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NUMERO 218 - MARZO / APRILE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
MAURIZIO POSTAL
Ordine di Trento e Rovereto
Situazione della Giustizia Tributaria,
andamento del Sistema Tributario: riflessioni
S
IAMO QUI TUTTI NON SOLO PER CELEBRARE simbolicamente
l’avvio di un nuovo ciclo annuale della giustizia tributaria ma anche,
come di consueto, per effettuare qualche riflessione sulla situazione
della giustizia tributaria e sull’andamento dell’intero sistema tributario.
In merito al funzionamento delle nostre Commissioni di merito, i dati stati-
stici sui procedimenti presentati nella Relazione dal Presidente sembrano
completamente positivi: diminuiscono i ricorsi, sia in primo che in secondo
grado, e questo consente di ridurre le cause pendenti.
La velocità media di smaltimento dei ricorsi consente di prevedere che un
ricorso presentato oggi venga deciso entro poco meno di 2 anni in primo
grado ed entro poco più di un 1 anno in secondo grado. Sono termini non
brevissimi, ma decisamente migliori della media nazionale e, soprattutto,
con una tendenza al miglioramento.
Miglioramento che prevalentemente deriva dalla
forte riduzione del nume-
ro dei ricorsi introduttivi
presentati dai contribuenti in primo grado. Ri-
spetto al biennio 2009 - 2010 quando venivano presentati circa 1.100 ricorsi
all’anno, nel 2013 si è scesi a 425 con una riduzione del 40%.
Quali siano le determinanti di questo “crollo” nel ricorso alla giustizia tribu-
taria è di difficile valutazione. È peraltro un dato nazionale, anche se esso
non si manifesta altrove in forma così marcata come nella nostra provincia.
Ritengo che questo derivi da un mix di concause.
Tra queste sicuramente vi è un’attività più mirata
dell’Agenzia delle Entrate, l’effetto dell’istituto del-
la mediazione per i contenziosi fino a 20 mila euro di
valore e, probabilmente, anche il crescere degli ac-
certamenti “abbandonati”, dove il contribuente non
paga, non definisce e non ricorre, ma resta inerte.
* * *
L
AMEDIAZIONE TRIBUTARIA è uno stru-
mento che la nostra categoria professionale
ha sempre sostenuto nell’idea fondante e che
si vorrebbe estesa anche agli atti impositivi di valore
non piccolo, ai quali com’è noto essa è oggi confi-
nata.
Il legislatore ha però costruito l’istituto con il difetto
originale di affidarne la conduzione allo stesso ente
che ha emesso l’atto di accertamento che nella me-
diazione deve essere esaminato e, possibilmente, de-
finito.
Quindi non è stata rispettata la terzietà della sede e
dell’ente gestore della mediazione, che è un princi-
pio cardine inviolabile secondo la teoria dei metodi
alternativi di definizione delle controversie e che è
stato per esempio pienamente attuata nella
regolamentazione della mediazione in campo civile.
L’istituto, nella norma originaria, era caratterizzato anche da altri problemi,
non importanti come quello citato, ma tali da poter portare probabilmente
ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Com’è noto la Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 611, L. 147/2013) ha
posto rimedio a molti di questi problemi, con 4 modifiche sostanziali del-
l’istituto. In particolare ha previsto:
-
che in mancanza della presentazione dell’istanza di mediazione ob-
bligatoria, e se l’ufficio eccepisce la non procedibilità, il giudice tributario
deve dichiarare il ricorso non più inammissibile ma solo improcedibile, con
la conseguenza che il contribuente è rimesso in termini per presentare
l’istanza di mediazione e la trattazione del ricorso rinviata, fino ad avvenuto
esperimento della procedura di mediazione;
-
che la presentazione dell’istanza di mediazione sospenda
ex lege
la
riscossione delle somme indicate nell’atto di accertamento;
NORME E TRIBUTI
-
che si applichino alla mediazione le disposizioni sui termini
processuali, quali in particolare la sospensione feriale dei termini;
-
che la mediazione produca effetti anche ai fini previdenziali, e che i
conseguenti contributi siano dovuti, in caso di definizione dell’obbligazio-
ne tributaria, sulla stessa base imponibile definita, ma senza sanzioni e
interessi.
Queste innovazioni hanno effetto solo per gli atti ricevuti dai contribuenti
dal 2marzo 2014.
Un ulteriore recente potenziamento della mediazione e di tutti gli altri stru-
menti deflativi del contenzioso è costituito dalla possibilità prevista dal
D.M. 14.01.2014 di provvedere al
pagamento di quanto dovuto per gli ac-
certamenti tributari o per la loro definizione
, utilizzando in compensazio-
ne eventuali crediti esistenti verso le pubbliche amministrazioni che siano
certificati sulla piattaforma telematica gestita dal MEF.
* * *
È
CHIARO CHE IN QUESTOMOMENTO
storico non è la fase, pur
importante per dare garanzie ed equilibrio a tutto il sistema, della
giustizia tributaria quella che dimostra carenze e debolezze.
I problemi principali risiedono tutti nelle
norme sostanziali e nelle modali-
tà di richiesta e organizzazione degli adempimenti
da parte della pubblica
amministrazione.
Sorvolando del tutto sulla questione della pressione fiscale, che pure è
fondamentale, vorrei ricordare come l’anno 2013 per i contribuenti e gli
operatori del settore sia stato veramente invivibile. Basti solo ricordare,
senza la pretesa di essere completi:
-
la diffusione dei software per l’elaborazione degli
studi di settore
SEGUE A PAGINA 22
Estratto del discorso del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di Trento e Rovereto, Maurizio Postal, in occasione della cerimonia di
inaugurazione dell’Anno della Giustizia Tributaria 2014, Trento, 1 marzo 2014.