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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Si pensi per esempio all’ipotesi che il destinatario non sia attrezzato in
modo adeguato a ricevere documenti in formato elettronico, per esempio
perché non possiede un computer o un indirizzo di posta elettronica
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.
Tuttavia il testo della Direttiva 2006/12 è chiaro nell’affermare che la libertà
dell’emittente della fattura viene in secondo piano, appunto in subordine,
rispetto al destinatario della fattura che dunque assurge ad essere l’unico
soggetto veramente in grado di decidere se una fattura possa essere tra-
smessa e dunque recapitata in modalità elettronica. Se questo assunto è
valido, si vede come l’accordo tra le parti non possa che essere scritto (è
forse sufficiente una chiara trasmissione di intenti anche via mail), non
fosse altro che per utilizzare lo stesso in sede giudiziale, se eventualmente
fosse richiesto. Così come non può dirsi che configuri un accordo il fatto
stesso che il ricevente la fattura registri il documento nella propria contabi-
lità oppure che paghi l’importo recato dalla fattura, essendo questi com-
portamenti derivanti da altri obblighi e non già da un accordo tra le parti.
Si deve infine comprendere che l’accordo espresso sia valido dal momento
di accettazione del destinatario e per tutto il periodo finché perdura il rap-
porto con quello specifico fornitore/cedente, un po’ come già avviene – se
è permesso il paragone – con la dichiarazione di intento emessa dagli espor-
tatori abituali di cui all’art.1, lett. c., del D.L. 29 dicembre 1983 n.746. Diver-
samente bisognerebbe pensare ad una manifestazione di volontà espressa
di volta in volta per il recapito di ogni singola fattura, ipotesi certamente da
abbandonare.
Momento di emissione
Con breve richiamo all’art.6 del D.P.R. 633/72 e norme successive, occorre
comprendere come il momento di emissione sia di vitale importanza nel
caso di formazione della fattura di tipo elettronico, perché tanti sono “i
momenti” attraverso i quali vive e si sviluppa una fattura elettronica.
Su tutti valga l’ultimo capoverso del primo comma dell’art. 21 dove si dice
chiaramente che la fattura (non vi è distinzione tra cartaceo ed elettronico)
si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione […] ed ora, nel
caso della Fattura Elettronica, all’atto della sua trasmissione per via elettro-
nica
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. Attorno alla definizione di trasmissione, occorre uscire dai ranghi
della norma IVA e riferirsi a quando disposto con l’art. 3 del D.P.R. 11/2/
2005, n. 68, che ha apportatomodifiche all’art. 14 del D.P.R. 445/2000, recan-
te disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata. Il D.P.R. cita-
to ha introdotto il seguente principio: “Il documento informatico trasmes-
so per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indi-
rizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”. Il principio tecnico così
chiarito appare del tutto applicabile anche alla fattispecie della trasmissio-
ne di una fattura elettronica. Il momento di emissione della fattura elettroni-
ca rileva anche e soprattutto per i profili penali del reato di falsa fatturazio-
ne (D.Lgs. 74/2000).
Fatture intra ed extracomunitarie
In ordine all’obbligo di integrazione della fattura ricevuta da fornitore co-
munitario come modificato dall’art.17 D.P.R. 633/72, si rileva il problema
della integrazione di fattura (non vi è più l’obbligo all’emissione di
autofattura).
Come noto
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, la norma interna prescrive al soggetto passivo in Italia l’ob-
bligo di integrare le fatture pervenute da un soggetto UE (per acquisto beni
o prestazioni di servizi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricevimento della fattura. La fattura pervenuta deve essere annotata nel
registro delle fatture emesse e in quello delle fatture pervenute con riferi-
mento al periodo (mese o trimestre) di ricevimento: successivamente av-
viene la liquidazione periodica dell’imposta.
Come procedere dunque alla integrazione di una fattura pervenuta in for-
mato elettronico? Fino ad oggi di norma si integrava la fattura per la regi-
strazione direttamente sul documento cartaceo pervenuto. Tuttavia è sem-
pre possibile che l’integrazione sia fatta su un altro apposito documento
cartaceo che contenga tutti gli elementi della fattura UE pervenuta, docu-
mento che va conservato in uno con il documento contabile cartaceo origi-
nale pervenuto.
Parimenti, anche nel caso pervenga una fattura elettronica, stante il princi-
pio sopra espresso secondo il quale la fattura elettronica non può essere
modificata in alcun modo, è sempre possibile annotare l’integrazione in
apposito documento cartaceo diverso dalla fattura originaria. Se si vuole
conservare il documento integrativo in forma cartacea, andrà necessaria-
mente materializzata la fattura elettronica pervenuta e dunque andrà allega-
to in uno a quest’ultima. Viceversa volendo mantenere la conservazione
elettronica, il documento integrativo andrà “trasformato” analogicamente
in un pari formato elettronico e di nuovo conservato in uno alla fattura
elettronica pervenuta.
Si intuisce che il metodo cartaceo resta il più favorito se solo si pensa che
le prossime liquidazioni vedranno interessati documenti in parte elettronici
ma sicuramente per la gran parte ancora cartacei
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.
