Page 17 - CV_215

Basic HTML Version

NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
17
IL COMMERCIALISTA VENETO
riduzione del costo di finanziamento: i
minibond
potrebbero consentire sia di mi-
gliorare e rafforzare la propria posizione nel rapporto con le banche, sia di raggiun-
gere orizzonti di finanziamento più lunghi e profili di rimborso difficilmente ottenibili
con il credito bancario. A differenza delle tradizionali strutture di finanziamento
bancario, l’emissione obbligazionaria consentirebbe la restituzione dell’intero capi-
tale a scadenza, che per un
bond high yield
può essere collocata in area 5/7 anni.
D’altro canto non possono essere trascurati i costi dell’operazione e, in particolare,
l’incidenza che possono avere i costi fissi di strutturazione del
bond
.
Le effettive possibilità di sviluppo del mercato dei
minibond
dipenderanno da quali
saranno gli sviluppi sia dal lato della domanda che dell’offerta. Un impulso al
mercato dei
minibond
potrebbe passare dall’unione di più imprese operanti in un
determinato territorio o settore industriale che, aggregando le singole esigenze di
finanziamento, riuscirebbero a presentarsi al mercato con un unico
bond
di importo
tale da essere più appetibile per gli investitori.
Sul fronte della domanda la nascita di fondi chiusi specializzati nell’investimento in
minibond
potrebbe avere un ruolo primario assicurando, anche con un investimen-
to minimo, un’esposizione diversificata al settore ed un’adeguata gestione del ri-
schio. Ad esempio, soggetti interessati a questo tipo d’investimento potrebbero
essere le fondazioni bancarie.
Non solo
minibond
e cambiali finanziarie: i
project bond
Hi-tech, ambiente ed energia
sono i tre motori dello sviluppo italiano secondo il
Presidente del Consiglio Letta. Il problema, come sempre, sta nel reperire le risorse
per finanziare gli investimenti nelle indispensabili attività di ricerca e sviluppo,e
senza incidere eccessivamente sul già difficile stato del budget pubblico. La soluzione
prospettata dal premier sta in uno strumento caro all’Unione Europea e già sperimen-
tato con successo dalla Banca europea degli investimenti (Bei): i
project bond.
Si tratta di uno strumento particolarmente adatto a coinvolgere capitali privati nel
finanziamento di opere infrastrutturali, soprattutto in una fase storica in cui le
tradizionali fonti di finanziamento (i bilanci statali e il credito bancario) non sono in
grado di assicurare le risorse necessarie. I
project bond
, nell’intenzione del legisla-
tore, vogliono essere un importante strumento per attrarre investimenti in opera-
zioni di finanza di progetto e, di conseguenza, per finanziare la realizzazione delle
rispettive opere, aggiungendosi (e non sostituendosi) ai finanziamenti bancari e ai
contributi di natura pubblica (cioè alle altre modalità classiche di finanziamento di
opere infrastrutturali).
Ma di che cosa si tratta, e come funzionano? Il meccanismo è simile a quello delle
obbligazioni tradizionali, con delle differenze significative in termini di finalità e
vantaggi fiscali. I
project bond
sono a tutti gli effetti dei
titoli di debito
con
scadenza di
medio-lungo termine
, volti ad attrarre capitali privati per finanziare
progetti specifici. Sono utilizzati in Europa prevalentemente per promuovere lo svilup-
po delle opere di interesse e di utilità nazionale. In Italia sono disciplinati dalle Leggi 27,
134 e 221 del 2012 e possono essere emessi soltanto da società coinvolte nella realizza-
zione di infrastrutture stradali, reti di telecomunicazione, reti elettriche e di trasporto del
gas e altri
servizi di rilevanza pubblica
. A livello internazionale esistono due tipi
principali di
project bond
: i titoli
greenfield
, la cui raccolta va a finanziare la realizzazio-
ne di opere in fase di realizzazione, e i
brownfield
, destinati invece a rifinanziare il debito
di opere già in esercizio, esclusi per ora dalla legislazione italiana.
Questi strumenti presentano diversi vantaggi: permettono agli emittenti di ottene-
re liquidità per avviare progetti altrimenti bloccati o rallentati per l’assenza di
fondi, anche quando non sono possibili altre strade quali l’emissione di azioni e il
ricorso alla leva finanziaria tradizionale. Per i sottoscrittori c’è il vantaggio di una
tassazione agevolata
sulle rendite finanziarie, ferma al 12,5% (come i titoli di
Stato pubblici, e ben inferiore al 20% di azioni e obbligazioni tradizionali). I titoli,
inoltre, possono essere garantiti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Sace, aumen-
tando la sicurezza degli investimenti.
