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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
Perdite fiscali, interessi passivi indeducibili
e operazioni di fusione
SEGUE DA PAGINA 31
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Les déficits que la société a subis antérieurement à la date d’effet de la fusion (ou opération assimilée) ne sont en principe pas déductibles des bénéfices ultérieurs de la société
bénéficiaire des apports.Toutefois, en cas de fusion (ou opération assimilée) (...) les déficits antérieurs non encore déduits, qui ont été subis par la société apporteuse, peuvent
être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports si un agrément spécial est délivré . L’agrément est de droit lorsque:- l’opération est justifiée du
point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie pendant un
délai minimum de 3 ans
.
Livre vert sur la ccopération franco-allemande. Point de convergence sur la fiscalité des entriprises
, in Ministère de l’economie des Finances et de
l’Industrie, 2012
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Si veda, ad esempio, Ris. n. 62/E del 28 febbraio 2002 “(..) La fusione è dunque economicamente motivata allorquando sia finalizzata a determinare delle sinergie produttive,
commerciali, finanziarie tra le realtà aziendali che si fondono“.
Come premesso, alcune delle obiezioni sopra esposte
potrebbero essere superate mediante la presentazione
di interpello disapplicativo ex art. 37 bis, comma 8,
del D.P.R. 600/1973, dimostrando la totale estraneità
dell’operazione posta in essere a quelle finalità elusive
che l’art. 172 c. 7 del TUIR intende contrastare, certo
dispendioso in termini di tempo e costi.
L’esperienza europea - conclusioni
Valicare i confini nazionali per attingere all’esperien-
za di altri ordinamenti tributari a noi vicini può sugge-
rire ulteriori riflessioni.
Il caso spagnolo, sotto certi aspetti, si sposa con le
scelte operate dal legislatore nazionale sul tema della
riportabilità delle perdite in ipotesi di fusione tra so-
cietà residenti. Nell’ordinamento tributario iberico il
trasferimento di perdite fiscali è circoscritto dalle di-
sposizioni volte a prevenire una “doppia deduzione”
delle perdite stesse: ai sensi dell’art. 90 del CITL
(
Corporate Income Tax Law
) le perdite fiscali matura-
te in capo ad una società non sono trasferibili in capo
alla incorporante nel caso in cui la svalutazione della
partecipazione nella società medesima sia stata prece-
dentemente dedotta dalla incorporante stessa o da
un’altra società del gruppo.
L’esempio tedesco è probabilmente il più stringente: il
libero trasferimento delle perdite fiscali nelle opera-
zioni di fusione trova il proprio limite nel principio
generale in base al quale le perdite fiscali possono
essere utilizzate solo per compensare gli utili futuri
dello stesso soggetto giuridico che le ha generate. Ciò
significa che in ipotesi di fusione di una società in
perdita fiscale con una società in utile, le perdite della
società “conferente” non potranno essere utilizzate.
La scelta francese si esplicita in una gestione di
carry
forward
delle perdite fiscali “più complessa” rispetto
alle esperienze sopra accennate. Un’operazione di fu-
sione aziendale provoca, nell’ordinamento tributario
francese e in linea di principio, le conseguenze fiscali
di una cessazione totale dell’attività, compresa la per-
dita del diritto di riportare le perdite fiscali subite dalla
società “acquisita” dalla fusione.
Tuttavia, ai sensi del II co. 209 del CTF (Code Général
des Impôts) il trasferimento delle perdite pregresse al
momento della fusione alla società incorporante o
beneficiaria è possibile previa autorizzazione. Tale
approvazione viene concessa, se la fusione è giustifi-
cata dal punto di vista economico e non è avvenuta
principalmente per motivi fiscali, e se la c.d. “
merged
activity
” continua per un minimo di tre anni
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.
Così come è stato per l’introduzione delle disposizio-
ni in materia diACE, di ispirazione europea, volgere lo
sguardo oltre confine potrebbe offrire importanti spunti
di miglioramento alla disciplina sulla riportabilità delle
perdite fiscali (e degli interessi passivi indeducibili)
nelle operazioni di fusione.
In particolare, in uno scenario economico di crescita,
nella più rosea delle visioni, rallentata, si potrebbe
quasi immaginare di poter superare i vincoli posti
dall’
activity test
e dall’
equity
test
, subordinando la
riportabilità delle perdite fiscali alla sola verifica della
sussistenza di valide ragioni economiche all’operazio-
ne, avvicinandosi così al caso francese. Non è sicura-
mente semplice circoscrivere normativamente l’ambi-
to delle “valide ragioni economiche” di una fusione,
ma certo è che, nel tempo, la prassi ha dato in tal senso
indicazioni importanti
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.
Si può ragionevolmente obiettare che così operando,
si andrebbe a soprassedere a quelle finalità antielusive
per le quali il comma 7 dell’art. 172 del TUIR è stato
concepito. Giova tuttavia osservare che già la
novellata disciplina sulle società di comodo per per-
dite fiscali monitora la circolazione delle c.d. “scato-
le vuote”: fatta salva la verifica della sussistenza del-
le valide ragioni economiche, per una società in per-
dita fiscale non qualificabile come società di comodo
(perché non in perdita sistematica e perché
qualificabile come operativa) si potrebbe quasi im-
maginare di poter superare i limiti dell’
activity test
e
dell’equity test
.
Una rilettura congiunta e puntuale delle disposizioni
in tema di fusione e di società di comodo potrebbe
forse coniugare i migliori risultati di una
riorganizzazione aziendale con la necessaria tutela dal
commercio delle “bare fiscali”.
V
ISITARE TRIESTE È SEMPRE UN’EMOZIONE, che
inizia un po’ alla volta lungo la costiera affacciata sul Gol-
fo, che invita a fermarsi qualche minuto a respirare osser-
vando le vele e volgendo lo sguardo alla costa Istriana,
estrema propaggine della nostra Venezia Giulia.
Due passi attraverso la città vecchia, che racconta del suo carattere
mitteleuropeo ed anticonformista, tra il fascino di palazzi asburgici ed
i profumi di
bàcari
stuzzicanti, tra le atmosfere senza tempo degli
storici caffè ed il silenzioso richiamo di vecchie librerie ingiallite.
Poi, fuori dagli itinerari tradizionali, un percorso alternativo, che porta ad
incontrare l’anima di alcune delle comunità insediatesi in città nei secoli.
TRE VENEZIE DA SCOPRIRE
Le chiese ortodosse di Trieste
Chiesa
Serbo
Ortodossa
di San
Spiridione
(particola-
re)
Chiesa Greco
Ortodossa di San
Nicolò
Dapprima la bellissima chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, la cui
iconostasi luccicante appare come un gioiello barocco dal quale risulta
difficile distogliere lo sguardo.
Indi l’imponente tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di
San Spiridione, riccamente decorato secondo i classici canoni bizantini.
Al rientro, ci accompagna un desiderio nitido di ritornare.