Autofatturazione e integrazione fatture
Il nuovo comma 6 ter dell’art. 21 D.P.R. 633/72 stabilisce che, nei casi sotto
esposti, il cessionario/committente è sostituito al cedente negli obblighi di
emissione di fattura, assume esso medesimo la figura di debitore di imposta
(in vece del cedente come sarebbe prassi) e di conseguenza è sottoposto a
tutti gli oneri (soprattutto) formali cui sarebbe sottoposto un “normale”
cedente/emittente di fattura.
L’obbligo di emettere autofattura sussiste nei seguenti casi:
- acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia ed effettuati
presso un fornitore stabilito in uno Stato extra-UE; in tal caso resta fermo
l’obbligo, per il cessionario o committente che sia soggetto passivo stabi-
lito in Italia, di emettere un’autofattura essendo evidentemente del tutto
irrilevante ai fini IVAla fattura da questo ricevuta (art. 17, secondo comma);
- acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repub-
blica di San Marino (art. 71, secondo comma);
- estrazione dei beni da depositi IVA (art. 50 bis, comma 6, del D.L. n. 331/
1993);
- compensi corrisposti ai rivenditori dei documenti di viaggio (art. 74, primo
comma, lett. e, e D.M. 30 luglio 2009);
- provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art.
74 ter, ottavo comma);
- acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di
partita IVA(art. 1, comma 109, della Legge n. 311/2004);
- acquisti di prodotti agricoli da agricoltore esonerato (art. 34, sesto comma);
- passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36, quinto comma);
- cessioni gratuite e autoconsumo (art. 2, secondo comma, nn. 4 e 5).
Ai fini dell’argomento in oggetto, non rilevano particolari problematiche in
merito alla possibilità che il committente/cessionario possa emettere la fat-
tura in formato elettronico anche se trattasi della forma di “autofattura”.
L’acquirente nazionale dovrà pertanto emettere un unico esemplare di fat-
tura, indicando la dicitura in italiano “autofatturazione”, entro 15 giorni del
mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. Se emessa
in formato elettronico, l’operatore dovrà porre attenzione alla numerazione
progressiva e datazione delle fatture e soprattutto alla indicazione corretta
del trattamento IVA cui si riferisce quella cessione/prestazione (dovrà cioè
sapere e scrivere che trattasi di operazione imponibile, non imponibile,
esente etc…) come per altro deve essere anche per la emissione di un
documento “autofattura” in modo cartaceo.
Altra fattispecie è quella in cui non pervenga nei due mesi la fattura dal
prestatore comunitario per cui occorre provvedere alla emissione di
autofatture ai sensi dell’art. 46, comma 5, del D.L. 331/1993. In tal caso non
si vede problema alcuno in ordine alla possibilità di emettere il documento
autofattura in formato elettronico, piuttosto il dubbio è circa l’obbligo di
recapitare in formato elettronico il documento elettronico così predisposto
dal cessionario/committente ovvero circa l’obbligo di conservazione del
documento.
Si pensi all’ipotesi in cui il prestatore comunitario di norma recapiti le fattu-
re in formato cartaceo e invece il committente in formato elettronico. Quale
formalità occorre seguire nel caso il committente sia obbligato ad emettere
il documento di autofattura? Deve costui provvedere anche a recepire
l’accordo con il prestatore comunitario, che ora in questo particolare caso
è divenuto il “destinatario” della fattura? E’ vero infatti che il ricorso ad una
fattura elettronica
è subordinato all’accordo
del destinatario ma il
destinatario della fattura può divenire anche colui che all’inizio del rappor-
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Trattamento ai fini IVA
di fatturazione elettronica
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Sebbene si possa rilevare che le recenti normative stanno progressivamente imponendo l’uso di posta elettronica anche certificata in molti settori dell’economia, si può
presumere che alcune fasce di operatori economici, forse anche in altri Paesi della Comunità Europea, siano ancora liberi dal non usare computer, internet, mail e pec, così come
è probabile che alcuni operatori italiani di certi settori dell’agricoltura piuttosto che dell’artigianato, pur essendo provvisti dei migliori sistemi telematici, intendano comunque
proseguire a ricevere i documenti in formato cartaceo.
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Vedi Francesco Scopacasa in “Corriere tributario” n. 2 del 2013, pag. 90, cit.to “[…] riteniamo tuttora valida la definizione data a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate, nella
Circolare n. 45/E del 2005, par. 2.4.3: «la fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il
documento informatico è trasmesso per via elettronica al destinatario“.
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Si leggano i dispositivi degli artt. 17 della legge IVA italiana assieme a quanto indicato dagli art.46 e 47 del D.L. 331/1993.
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In questo senso pare adeguarsi anche l’Agenzia delle Entrate con circolare n.45/E del 19.10.2005 che ha affrontato in certo dettaglio le novità introdotte in materia di
fatturazione dal D.Lgs. 52/2004 il quale recepiva in Italia la direttiva 2001/115/UE.