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SPECIALE BORSEDI STUDIO 2014
doveva essere esclusa dal calcolo del TEG per preservare l’omogeneità dei dati
confrontati
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, e posizioni di “compromesso”, che invece cercavano di conciliare il
dettato normativo con le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, valorizzando
anche la c.m.s. nella verifica dell’usura.
La questione può comunque ritenersi oggi risolta grazie all’intervento del legislato-
re e delle Suprema Corte che, con la già citata legge n. 2/2009 e con la nota sentenza
del 19.02.2010, n. 121028
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, hanno riconosciuto la correttezza dell’orientamento
che includeva le c.m.s. nel TEG.
In tale ottica, i metodi di accertamento dell’eventuale usurarietà di un conto corren-
te elaborati dalla prassi che risultano maggiormente significativi sono i seguenti:
a)
quello che applica la formula “omnicomprensiva” mutuata dalla matemati-
ca finanziaria, nella quale le c.m.s. vengono conteggiate unitamente agli interessi ed
agli altri oneri e rapportate ai numeri debitori
TEG = (interessi + oneri + cms) x 365 / numeri debitori
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b)
quello che applica le indicazioni contenute nella nota Banca d’Italia del
2.12.2005, prot. n. 1166966, valorizzando la c.m.s. attraverso il calcolo di un margine
riferito sia agli interessi sia alla c.m.s. espresso in valore assoluto. Se il margine è
positivo,
“è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”.
MARGINE = [( tasso soglia interessi – oneri x 100 / accordato) x numeri
debitori / 365 – interessi ] + [ tasso soglia cms x base calcolo cms – cms ]
La prima formula ha il pregio di rifarsi ad una nozione di “costo effettivo del conto
corrente” che trova le sue radici in tutti i manuali di tecnica bancaria e che è stata
recepita anche dalle direttive comunitarie in materia di TAEG.
Tuttavia, la stessa formula, essendo diversa da quella utilizzata per la rilevazione
del TEGM, sconta il limite di portare ad un confronto fra dati disomogenei, secon-
do molti, non confrontabili.
Inoltre, con riferimento al predetto confronto, è stato osservato che, includendo nel
TEG elementi di costo diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati ai fini della
rilevazione del TEGM, l’esito della verifica sarebbe scontato ed evidenzierebbe
frequenti e rilevanti superamenti della soglia anti-usura.
Alla luce di tale circostanza, è stato dunque evidenziato che, per riequilibrare il
confronto, sarebbe necessario quantomeno rideterminare le soglie includendo nelle
stesse anche la c.m.s. soglia
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.
Ancora, è stato osservato che, considerando la c.m.s. nel calcolo del TEG, lo
sforamento della soglia finisce per dipendere dalle modalità e dai tempi di utilizzo
della provvista da parte del cliente, e non da una convenzione delle parti, e quindi
non è possibile prevedere
a priori
la soglia da applicare ne applicare lo schema
dell’art. 1815 c.c. (in tale senso, Corte d’Appello di Trieste, 4.01.2013, n. 2).
Al contrario, la metodologia b) appare in grado di contemperare il dato normativo
con il metodo di rilevazione del TEGM adottato dalla Banca d’Italia.
Tuttavia, anche questo secondo metodo provoca difficoltà dal punto di vista tecni-
co-matematico visto che la formula del TEG su cui si fonda è una formula “spuria”,
che pone al denominatore del primo addendo l’”utilizzato”, risultando così rappor-
tata all’anno, mentre per il secondo addendo considera l’”accordato”, risultando
così rapportata al trimestre.
A favore del primo metodo di calcolo risultano essersi espressi più volte il Tribu-
nale di Venezia ed il Tribunale di Padova (
ex plurimis
, cfr. Trib. Venezia, 29.08.2006,
n. 1779, Trib. Padova, sez. distaccata di Cittadella, ordinanza 22.02.2012), mentre
il metodo di verifica b) risulta privilegiato dai Tribunali di Treviso Trieste e Verona
(
ex plurimis
, cfr. Corte Appello Trieste, 4.01.2013, n. 2, Trib. Verona, 21 settembre
2007). Ad ogni buon conto, con l’entrata in vigore dell’art. 2-bis della legge n. 2/
2009, il problema dell’inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG è stato risolto, in
quanto il legislatore ha espressamente previsto che
“gli interessi e le commissioni
e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate (…) sono comun-
que rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della
legge n. 108/1996"
e le Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia sono state
modificate al fine di recepire la nuova normativa.
Pertanto, a partire dal 1° trimestre 2010, risulta applicabile un terzo metodo di
verifica dell’usura:
c)
quello che applica la formula per la rilevazione del TEG contenuta nelle
Istruzioni Banca d’Italia del 2009
TEG = interessi x 365 / numeri debitori + (oneri + cms) / accordato
La nuova formula è stata ritenuta utilizzabile dalla Corte di Cassazione
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solo per
il periodo successivo all’entrata in vigore della novella legislativa (in sostituzione
del metodo b), ma secondo l’orientamento manifestato da alcuni Giudici di merito,
tale formula potrebbe essere applicata anche ai trimestri precedenti
16
.
4.
