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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
società incorporata.
In ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione
9
l’art. 172 del TUIR chiarisce l’esigenza di
sottoporre alla verifica dei limiti anzidetti le eventuali
perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili matu-
rati in capo alle società interessate dall’operazione
10
nel periodo che intercorre tra la data di efficacia
retroattiva della fusione
11
e il giorno che precede la
data di efficacia giuridica della medesima
12
. Questo
perché, come chiarito anche dalla Circolare n. 9/2010
dell’Agenzia delle Entrate, “
i requisiti minimi di vita-
lità economica debbono sussistere non solo nel perio-
do precedente alla fusione, così come si ricava dal
dato letterale, bensì debbono continuare a permanere
fino al momento in cui la fusione viene deliberata”
13
.
Su quest’ultimo punto la presa di posizione dell’Agen-
zia appare in aperto contrasto, oltre che con la norma-
tiva di riferimento, anche con un suo precedente inter-
vento
14
: non è chiaro se, ai fini del computo del
periodo interinale, si debba fare riferimento alla data
di efficacia giuridica della fusione o alla data di delibera
della medesima. Si ritiene utile sottolineare come la
dottrina maggioritaria abbia preferito allinearsi con il
dettato letterale della norma.
Da un punto di vista meramente operativo, nel sotto-
porre a confronto l’ammontare dei ricavi e dei proven-
ti dell’attività caratteristica e delle spese per presta-
zioni di lavoro relativi a detto periodo intermedio con
la media dei due periodi precedenti, gli importi del
periodo intermedio dovranno essere ragguagliati al-
l’anno, al fine di assicurare un confronto tra dati omo-
genei.
Infine, sebbene tale frazione di esercizio non
costituisca un autonomo periodo di imposta
15
, le ec-
cedenze del periodo “interinale” andranno determina-
te applicando le ordinarie regole di determinazione del
reddito imponibile e degli interessi passivi indeducibili.
L
’activity test
Fatto salvo quanto premesso nei precedenti paragrafi,
il superamento delle soglie minime di “vitalità econo-
mica” stabilite dal dettato dell’art. 172 c. 7 del TUIR
consentirebbe di superare la presunzione di elusività
dell’operazione di fusione
16
.
Le perdite pregresse e gli interessi passivi indeducibili
saranno dunque riportabili nei periodi di imposta suc-
cessivi a quello di efficacia della fusione laddove
-
i ricavi e i proventi delle gestione caratteristica, e
-
le spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi,
supereranno la soglia del 40% della media dei medesimi
parametri desunti dai bilanci dei due esercizi precedenti.
Al fine di una corretta definizione degli indici da porre
a confronto, il dato normativo effettua un generico
rinvio al Conto Economico riclassificato ex art. 2425
del codice civile. Per quel che riguarda i ricavi, la prassi
di riferimento
17
ha precisato che le voci di Conto econo-
mico da considerare sono quelle che accolgono tutti quei
proventi che, in relazione all’attività effettivamente svol-
ta, possono dirsi “caratteristici”
18
. Circoscrivere il com-
puto dei ricavi ai soli proventi classificati nelle voci A1
e A5 del Conto Economico porterebbe infatti ad esclu-
dere quei soggetti economici che classificano i proventi
della gestione caratteristica in voci diverse da quelle
“ordinariamente” movimentate
19
.
Fatto salvo il rinvio al contenuto delle voci B.9.a. e
B.9.b. del Conto Economico
20
per la definizione del
costo del personale rilevante, nel medesimo interven-
to l’Agenzia ha precisato che l’assenza di costi per il
lavoro dipendente non può ritenersi sintomo di scarsa
vitalità aziendale, “(…)
in particolar modo per le
holding
di partecipazione
21
.
Il limite del Patrimonio netto (
equity test
)
Verificata la sussistenza delle condizioni di cui al para-
grafo precedente, non è detto che le eccedenze di inte-
ressi passivi indeducibili e le perdite pregresse matu-
rate in capo alle società coinvolte nell’operazione sia-
no trasferibili
in toto
alla incorporante o alla società
risultante dalla fusione.
