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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
to doveva essere il primo emittente della fattura.
Operazioni con leAmministrazioni Pubbliche
Con l’adozione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (in G.U. n. 118 del 22 maggio
2013) è stato perfezionato il quadro delle norme che regolamentano l’obbli-
go di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
In particolare è previsto l’obbligo per i fornitori delleAmministrazioni Pub-
bliche di emettere, trasmettere e conservare esclusivamente fatture elettro-
niche; dall’altro lato, le Amministrazioni Pubbliche subiscono il divieto di
accettare fatture cartacee ovvero di procedere al loro pagamento, neppure
parziale, sino al ricevimento del documento in formato elettronico
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. Si
pensi ai casi, per quanto minoritari, di quanti professionisti e intermediari
fiscali sono chiamati ad emettere la fattura nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate per compensi relativi al servizio di trasmissione telematica delle
dichiarazioni dei redditi o delle deleghe di pagamento normate dalle Con-
venzioni con l’Ente, ovvero ancora si pensi ai casi in cui, per mancanza di
attivo fallimentare, la liquidazione del compenso al Curatore fallimentare
sia eseguita a cura del Tribunale per conto dell’Erario.
È previsto che il contenuto della fattura elettronica emessa alla Pubblica
Amministrazione debba essere emessa in un file del tipo *.xml, secondo un
formato predefinito che è l’unico accettato dal Sistema di interscambio
diversamente dai rapporti tra privati nei quali vi è libertà di scelta del forma-
to. Alcune particolarità in più rispetto ad una “normale” fatturazione elet-
tronica saranno legate ai codici da inserire che identificano univocamente
l’Ufficio destinatario della fattura. Il contenuto informativo della fattura
elettronica emessa alla Pubblica Amministrazione prevede l’inserimento
degli elementi normalmente rilevanti ai fini fiscali (per esempio che trattasi
di compenso esente da IVA ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72 con riferimento
al caso prima citato) oltre che di altri elementi obbligatori legati alla trasmis-
sione attraverso il sistema di Interscambio. La norma prevede poi il proto-
collo da seguire per l’inserimento di altri elementi anche non prettamente
fiscali ma comunque utili o necessari per lo scambio tra le parti (si pensi
all’indicazione dei sistemi di pagamento concordati).
Data la complessità, come appare, di alcuni aspetti operativi non è escluso
che molti operatori economici preferiscano avvalersi degli intermediari pro-
fessionali chiamati a gestire il flusso di fatturazione, in quanto meno onero-
so rispetto alla necessità di strutturarsi sia per le fatture elettroniche emes-
se nei confronti della Pubblica Amministrazione sia per le fatture elettroni-
che emesse nei confronti di privati.
Profili di responsabilità amministrativa e penale
Da sempre le norme di riferimento in tema di responsabilità penale in campo
tributario coordinano il proprio testo con le disposizioni delle norme fiscali.
In particolare, il D. Lgs. 74/2000 in tema di definizione della fattura e in gene-
rale in tema di IVA fa espresso richiamo alle norme contenute nell’art.21 del
D.P.R. 633/72. Essendo intervenuta una riforma della Legge IVA e non già
delle disposizioni penali in tema tributario, si considera che queste ultime
siano applicabili anche alla nuova fattispecie delle fatture elettroniche.
In particolare, occorre che l’operatore continui a porre attenzione, come già
effettuava per la produzione di documenti cartacei, al momento di emissio-
ne della fattura elettronica in quanto è univocamente individuato quale
momento di insorgenza anche del reato tributario. Con riguardo alle fatture
elettroniche, prima di questo momento– ovvero prima che il documento
informatico possa essere trasmesso per via telematica dal mittente al proprio
gestore ovvero prima che sia reso nella disponibilità del destinatario – il
reato potrebbe essere giudicato come “non commesso”, con tutte le conse-
guenze del caso. Si vuole cioè intendere che il reato di emissione di fatture
per operazioni inesistenti potrebbe avere momenti di insorgenza diversi a
seconda che si tratti di elaborazione cartacea piuttosto che elettronica
19
.
Parimenti dal punto di vista sanzionatorio continuano a rendersi applicabili
anche alle fatture elettroniche le disposizioni del D.Lgs. 471/1997, in virtù
dell’equivalenza delle fatture cartacee a quelle elettroniche operata dalla
norma italiana. In caso di inosservanza degli obblighi di fatturazione in
generale, infatti, si renderà applicabile per esempio la sanzione prevista
dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471 citato
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.
Più in generale non si registrano aggiornamenti delle norme civilistiche o
amministrative all’occasione variate a seguito delle modifiche intervenute
nella normativa IVA nazionale. Pertanto si deve presumere che le sanzioni
per irregolarità formale siano applicabili anche alla fattispecie della man-
canza dell’apposizione di firma elettronica (richiesta per la verifica della
originalità del documento di fattura elettronica) oppure in caso di mancan-
za della dimostrazione di accordo pervenuta dal destinatario della fattura
(elemento necessario per la validità del documento). Sul punto si auspicano
chiarimenti dell’Amministrazione. Pur non volendo entrare nell’analisi del-
le forme di archiviazione e controllo delle fatture in generale, sia sufficiente
ricordare che alla conservazione civilista dei documenti cartacei è ricono-
sciuto il medesimo valore legale della conservazione delle fatture elettroni-
che su supporti magnetici od elettronici adeguati. In particolare il termine
decennale di conservazione della documentazione contabile è esteso an-
che ai documenti identificati come fatture elettroniche
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.
