
concordato saranno considerati crediti
prededucibili, in quanto sorti in occasione della
procedura, e quindi da corrispondere
in toto
(
11
).
Sospensione del contratto
Al fine di ottenere l’autorizzazione alla sospen-
sione, il debitore deve indicare nel piano il tipo di
concordato che intende proporre, una dettaglia-
ta descrizione del contratto di leasing, ma so-
prattutto
«l’incidenza dei canoni di leasing in
essere nella gestione ordinaria della società»
(
12
). Nel caso in cui il Tribunale o il Giudice Dele-
gato autorizzino la sospensione del contratto,
questa dovrebbe riguardare entrambi i contraen-
ti. Infatti, se da un lato il concedente non si vedrà
corrispondere i canoni relativi al periodo di so-
spensione, dall’altro lato il debitore concorsuale
non dovrebbe utilizzare il bene oggetto del
leasing. Più frequente, però, è il caso in cui
l’utilizzatore continua a godere del bene nono-
stante la sospensione del contratto, vuoi perché
il bene oggetto del leasing è indispensabile per
lo svolgimento dell’attività d’impresa, nel caso di
concordato con continuità aziendale, vuoi perché
tramite il suo utilizzo possono essere concluse com-
messe che consentiranno un flusso in entrata a fa-
vore del concordato stesso. Al termine del periodo
di sospensione il debitore potrà, alternativamente,
riprendere l’esecuzione del contratto oppure scio-
gliersi definitivamente da esso. Questo secondo caso
èperòassimilabileallacasisticadell’immediatoscio-
glimento del contratto di leasing pendente, come
vedremo a seguire.
Queste sono, quindi, le due alternative che si pro-
spettano:
– qualora il debitore continui ad utilizzare il bene
per i motivi precedentemente ipotizzati, ci trove-
remo, in sostanza, di fronte ad un autorizzato ri-
tardo nel pagamento dei canoni dovuti. Pertan-
to, al termine del periodo di sospensione il con-
tratto proseguirà regolarmente e il debitore do-
vrà saldare, in un’unica soluzione, sia i canoni
maturati nei mesi di sospensione, sia i canoni
maturati al termine di tale periodo(
13
). L’indenniz-
zo al contraente
in bonis
sarà pari agli interessi
dovuti per il ritardato adempimento delle obbli-
gazioni, rapportati al periodo di effettiva sospen-
sione del contratto, calcolati ad un tasso non
superiore al tasso di mora definito in sede con-
trattuale;
– qualora il debitore concorsuale non abbia uti-
lizzato, nel periodo di sospensione, il bene in
leasing, ci troveremo di fronte ad un vero e pro-
prio “congelamento” del rapporto contrattuale,
il quale verrà prolungato di un periodo pari alla
sospensione accordata al debitore; la scadenza
del leasing verrà parimenti prorogata dello stes-
so periodo. In questo caso, l’indennizzo al con-
cedente non sarà dovuto in misura pari agli inte-
ressi di mora, mancando un vero e proprio ritar-
do nel pagamento. Invero, si dovrà fare riferi-
mento al tasso di interesse nominale, applicato
all’intero debito residuo e rapportato al periodo
di sospensione.
Scioglimento del contratto
Lo scioglimento del contratto di leasing può es-
sere richiesto immediatamente, in sede di ricorso
ex 161 l.f., oppure successivamente, al termine
del precedente periodo di sospensione. I due casi
sono comunque assimilabili. Infatti, al pari di uno
scioglimento immediato del leasing, durante il
periodo di sospensione il contratto non produce
effetti. In questo caso, pertanto, nel computo del
credito del contraente
in bonis
si ritiene corretto
tenere conto delle rate scadute ante presentazio-
ne della domanda di ammissione alla procedura
di concordato (sulle quali non maturano interes-
si), nonché dell’indennizzo equivalente al risar-
cimento del danno derivante dal mancato adem-
pimento del contratto. Tale indennizzo potrà es-
sere quantificato a partire dal totale del debito
residuo (cioè le rate non scadute alla presenta-
zione del ricorso ex art. 161) attualizzato al tasso
contrattualmente previsto nei casi di scioglimen-
to riscatto anticipato. In altre parole, il totale del
credito del contraente
in bonis
è dato dal debito
residuo (rate scadute
ante
domanda di concor-
dato e rate non scadute
post
domanda) e dal ri-
sarcimento del danno, costituito dalla quota di
interessi futuri sulle rate attualizzate.
Va specificato che lo scioglimento del contratto
decorre dal momento in cui si manifesta la volontà
del debitore, poiché
«l’autorizzazione del Giudi-
ce Delegato viene a ratificare con effetti
ex tunc
un atto della debitrice»
(
14
).
Di conseguenza nel caso in cui la richiesta di
autorizzazione allo scioglimento venga avan-
zata successivamente al ricorso ex art. 161 co.
6 (cosiddet to concordato con riserva o
prenotativo), ovvero nel ricorso ex art. 161 co.
1, lo scioglimento del contratto decorre non
dal momento di presentazione della domanda
di concordato con riserva, bensì dalla data di
richiesta dell’autorizzazione. In questo caso,
però, oltre a quanto detto sopra in merito al
credito del contraente
in bonis
, si dovrà tener
conto anche dei diritti maturati
post
domanda
di concordato con riserva, che saranno
prededucibili in quanto crediti sorti per effetto
di atti di ordinaria amministrazione legalmente
compiuti dal debitore (
15
).
Concordato preventivo
e contratti pendenti dopo il 169 bis
SEGUE DA PAGINA 14
7
Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1985/2013 del 20 novembre 2013. Si veda anche Tribunale di Pavia, sentenza 4 marzo 2014.
8
Tribunale di Terni, sentenza n. 18/2013
del 27 dicembre 2013.
9
Tribunale di Terni, sentenza n. 18/2013 del 27 dicembre 2013; Tribunale di Rovigo, sentenza del 6 marzo 2014.
10
Tribunale di Vicenza, sentenza del 22 ottobre 2013.
11
Si veda L. A. Bottai,
Concordato preventivo e contratto di leasing
, www.osservatorio-oci.org.
12
Tribunale di Mantova, sentenza del 27 settembre 2012.
13
Maffei – Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare
, Cedam, 2013, p. 1138.
14
Tribunale di Vicenza, 22 ottobre 2013. Si veda anche Tribunale di Terni, sent. n. 18/2013 del 27 dicembre 2013.
15
Tribunale di Terni, n. 18/2013 del 27 dicembre 2013.
SEGUE A PAGINA 16