La riportabilità di tali eccedenze, infatti, subisce il
limite del Patrimonio netto quale risulta dall’ultimo
bilancio antecedente la fusione
22
di ciascuna società
“portatrice” o, se inferiore, dalla Situazione
patrimoniale di cui all’art. 2501 quater del codice civi-
le, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data
cui si riferisce la situazione stessa. Come precisato
nella Relazione Governativa a commento della dispo-
sizione, la
ratio
della norma è quella di arginare il ri-
schio che vengano trasferite “
deduzioni del tutto spro-
porzionate alle consistenze patrimoniali delle società
fuse o incorporate”
. Aciò aggiungasi che la sterilizza-
zione dei conferimenti e dei versamenti posti in essere
negli ultimi ventiquattro mesi si rende necessaria al
fine di “
evitare che vengano effettuati accrescimenti
del patrimonio volti all’esclusivo fine di aumentare il
plafond cui vanno raffrontate le perdite e interessi
riportabili
”, come osservato da autorevole dottrina
23
.
Tra i versamenti da escludersi per espressa previsione
normativa non si contemplano i contributi erogati a
norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici. Non
è chiaro invece se rientrino nella necessaria sterilizza-
zione del Patrimonio netto anche i versamenti a coper-
tura di perdite di bilancio rese obbligatorie ai sensi di
legge
24
. Data la mancanza di una presa di posizione
ufficiale, alcuni autori suggeriscono la possibilità di
presentare comunque interpello disapplicativo ex art.
37 bis D.P.R. 600/1973, con riguardo alla possibilità
di non scomputare detti versamenti dal computo del
Patrimonio netto da prendere a riferimento
25
.
Infine, vale la pena ricordare che ciascuna società par-
tecipante alla fusione deve sottoporre gli interessi e le
perdite pregresse al test del Patrimonio netto, non
considerando separatamente le singole tipologie di ec-
cedenze (da una parte gli interessi, dall’altra le perdi-
te), bensì il loro ammontare complessivo.
Il riporto delle perdite fiscali e degli interessi
passivi indeducibili in caso di fusioni tra società
aderenti al regime di tassazione del consolidato
fiscale nazionale
Con la Circolare n. 9/E del 2010 l’Agenzia delle Entra-
te ha colmato il vuoto legislativo in materia di opera-
zioni di fusione nell’ambito del consolidato fiscale
26
,
con particolare riferimento alla disciplina della
riportabilità delle perdite fiscali pregresse.
Fatto salvo il divieto di trasferire alla
fiscal unit
le
perdite fiscale maturate dalle singole società
ante
con-
solidato, nessun limite è previsto per la riportabilità
delle perdite realizzate in vigenza dell’opzione per la
tassazione consolidata, ai sensi dell’art. 118 del TUIR.
Ciò significa che le perdite fiscali sono trasferite
in
toto
in capo alla consolidante, al fine di concorrere alla
9
La disciplina civilistica prevede che gli effetti della fusione si producono a partire dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2504
bis co. 2 del codice civile. Non è infrequente che gli effetti della fusione vengano retrodatati (i) per la data di partecipazione agli utili delle azioni/quote assegnate alle società
estinte, (ii) per la data a partire dalla quale le operazioni estinte sono imputate al bilancio della incorporante, ovvero della società risultante dalla fusione. Inoltre, nella sola
ipotesi di fusione per incorporazione, è ammessa la postdatazione degli effetti della medesima. L’eventuale retroattività degli effetti o la postdatazione degli stessi richiedono
una espressa indicazione nell’atto di fusione.
10
Con la Circolare n. 31 del 31.05.2007 Assonime si interroga sulla necessità di sottoporre a verifica i risultati intermedi anche delle società incorporanti, posto che, in assenza
di retroattività, non vi sarebbe stato per l’incorporante il vantaggio di compensare l’eventuale risultato negativo del periodo intermedio con l’eventuale risultato positivo della
incorporata.
11
Il comma 9 dell’art. 172 del TUIR pone quale limite temporale alla retrodatazione fiscale della fusione (i) una data non precedente a quella di chiusura dell’ultimo esercizio
delle società interessate dalla fusione; (ii) la data di chiusura dell’esercizio della società incorporante, se più prossima.
12
Trattasi di previsione normativa inserita dall’art. 35, co. 17 del D.L. n. 223/2006 (c.d. “Decreto Visco – Bersani”).