Il ricalcolo del conto corrente in presenza di usura
Ai fini del ricalcolo da operare su un conto corrente in cui si sono evidenziati
sforamenti, è necessario innanzi tutto distinguere l’usura “ab origine” (o “pattizia”)
e l’usura “sopravvenuta”. La prima si realizza qualora il tasso di interessi e/o il
tasso c.m.s. previsti nel contratto di apertura di credito in conto corrente risultino
superiori alla relativa soglia di legge vigente alla data della stipula ed è espressamen-
te sanzionata dall’art. 1815 cc, in base al quale
“se sono convenuti interessi usurari,
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Secondo una posizione ormai pacifica, in presenza di usura
ab origine
il conto
corrente deve quindi essere ricalcolato scomputando tutti gli interessi, le c.m.s. e gli
oneri collegati all’erogazione del credito addebitati nel corso del rapporto.
Diverso, invece, risulta essere il caso in cui le competenze risultino pattuite origi-
nariamente nei limiti della legge anti-usura ma superino successivamente i tassi
soglia, sia per eventi dipendenti dalla banca, tipicamente a causa della modifica
unilaterale delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 118 t.u.b., sia per eventi
indipendenti dalla banca, ad esempio per un abbassamento generalizzato dei tassi
di mercato e quindi del TEGM.
In questi casi, buona parte della giurisprudenza ritiene operante, in luogo dell’art. 1815
c.c., il meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall’art. 1339 c.c. e
quindi la sostituzione del tasso convenzionale con quello soglia
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. In tal senso, si sono
espressi recentemente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 892, del 11.01.2013, e
l’Arbitro Bancario Finanziario (Coll. Roma, decisione n. 620 del 29.02.2012)
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.
Il medesimo orientamento era stato manifestato in precedenza anche dal Tribunale
di Venezia il quale aveva riconosciuto che “
la banca può pretendere al massimo il
pagamento di un interesse pari al tasso soglia e quanto abbia ricevuto in più
rispetto al tasso soglia dovrà essere restituito”
(Sent. n. 1779/2006).
Occorre comunque evidenziare che secondo una diversa ed opposta lettura
interpretativa della norma, l’”usura sopravvenuta” sarebbe invece inammissibile.
A sostegno di tale tesi è stato argomentato da un lato che l’usurarietà non può
di per
prescindere dal momento della pattuizione e dall’altro che, anche sui conti
correnti non nati usurari, ogni variazione del tasso si configura come novazione del
contratto e quindi, intervenendo
ex novo
una pattuizione “usuraria”, si ricostitui-
sce periodicamente la fattispecie dell’usura
ab origine
e la fattispecie dell’usura
sopravvenuta risulta assorbita da quest’ultima.
Secondo questo orientamento, dunque, in tutti i casi di superamento della soglia
sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (
ex plurimis
, Trib. Padova,
Sent. 26.07.2012, n. 2000).
Dal punto di vista tecnico-matematico, si evidenzia poi che la rielaborazione del
conto corrente, in particolare nell’ipotesi di ricalcolo delle competenze al tasso
sostitutivo, deve essere sviluppata coerentemente rispetto al metodo di verifica
dell’usura che ha evidenziato gli sforamenti.
Difatti, laddove la verifica sia stata condotta secondo il metodo a) o secondo il
metodo c), il tasso sostitutivo dovrà essere applicato ai numeri debitori, configuran-
dosi come omnicomprensivo e comprensivo anche delle spese e delle c.m.s..
Viceversa, nel caso in cui la verifica sia stata condotta secondo il metodo b), sarà
necessario applicare il tasso soglia rilevato per gli interessi ai numeri debitori
(scomputando gli oneri collegati all’erogazione del credito) ed il tasso soglia c.m.s. alla
base di calcolo c.m.s.. Giova infine rammentare che la quantificazione degli interessi
usurari può comunque essere fatta solamente in presenza di una pattuizione usuraria.
Difatti, in assenza di un’adeguata e valida pattuizione, la disciplina da applicare
sarà quella prevista inmateria di “trasparenza bancaria” e, ai fini della rielaborazione,
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Tale problema risulta ancora più rilevante e complesso in presenza di “conti correnti misti”, vale a dire quando sul medesimo conto corrente esistono sia un’apertura di credito
sia un affidamento per anticipi e sconti.
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Trattasi del c.d. “principio di omnicoprensività” di tutti gli oneri riferibili al finanziamento. Per l’esatta indicazione degli oneri da considerare ai fini del calcolo del TEG, si
rinvia alle Istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia, par. C4. Con riferimento al trattamento degli oneri, risulta attuale la questione inerente il trattamento degli interessi
di mora, emersa a seguito della Sentenza Cass. n. 350/2013.
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La formula utilizzata per il calcolo del TEG prevista dalle Istruzioni Banca d’Italia sino al 2009 è la seguente: TEG = interessi x 365 / numeri debitori + oneri / accordato
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ex plurimis, Trib. Napoli, 4.11.2010 e Trib. Verona, 19.11.2012
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L’art. 2 bis della legge n. 2/2009 è considerata nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 121028/2010 “norma di interpretazione autentica del 4° comma dell’art. 644 c.p.
in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”.
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In dottrina si discute sul fatto che i numeri debitori da inserire nella formula siano quelli epurati dall’effetto anatocistico oppure quelli riportati negli estratti conto. A sostegno
della prima tesi si è espresso MARCELLI R.
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CAPRA R., Quaderno n. 42 SAF L. Martino
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Cass. Sent. n. 46669/2011
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Trib. Pordenone, 7 marzo 2012
Federica De Pieri
/ Aspetti normativi ed applicativi dell'
iter
di verifica dell'usura
su un conto corrente bancario
SEGUE DA PAGINA 21
SEGUE A PAGINA 23