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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
DIRITTO SOCIETARIO
EMANUELA DE MARCHI
Ordine di Pordenone
ASSOCIAZIONI
Sintesi sugli aspetti civilistici, fiscali e contabili della gestione amministrativa
Aspetti civilistici
L’associazione è il frutto di intenti ed idee di più persone che desiderano, metten-
dole insieme, raggiungere uno scopo. Lo scopo dell’associazione è di natura ideale
e comunque non commerciale, non sono imposti limiti al tipo di attività esercitata,
infatti l’ente di tipo associativo può svolgere anche attività di natura economica,
purché sia utile al solo raggiungimento dello scopo.
Elementi necessari alla costituzione di un’associazione sono:
Pluralità di persone fisiche
Un patrimonio o fondo comune
Lo scopo che la caratterizza
L’istituzione prende vita partendo dalla stesura di un contratto: contratto di asso-
ciazione. Il contratto è formato da due elementi: l’
atto costitutivo
e lo
statuto
.
L’atto costitutivo, indispensabile per la nascita dell’associazione, ha la funzione di
dar vita e denominazione alla persona giuridica; lo statuto ha lo scopo di regolare
l’ordinamento, l’amministrazione, il funzionamento dell’associazione e metterlo
per iscritto funge da base di riferimento per la gestione dell’attività associativa.
Il Codice Civile non obbliga all’atto scritto, ma il farlo torna utile al fine di pubbli-
cizzare a terzi l’esistenza stessa dell’associazione e gli scopi che hanno portato alla
sua costituzione. La forma scritta può essere un atto pubblico, una scrittura priva-
ta, o una semplice registrazione.
Gli elementi fondamentali dello statuto sono liberamente determinati dai fondatori
1
.
Il Codice Civile distingue le associazioni fra riconosciute, regolamentate dagli artt.
14 e seguenti e non riconosciute regolamentate dagli artt. 36 e seguenti. Le associa-
zioni riconosciute hanno personalità giuridica, quindi soggetti titolari di diritti e
obblighi nello svolgimento dell’attività; le associazioni non riconosciute non hanno
personalità giuridica, di conseguenza sono prive di autonomia patrimoniale, per-
tanto tutto il consiglio direttivo risponde in solido e con i beni personali di qualsiasi
impegno dell’associazione.
Disciplina fiscale
I ricavi che non hanno carattere commerciale non hanno rilievo imponibile e pertan-
to sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Entrate neutre ai fini fiscali sono:
Le quote associative, corrispondenti a quelle somme versate dai singoli
all’associazione per poterne far parte ed essere considerati “soci” dell’associazio-
ne. Tali somme vengono generalmente versate annualmente e spesso denominate
tesseramento
I contributi a titolo di liberalità da parte di enti pubblici. E’ necessario
distinguere tre ipotesi:
1. vengono comprese in questa voce tutte quelle somme che gli enti pubbli-
ci, territoriali e non, erogano non come corrispettivo di una prestazione o di un
servizio, ma semplicemente come contributo per finanziarne l’attività ritenuta di
interesse pubblico. Dato che tale contributo è destinato al proseguimento dell’atti-
vità dell’associazione, non dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4% prevista
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e non costituirà reddito imponibile.
2. contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività
aventi finalità sociali, ed esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi
e convenzionati con l’ente. Questi introiti, denominati contributi-corrispettivo,
non concorrono al reddito imponibile
3. contributi destinati a finanziare la realizzazione di un’iniziativa dell’as-
sociazione e per la quale riceva anche o solamente introiti di natura commerciale
(corrispettivi). Questi importi costituiscono reddito imponibile per l’associazione
che lo riceve, verrà quindi applicata la relativa imposta, prima a titolo d’acconto e
poi a saldo, in sede di dichiarazione dei redditi.
Contributi da parte di privati, enti o persone fisiche; quando si parla di
elargizioni da parte di privati non si parla di prestazioni corrispettive, come ad
esempio i ricavi da pubblicità, quanto di somme che il privato versa senza chiedere
in cambio all’associazione alcuna controprestazione.
Prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo specifico nei confronti
degli associati, ai sensi art. 148 del TUIR
Adempimenti di un’associazione con introiti solo istituzionali
Nel caso in cui l’associazione conseguisse solamente introiti di natura istituzionale,
non assume la veste di soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza di non essere
tenuta ad adempiere ad alcun obbligo ai fini dell’imposta sui redditi delle persone
giuridiche (IRES) ed anche ai fini IVA. Queste associazioni non presenteranno quindi
alcuna dichiarazione fiscale, a meno che non possiedano redditi da terreni, fabbricati
o di capitale. In tal caso non sarà necessario richiedere il numero di partita IVAe tenere
i registri contabili, ma l’associazione dovrà avere un proprio codice fiscale.
Qualora l’associazione abbia corrisposto compensi a dipendenti, collaboratori co-
ordinati, prestazioni occasionali, è tenuta a presentare il mod. ENC con il solo
quadro IQ per la determinazione dell’imposta IRAP, e del mod. 770 per le ritenute
d’acconto su parcelle di professionisti o prestatori d’opera occasionali.
L’ente dovrà comunque redigere un rendiconto economico e finanziario, redatto
secondo il principio della competenza, secondo le modalità liberamente scelte dal-
l’associazione, da presentare all’assemblea degli associati per l’approvazione.
Attività commerciale
Tutti i proventi diversi e non compresi fra quelli sopra elencati, sono da considerarsi
di natura commerciale e come tali, contribuiranno a formare il reddito dell’associazio-
ne
2
. Le esemplificazioni sopra descritte sono alcune delle possibilità di introiti di
natura commerciale che un’associazione può conseguire. I proventi considerati di
natura commerciale, assumono rilievo sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Regime forfetario ex Legge n. 398/1991
L’introduzione delle Legge n. 398 del 1991 ha apportato importanti novità nel
panorama normativo del terzo settore, a favore di quegli enti che, accanto all’attivi-
tà istituzionale intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.
Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte
dalla legge in esame sono:
Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
Tutte le associazioni senza scopo di lucro
e
pro-loco
(a seguito dell’intro-
duzione dell’art. 9 bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
società sportive dilettantistiche
, in qualunque forma costituite (art. 90
legge 289/2002);
associazioni bandistiche
e ai
cori amatoriali
, alle
filodrammatiche
, di
–musica e danza popolare (art. 2 comma 31 Legge n. 350 del 24/12/2003).
L’opzione deve essere esercitata presentando la richiesta entro 30 gg. dall’inizio dell’at-
tività, all’agenzia SIAE competente per territorio. Al momento poi della prima presen-
tazione della dichiarazione dei redditi, UNICO ENC, sarà necessario allegare il quadro
VO, barrando l’apposita casellina dell’opzione per il regime agevolato. Se l’associazio-
ne si trovasse in regime contabile diverso, l’opzione per questo regime forfetario si farà
con l’invio della comunicazione alla SIAE competente entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno precedente, restando l’obbligo di inserimento del quadro VO nella dichiara-
zione IVA dell’anno precedente. Questa opzione ha validità 5 anni.
Il regime forfetario prevede, oltre all’esonero dalla tenuta delle scritture contabili:
Ai fini delle imposte sui redditi, il calcolo del reddito imponibile mediante
l’applicazione del coefficiente del 3% applicato ai proventi conseguiti, al netto del-
l’IVAe con l’aggiunta delle plusvalenze patrimoniali. Per determinare la base imponi-
bile ai fini IRAP relativa all’attività commerciale, è necessario sommare al reddito
calcolato in maniera forfetaria le retribuzioni sostenute per il personale dipendente ed
i compensi spettanti ai collaboratori a progetto e ai collaboratori occasionali.
Ai fini IVA, l’applicazione dell’art 74 sesto comma, che prevede che la
detrazione dell’IVA sia forfetizzata in misura pari al 50% dell’imposta relativa alle
operazioni imponibili, ad eccezione delle prestazioni di sponsorizzazione, cessio-
ne o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per cui
essa è ridotta al 10%. Il limite massimo di proventi commerciali annui conseguiti
per poter beneficiare del regime forfetario ex Legge n. 398/1991, più volte modifi-
cato, è stato elevato a euro 250.000,00.
Ai fini fiscali, l’associazione che opta per questo regime dovrà riportare i soli
incassi di natura commerciale (fatture e corrispettivi) sul registro IVA, con un’unica
registrazione da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento,
e sempre su tale registro effettuare le liquidazioni trimestrali. Le pezze giustificative
dei costi delle sole operazioni commerciali, devono essere progressivamente nume-
rate e conservate fino alla scadenza del periodo di accertamento, 5 anni più l’anno
in corso, senza l’obbligo di annotazione nelle scritture contabili.
Le liquidazioni periodiche IVAseguono la normale regola del 16° giorno del 2° mese
successivo alla chiusura del trimestre (16 maggio, 16 agosto,16 novembre, 16 feb-
braio dell’anno successivo). Trattandosi di forfetizzazione dell’IVA incassata, le
liquidazioni risulteranno sempre a debito, non è dovuto l’interesse dell’1% previ-
sto per i trimestrali per opzione.
Il regime della Legge 398 non prevede l’obbligo della dichiarazione annuale IVA e
quindi neanche della dichiarazione annuale dei dati IVA.
Mod. EAS
Gli enti associativi di natura privata con o senza personalità giuridica sono tenuti
alla compilazione e alla presentazione del c.d. Modello EAS, al fine di poter
continuare a fruire dei benefici di legge, come la non imponibilità dei corrispettivi,
delle quote e dei contributi. Con tale modello vengono comunicati all’Agenzia delle
Entrate dati che indicano se l’associazione è in possesso dei requisiti qualificanti
previsti dalla normativa tributaria, oltre ad altri dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il mod. EAS va presentato in forma telematica diretta o mediante intermediari
abilitati, entro 60 giorni dalla costituzione, e successivamente entro il 31 marzo
dell’anno successivo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati.
Non c’è obbligo di presentazione se i dati variati siano già stati comunicati al-
l’Agenzia delle Entrate con mod. AA7/10, per chi possiede partita IVA o mod.
AA5/6 per chi possiede solo il codice fiscale, e neppure per variazione dei soli dati
relativi agli importi. Il modello prevede una forma semplificata per le associazioni
iscritte come “Associazioni di Promozione Sociale”.
1
E’ tuttavia opportuno che contenga quanto meno: denominazione dell’associazione, oggetto sociale di natura extraeconomica, eventuali categorie di associati, indicazione del
patrimonio e delle entrate, durata dell’esercizio sociale, requisiti per l’ammissione o l’esclusione del socio, regole di comportamento degli associati, modalità di convocazione,
costituzione, validità, competenze e modalità di voto delle assemblee, individuazione del consiglio direttivo e delle cariche sociali, regole sulle dimissioni e sulla sostituzione dei
consiglieri, modalità di riunione del consiglio direttivo, modalità di scioglimento dell’associazione con la previsione di come devolvere le eventuali sopravvenienze attive,
specifica indicazione di assenza di finalità lucrative
2
Ad esempio: Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, Organizzazione di gite e viaggi, Organizzazione di manifestazioni con ingresso a
pagamento, Organizzazione di feste e stand gastronomici, Pubblicità commerciale, Prestazioni di servizi a non soci.