Eventuali casi pratici – Cosa succede se...
Al momento della scrittura del presente lavoro non si rileva la presenza di
sentenze, ancorché a livello europeo, emesse e inerenti l’argomento della
fatturazione elettronica. Si rimanda pertanto alla lettura della R.M. 158/E del
15.09.2009 per i chiarimenti in tema di riferimento temporale piuttosto che di
acquisizione per immagine del documento originario, piuttosto che alla
lettura della consolidata C.M. 45/E del 19.10.2005 che ha definito, tra gli
altri, i problemi inerenti la definizione di trasmissione elettronica e di mo-
mento di emissione della fattura elettronica. Si chiude il presente lavoro
con una breve riflessione su un ulteriore caso possibile che non pare sia
stato sviluppato ancora dall’Agenzia delle Entrate.
Invio senza accettazione
Nell’eventualità che la fattura venga inviata dal cedente o prestatore senza
il raggiungimento di un preventivo accordo e accettazione con la contro-
parte, si potrebbe dire che la forma cartacea resta comunque la soluzione.
Dal dettato normativo infatti si comprende che una fattura che all’origine
assume lo
status
di “elettronica” debba essere considerata semplicemente
una fattura ordinaria “solo creata” in forma elettronica non cartacea se – tra
gli altri – non si è compiuto il requisito dell’accettazione del destinatario.
A questo punto i casi sono due: o il destinatario manifesta
ex post
la sua
accettazione al momento stesso della ricezione della fattura elettronica,
oppure quel documento si dovrà materializzare in una stampa cartacea
(assunta come copia dell’originale) e come tale utilizzata per la registrazio-
ne e per la detraibilità ai sensi dell’art.19 e ss. del D.P.R. 633/72.
L’augurio è che la giurisprudenza o l’Agenzia delle Entrate voglia presto
condividere questa problematica ed esporre una soluzione pratica. Si pensi
solo alla distorsione che si avrebbe ai fini della conservazione e della prova
nel caso prospettato in cui il medesimo documento fosse considerato elet-
tronico per un soggetto e cartaceo per l’altro.
Si pensi ancora all’ipotesi in cui sia lo stesso destinatario a farsi primo
promotore dell’esigenza di non voler considerare la fattura come elettroni-
ca: in questo caso la legge nulla dice in merito agli obblighi in capo al
destinatario per cui non si comprende se sia chiamato a informare l’emit-
tente della fattura della propria necessità di non voler considerare tale
documento come “fattura elettronica”.
Comunicato stampa del 6 dicembre 2013
A partire da tale data, le PA che aderiscono al Sistema di Interscambio
(SDL), meccanismo gestito direttamente dalla Agenzia delle Entrate, pos-
sono iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.
Dopo una prima fase introduttiva di 6 mesi, a decorrere dal 6 giugno 2014 la
fatturazione elettronica sarà obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agen-
zie fiscali ed Enti di Previdenza. Le fatture cartacee non saranno più accet-
tate. In seguito, dal 6 giugno 2015 l’obbligo scatterà anche per le altre
Amministrazioni Pubbliche in generale escluse le amministrazioni locali e
quindi si intendono i Comuni. Si attende un successivo DecretoMinisteriale
per la definizione di questo ultimo
step
.
Le modalità di funzionamento del SDL sono inserite nel DM n.55/2013 e
sono disponibili anche sul sito www.fatturapa.gov.it .
Si rimanda alla lettura del comunciato Stampa emesso dalla Agenzia delle
Entrate in data 6 dicembre 2013 e in particolare all’ultimo capoverso dove è
specificato che “
a partire dai tre mesi successivi alle date indicate, le PA
non potranno effettuare pagamenti, nemmeno parziali, fino all’invio (forse
da intendersi come “ricevimento” delle fatture in formato elettronico)”.
SEGUE DA PAGINA 25
Trattamento ai fini IVA
di fatturazione elettronica
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La norma di riferimento è contenuta all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/ 2007. Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono costituite
da tutti i soggetti, anche autonomi, che, a norma dell’art.1, comma 2, della Legge n. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’apposito elenco pubblicato da ISTAT.
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Si leggano i combinati disposti delle norme contenute negli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 74/2000.
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In caso non si proceda alla fatturazione delle operazioni per le quali è richiesta la emissione o addirittura l’autofatturazione – si pensi anche al caso delle operazioni nei
confronti dei paesi della cosiddetta
black list
- si potrebbe incorrere in una sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato/registrato, con un minimo di 516 euro.
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In questo senso si ritengono applicabili alle fatture elettroniche le disposizioni degli art. 2214, 2220, 2702 e 2712 del codice civile. Interessanti, viceversa, le perplessità
suscitate in molti in tema di valenza probatoria in giudizio della fatturazione elettronica e modalità di esibizione in giudizio delle medesime.