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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
determinazione del reddito imponibile o della perdita
fiscale di gruppo.
Con riferimento alle operazioni di fusione tra società
aderenti al regime del consolidato fiscale nazionale
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno preci-
sare che, nel caso in cui tali operazioni non interrom-
pano il regime della tassazione di gruppo, la riportabilità
delle perdite maturate in costanza di consolidato non
sarà assoggettata alla verifica dei limiti ex art. 172 comma
7 del TUIR. La ragione è presto detta: l’Amministra-
zione Finanziaria ha osservato come la fusione tra
società aderenti al consolidato non realizza alcun van-
taggio fiscale “aggiuntivo” che le norme sul consolida-
to fiscale non consentono, posto che la compensazio-
ne intersoggettiva degli imponibili fiscali di una socie-
tà con le perdite fiscali di un’altra società ben si realiz-
za in vigenza del solo regime fiscale di consolidamen-
to
27
. L’Agenzia chiude tuttavia il proprio intervento
precisando che “
in presenza di operazioni strumen-
talmente realizzate alla vigilia della cessazione del
consolidato e/o da società successivamente uscite dal
perimetro di consolidamento – resta impregiudicato
ai sensi dell’articolo 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
il potere di sindacato dell’Amministrazione Finanzia-
ria volto a verificare se l’operazione sia stata realiz-
zata in vigenza dell’opzione per la tassazione di grup-
po al solo fine di eludere le disposizioni contenute
nell’art. 172 c. 7 (…) del TUIR
”.
Per contro, i limiti alla riportabilità delle perdite
pregresse sanciti dall’art. 172 c. 7 del TUIR rimarran-
no applicabili alle perdite realizzate
ante
consolidato.
Discorso diverso per quel che riguarda il trasferimento
in capo alla incorporante/società risultante dalla fusio-
ne delle eccedenze di interessi passivi indeducibili
realizzati in vigenza della tassazione consolidata.
In generale, gli interessi passivi indeducibili
ante
con-
solidato, al pari delle perdite pregresse, non possono
essere trasferiti al consolidato e, pertanto, rimangono
nella piena ed esclusiva disponibilità della
stand alone
che li ha generati; in caso di fusione tra società aderenti
al consolidato, le eccedenze maturate
ante
consolidato
dovranno dunque essere sottoposte alla verifica dei
limiti di riportabilità ex art. 172 del TUIR.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 96 del TUIR, per le
società (consolidante e consolidata) che aderiscono al
consolidato fiscale è fatta salva la possibilità di trasfe-
rire l’eccedenza di interessi passivi indeducibili e oneri
assimilati in abbattimento del reddito complessivo
del gruppo, posto che gli altri soggetti consolidati
presentino una eccedenza di ROL, a valere per il
medesimo periodo di imposta, sufficiente a compen-
sare gli interessi passivi indeducibili trasferiti. Ciò
significa anche che, in capo al consolidato e a diffe-
renza delle perdite fiscali, non potranno mai generar-
si eccedenze di interessi passivi o di ROL riportabili
negli esercizi successivi.
Muovendo dunque dal principio “solidaristico” che
spinge i soggetti aderenti al consolidato ad una volon-
taria compensazione delle eccedenze di interessi pas-
sivi con le eccedenze di ROL, l’Agenzia
28
ha precisato
che, in ipotesi di fusione tra società aderenti al conso-
lidato, i limiti di riportablità ex art. 172 c. 7 del TUIR
dovranno essere in ogni caso verificati con riferimento
agli interessi passivi
29
.
Il caso
Si propone di seguito un esempio numerico che si
spera possa aiutare a meglio comprendere
l’applicabilità dei limiti sanciti dall’art. 172 comma 7
del TUIR. Per semplicità espositiva si è scelto di
astrarre l’esempio dal caso in cui le società coinvolte
nella fusione abbiamo aderito al regime di tassazione
del consolidato nazionale.
Al 31 dicembre 2012
GP S.p.A.
partecipa al 100% il
capitale di
BP S.r.l
., e tale partecipazione non ha mai
subito alcuna svalutazione; GP S.p.A. e BP S.r.l. sono
società industriali.