13
Tale orientamento non è stato pienamente condiviso: si veda ADC - Norma di Comportamento n. 176 del 18.12.2009. Per una lucida critica in dottrina si rinvia a F. Ciani
D.L. n. 223/2006: vietato il trasferimento “intersoggettivo” di perdite fiscali nelle fusioni retroattive
, in Il Fisco n. 33/2006.
14
Ris. n. 143/E del 10 aprile 2008.
15
Al contrario, in assenza di retrodatazione, si verrebbe a circoscrivere un autonomo periodo di imposta.
16
Si condividono le conclusioni dell’Associazione dei Dottori Commercialisti espresse nella Norma di comportamento n. 165: “la verifica della vitalità dell’impresa interviene
direttamente sulla fattispecie del riporto delle perdite fiscalmente rilevanti, dettando le condizioni per il suo riconoscimento in capo alla società risultante dalla fusione e, per
converso, disconoscendolo in tutti gli altri casi“. Sulla questione M. Confalonieri precisa: “se le società partecipanti alla fusione conservano tutti gli indici minimi di vitalità,
prescritti dall’art. 172 del TUIR, l’art 37 bis comma 8, del D.P.R. 600/1973 non può disconoscere tali perdite, salvo il caso in cui per usufruire delle perdite si sia incorsi in un
abuso nel costituire artificiosamente i ripetuti indici di vitalità al solo fine di trarre vantaggio dalla stessa norma abusata“. M. Confalonieri, in
Trasformazione, fusione,
conferimento, scissione e liquidazione delle società
, ed. Gruppo 24 Ore, 2011.
17
Ris. n. 143/E del 10 aprile 2008.
18
Da intendersi come sinonimo di “tipico, ordinario, continuativo”, P. Formica e K. Tacchia
Riporto a nuovo delle perdite fiscali – Alcuni recenti chiarimenti di prassi
, in Il
Fisco n. 34/2009.
19
In riposta ad un’istanza di interpello ordinario presentato da una società holding di partecipazione e concernente la verifica della sussistenza dei requisiti di vitalità economica
ex art. 172 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che, ai fini del test di vitalità, le società holding possono considerare, oltre ai ricavi e proventi di cui alle voci di Conto Economico
A1 e A5, anche i proventi di natura finanziaria iscritti nelle voci C15 e C16, questo perché ricavi caratteristici dell’attività tipica esercitata (si veda Risoluzione in nota 22).
20
La voce “Salari e stipendi” comprende: i salari e gli stipendi, i compensi per il lavoro straordinario, i premi e le indennità erogate da contratto; la voce “Oneri sociali”
accoglie gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere agli entri previdenziali e assicurativi.
21
Si veda anche Ris. n. 337/E del 29 ottobre 2002.
22
E’ lecito chiedersi se il bilancio a cui la norma ha inteso riferirsi debba necessariamente essere l’ultimo bilancio approvato prima del perfezionamento giuridico della fusione,
ovvero se il riferimento debba intendersi all’ultimo bilancio approvato precedentemente all’efficacia contabile/fiscale della fusione. Per una esauriente trattazione della
questione si rinvia a E. Zanetti
Il limite quantitativo del Patrimonio netto per il riporto post fusione delle perdite pregresse
, in Il Fisco n. 17/2011.
23
G.G. Visentin e V. Rampato
Fusione inversa e riportabilità delle perdite e degli interessi passivi: interazione del patrimonio netto
in Il Fisco n. 13/2013.
24
Il riferimento è ai necessari interventi di ricapitalizzazione nel caso in cui le perdite dell’esercizio riducano il capitale sociale di una società di capitali al di sotto del limite legale,
ex art. 2447 codice civile.
25
E. Zanetti
Il limite quantitativo del patrimonio netto per il riporto post fusione delle perdite pregresse
, in Il Fisco n. 17/2005.
26
Il citato intervento di prassi richiama il D.M. 9 giugno 2004 quale unico riferimento normativo in merito: “(…) alle fusioni tra società consolidate si applicano comunque le
disposizioni dell’art. 172 del Testo Unico (…)”
Perdite fiscali, interessi passivi indeducibili
e operazioni di fusione
SEGUE DA PAGINA 29
SEGUE A PAGINA 31