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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
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NORME E TRIBUTI
ANDREA FASSON *
Ordine di Padova
IL COMMERCIALISTA VENETO
Trattamento ai fini IVA
della fatturazione elettronica
SEGUE A PAGINA 24
Cos’è una fattura elettronica
Con la Direttiva 2010\45\UE del 13.07.2010 il Consiglio dell’Unione Euro-
pea ha inteso portare necessarie modifiche alla precedente Direttiva
2006\112\UE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per
quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
In particolare si modifica il contenuto dell’art.217 (della Direttiva 2006/12)
che reca ora la definizione di che cosa sia una fattura elettronica. Essa è
appunto intesa come una “
fattura contenente le informazioni richieste
dalla presente direttiva
emessa e ricevuta in formato elettronico
(cit.)”
1
.
Uno dei punti di differenza, anche linguistico, rispetto al precedente detta-
to normativo è che ora il documento denominato “fattura elettronica” deve
essere “emesso” in formato elettronico cioè fin dalla sua genesi mentre
invece in precedenza la norma dava solo la possibilità che un certo docu-
mento (fattura) fosse “trasmesso” in formato elettronico
2
. Si comprenderà
quanto questo sia un effettivo elemento di novità e di discernimento
3
. Il
Consiglio ha inteso rinnovare non solo la definizione di fatturazione ma
ha modificato di fatto la sezione III e IV in primo luogo e successivamente
ha precisato i principi della sezione V. È significativo come invece non
vengano modificati gli artt. 218 e 219 per cui si conserva l’idea originaria
del legislatore per cui ogni documento “
cartaceo o informatico
” che
soddisfi le disposizioni del presente Capo 2 debba essere accettato dagli
Stati membri.
I nuovi principi comunitari
In sintesi, il primo concetto da conservare è che indipendentemente dalla
modalità di formazione, un documento del tipo riconoscibile come fattura
deve essere accettato sia esso cartaceo o elettronico
. La Direttiva modifica
conseguentemente le sezioni successive per novellare le modalità di emis-
sione della fattura e dei suoi contenuti. La direttiva 2010/45 passa quindi a
subordinare l’emissione e trasmissione della fattura elettronica da parte del
cedente o prestatore ad una forma di
accordomanifestato preventivamente
dal cessionario o committente. Dunque si potrebbe commentare che nono-
stante una ampia equiparazione del cartaceo e dell’elettronica, è imposto a
quest’ultima che sia valida ed esistente solo previo accordo con il
destinatario della fattura. L’obbligo normativo si perfeziona con il combi-
nato disposto dell’art. 218 in virtù del quale una fattura si può dire tale solo
se soddisfa le condizioni di cui al presente capo. In sintesi, il secondo con-
cetto da conservare è quello per cui una fattura elettronica può dirsi vera e
accettabile solo se soddisfa tutte le disposizioni del Capo 3 della Direttiva
2010/45 e in particolare ai sensi del rinnovato art. 232 se la sua emissione e
trasmissione è accettata dal destinatario della fattura
4
. Infine, in conseguen-
za dell’obbligo di accettazione, l’art. 232 viene completamente sostituito per-
ché la nuova formulazione intende assumere un carattere ancora più
sanzionatorio per così dire. L’art. 232 della direttiva afferma infatti che «il
ricorso ad una fattura elettronica
è subordinato all’accordo
del destinatario».
Si introduce l’obbligo dell’
autenticità dell’origine
, ovvero che il docu-
mento conservi gli elementi per identificare in modo autentico e univoco il
fornitore o prestatore ed emittente della fattura. Si introduce l’obbligo che
i
documenti
“fattura” – si intenda sia cartacei che elettronici- siano consi-
derati
integri
nel loro contenuto ovvero che non possano e non siano
alterati nel loro contenuto per tutto il percorso che inizia dalla genesi alla
destinazione e archiviazione della fattura.
Terzo e ultimo principio insito nella fattura è che il documento sia sempre
leggibile
. La norma lascia ad ogni soggetto la libertà di stabilire il modo in
cui assicurare l’osservanza dei tre principi espressi per ogni documento
emesso. Nel successivo paragrafo del medesimo capitolo la norma sugge-
risce al contribuente i
modi accettati
con i quali assicurare l’applicazione
dei tre principi. La direttiva 2010/45 accetta che la fattura elettronica possa
essere:
1
Precedentemente alla modifica il testo dell’art.217 (Titolo XI, Capo 3, Sezione 1) della DIRETTIVA 2006/12/UE era il seguente “Ai fini del presente capo, per «trasmissione
o messa a disposizione per via elettronica», si intende la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario di dati mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa
la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici”. La norma andava letta di congiunto con il testo dei
successivi articoli 232 e 233 nella Sezione V del medesimo Titolo XI, Capo 3, là dove si affermava che (art. 232) “Le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere
trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica” e al successivo art. 233 “Le fatture trasmesse
o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l’autenticità della loro origine e l’integrità del loro contenuto siano garantite
mediante uno dei metodi seguenti [omissis…]”.
2
In termini italiani, per poter memorizzare meglio le definizioni si ritiene di poter affermare la regola per cui ogni “fattura elettronica” deve essere creata in formato elettronico
mentre non è sempre vero che ogni “fattura creata in formato elettronico” può dirsi fattura “elettronica” perché per esserlo deve contenere anche tutti gli altri elementi richiesti
al Capo 3 dall’art. 217 in poi della Direttiva 2006/12/UE rinnovata ovvero ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72.
3
Per meglio comprendere i principi rinnovati dalla direttiva 2010/45/UE occorre ricordare brevemente come era strutturato il Capo 3 del Titolo IX della direttiva 2006/112/
UE: CAPO 3 titolato “La fatturazione”
SEZIONE I
Definizione (di fatturazione)
Art. 217
SEZIONE II
Nozione di fattura
Art. da 218 a 219
SEZIONE III Emissione delle fatture
Art. da 220 a 225
SEZIONE IV Contenuto delle fatture
Art. da 226 a 231
SEZIONE V Trasmissione per via elettronica
Art. da 232 a 237
SEZIONE VI Semplificazioni
Art. da 238 a 240
4
È appena il caso di commentare che un tale obbligo di riconoscimento - e accettazione da parte del destinatario - anche della fattura cartacea non è previsto né ora né prima
dell’intervento della Direttiva 2010/45 perché non viene modificato il principio cartolare del documento di fattura (o ricevuta o altri simili equiparabili), già contenuto nel
secondo comma dell’art. 21 della legge IVA nazionale.
* Componente della Commissione Studi Area Fiscale dell'Ordine di Padova