A fine 2012 GP S.p.A. ha iniziato un processo di
riorganizzazione societaria, culminato nel 2013 con la
fusione per incorporazione di BP S.r.l., deliberata in
data 10 aprile 2013. Con atto notarile del 10 luglio
2013 l’operazione di fusione per incorporazione è stata
finalizzata; gli effetti contabili e fiscali sono stati re-
trodatati al 1° gennaio 2013. Gli effetti giuridici della
fusione si sono prodotti a far data dal 16 luglio 2013.
Le Società hanno omesso la presentazione della Situa-
zione patrimoniale di fusione, posto che i bilanci degli
esercizi sono stati chiusi non oltre i sei mesi preceden-
ti al deposito del progetto di fusione presso la società,
ex art. 2501 quater del codice civile.
Di seguito si riepilogano gli imponibili fiscali positivi
e negativi (in migliaia di Euro) di GP S.p.A. nei periodi
di imposta 2010, 2011 e 2012; si evidenzia altresì la
perdita fiscale realizzata nel c.d. “periodo interinale”:
La Società incorporante non presenta eccedenze di
interessi passivi indeducibili nei periodi di imposta di
riferimento.
Per quanto concerne BP S.r.l., la Società incorporata
non ha maturato perdite fiscali pregresse né eccedenze
di interessi passivi indeducibili, sia con riferimento al
periodo di imposta 2012 che al periodo infrannuale
(intercorrente tra la data di efficacia giuridica della fu-
sione e quella retrodatata ai fini contabili e fiscali).
Al fine di stabilire la riportabilità delle succitate ecce-
denze in capo a GP S.p.A., la Società dovrà essere
sottoposta al
vitality test
, confrontando innanzitutto i
ricavi e proventi dell’attività caratteristica e l’ammon-
tare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi del periodo di imposta 2012 con
la media degli esercizi 2010 e 2011:
L’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività carat-
teristica di GP S.p.A. per l’esercizio 2012 è superiore al
40% della media dei medesimi ricavi e proventi dei due
esercizi precedenti (31.12.2010 e 31.12.2011). Anche il
test sul costo del personale risulta soddisfatto.
Dato che gli effetti contabili e fiscali della fusione per
incorporazione sono stati retrodatati al 1° gennaio
2013, il
vitality test
deve essere replicato per il “perio-
do interinale” 1.1.2013 – 15.07.2013, ragguagliando
all’anno gli importi al 15.07.2013:
GP S.p.A. ha dunque soddisfatto i requisiti relativi al
superamento delle soglie di vitalità economica previsti
Periododiimposta
2010 2011
2012
01/01/2013-15/07/2013
Redditoimponibile/Perditefiscali
5.500,00 -10.000,00
-47.000,00
-20.000,00
Perdite fiscali, interessi passivi indeducibili
e operazioni di fusione
SEGUE DA PAGINA 30
GPS.p.A.
2010 2011 Mediadeidueesercizi
precedenti
40%dellamedia 2012 Limiterispettatto
Valoredellaproduzione(A1+A5)
42.000,00 25.000,00
33.500,00
13.400,00 16.000,00
SI
Costoperlavorodipendente(B9a+B9b)
3.500,00 2.800,00
3.150,00
1.260,00 2.500,00
SI
GP S.p.A.
2011
2012
Media dei due esercizi
precedenti
40% della media
01/01/2013 -
15/07 /2013 Limite rispettatto
Valore della produzione (A1 + A5)
25.000,00 16.000,00
20.500,00
8.200,00 8.900,00
SI
Costo per lavoro dipendente (B9a + B9b)
2.800,00 2.500,00
2.650,00
1 .060,00 2.500,00
SI
27
Testualmente: “(…) i soggetti coinvolti (…) non possono fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili in quanto le perdite prodotte dalle
società aderenti al consolidato “nascono” già compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo“; Circ. 9/E del 9 marzo 2010.
28
Ris. n. 42/E del 2011.
29
"(…) secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la previsione di cui all’art. 96, comma 7 del TUIR è una mera facoltà per il soggetto che riporta tale eccedenza, che,
in quanto tale, non può essere messa sullo stesso piano della disciplina prevista in materia di compensazione intersogggettiva delle perdite e dei redditi prodotti in costanza di
opzione per il consolidato“ A. Mastroberti,
Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011 – Limite al riporto degli interessi passivi in ipotesi di fusione che non interrompe il
consolidato
, in Il Fisco n. 17/2011.
30
La medesima considerazione può essere trasferita al caso di una fusione tra società incorporante con eccedenza di interessi passivi indeducibili e società incorporata con
eccedenza di ROL.
31
Si veda il D.L. 138/2011 art. 2 co. da 36 decies a 36 undecies.
32
Si veda l’art. 1 del D.L. 6.12.2011 n. 201 (c.d. Decreto Monti).
dall’art. 172, comma 7, del TUIR, e quindi può essere
sottoposta alla verifica del limite del Patrimonio netto.
Si supponga che il Patrimonio netto risultante dall’ul-
timo bilancio chiuso precedentemente alla fusione da
GP S.p.A. ammonti a complessivi Euro 40.000.000.
Tale importo risulta inferiore all’ammontare comples-
sivo delle perdite fiscali al 15.07.2013, pari a Euro
77.000.000.
Ciò significa che al fine di beneficiare della riportabilità
integrale delle perdite fiscali in capo alla fusione, a GP
S.p.A. non resterà che presentare preventivamente
interpello disapplicativo ex art. 37 bis, comma 8, del
D.P.R. 600/1973, dimostrando gli elementi utili a con-
sentire la disapplicazione del vincolo del Patrimonio
netto.
Il caso proposto suggerisce alcune considerazioni:
la società incorporata BP S.r.l. non ha matura-
to perdite fiscali pregresse, né eccedenze di interessi
passivi indeducibili
ante
fusione; dunque, l’operazio-
ne di fusione per incorporazione non potrebbe pro-
priamente dirsi volta all’acquisizione di una bara fi-
scale;
posto che i limiti di vitalità sono stati superati
da entrambe le società, l’
equity test
sulla società incor-
porante non garantisce l’integrale riporto delle perdite
fiscali in capo alla fusione; fa riflettere il fatto che, in
assenza di fusione, la Società avrebbe comunque po-
tuto riportare “illimitatamente” al periodo di imposta
successivo (ed utilizzare nei limiti dell’art. 84 del
TUIR) le perdite fiscali pregresse, assumendo il rea-
lizzo di futuri imponibili;
-
fatta salva la dimostrazione della sussistenza
di valide ragioni economiche alla fusione e il potenzia-
le realizzo di imponibili futuri dal processo di
riorganizzazione societaria, nel caso di specie pare
non si venga a riconoscere alcun indebito vantaggio
fiscale. Si potrebbe obiettare che la società incorpora-
ta, la quale, ipoteticamente, realizza sistematicamente
reddito imponibile, beneficerebbe delle perdite fiscali
della società incorporante. La norma tuttavia non per-
mette di discernere i casi in cui gli imponibili fiscali
della incorporata siano pari a Euro 100.000, da quelli
in cui siano pari a 100 Euro
30
. Al contrario, le perdite
non riportabili in capo alla società incorporante, per
effetto del mancato superamento del test del Patrimo-
nio netto, potrebbero valere milioni;
-
si faticherebbe a riconoscere la realizzazione
di un vantaggio fiscale anche laddove le società coin-
volte nell’operazione fossero, ad esempio, in perdita
sistematica
31
, ma senza poter essere qualificate come
“di comodo” (perché applicabile causa di esclusione/
disapplicazione), o potenzialmente tali;
-
non ultimo, il limite del Patrimonio netto
unitamente alla presunzione di capitalizzazione della
società per aumentare il plafond di riportabilità delle
eccedenze di perdite pregresse, mal si concilia con la
SEGUE A PAGINA 32
normativa sull’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
32
,
che invece premia la capitalizzazione delle imprese.