I
project bond
permettono di finanziare la realizzazione del progetto fin dalla fase
di costruzione dell’opera, la più rischiosa per gli investitori stante l’assenza di
flussi di cassa. Per evitare che il rischio della fase di costruzione possa costituire un
ostacolo all’emissione di tali strumenti, il decreto 7 agosto 2012, emanato in attua-
zione dell’Articolo 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha
previsto la prestazione di una garanzia (wrap) da parte del sistema finanziario,
delle fondazioni (ivi incluse quelle a partecipazione pubblica) e dei fondi privati, di
tal che il rischio di costruzione non sarà assunto interamente da parte dei sottoscrittori
delle obbligazioni e dei titoli di debito e sia assicurata maggiore trasparenza alle
operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli in considerazione
della specificità degli stessi.
Possono emettere
project bond
i seguenti soggetti:
società di progetto (S.p.A. o S.r.l., anche consortili)
società titolari di contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la
progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o
di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di privati di tali prestazioni
società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, società titolari delle autorizzazio-
ni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell’energia elettrica
società titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dei ter-
minali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse;
società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunica-
zione elettronica ;
società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di
reti di telecomunicazioni pubbliche.
La sottoscrizione dei
project bond
è riservata agli investitori qualificati, per tali
intendendosi:
il cliente professionale privato (che possieda l’esperienza, le conoscenze e
la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in
materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume);
il cliente professionale pubblico (il Governo della Repubblica, la Banca
d’Italia e, su richiesta ed a condizione che soddisfino specifici requisiti, le Regioni,
le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province,
le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali.
Oltre che per i nuovi progetti o per i nuovi servizi di pubblica utilità in settori
strategici, i
project bond
possono essere emessi altresì per rifinanziare il debito
precedentemente contratto per la realizzazione di un’infrastruttura o di un’opera
connessa ad un servizio di pubblica utilità, così consentendo anche a progetti già
avviati di godere di tale strumento di finanziamento
.
Con riferimento ai progetti
greenfield
, le garanzie potranno essere rilasciate per una
durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell’infra-
struttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata a regime
degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei
project bond
garantiti; mentre per quanto
concerne i progetti
brownfield
, tali garanzie potranno essere rilasciate anche nel
periodo successivo all’avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con
le previsioni del piano economico finanziario vigente.
Le garanzie potranno essere prestate dai seguenti soggetti:
banche italiane e comunitarie, nonché banche extracomunitarie autorizzate
ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale;
intermediari finanziari iscritti nell’albo;
imprese di assicurazione;
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
SACE S.p.A.;
Banca Europea degli Investimenti.
Ai fini del rilascio delle garanzie
, sarà necessario procedere ad una valutazione
del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico
finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera,
anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il
rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può
essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a
termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza
dell’emittente o assoggettamento dell’emittente a procedura concorsuale. In caso di
sua escussione, il garante provvederà all’adempimento nei confronti dei soggetti
garantiti, nei limiti dell’importo massimo garantito..
Al fine di incentivarne l’impiego e la diffusione, i
project bond
godono dell’applica-
zione della ritenuta ridotta del 12,5% (anziché del 20%) sugli interessi corrisposti
ai sottoscrittori, ovvero esenzione da imposizione per determinati soggetti (es.
sottoscrittori non residenti c.d.
white-list
). Rimangono, invece, esclusi dal regime
agevolato di tassazione gli eventuali ulteriori redditi di natura finanziaria derivanti
dalla sottoscrizione, dalla cessione o dal rimborso di
project bond
. Tra le altre
agevolazioni, i
project bond
beneficiano della non applicazione dei limiti alla dedu-
zione previsti dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in
relazione ai relativi interessi, con conseguente assoggettamento di tali componenti
negativi di reddito alle norme “generali” che presiedono alla determinazione del
reddito d’impresa.
Per i
project bond
vige l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sulle garanzie prestate in relazione alle emissioni dei
project bond
, e
su relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni.
Il descritto regime fiscale si applica ai
project bond
emessi nei tre anni successivi
all’entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e rimane applicabile per
tutta la durata del prestito obbligazionario.
Se fino ad oggi gli strumenti di finanziamento per le imprese,
project bond minibond
e le cambiali finanziarie, possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati,
presto lo scenario potrebbe cambiare. E’ stata infatti presentata in parlamento una
proposta di legge sui
microbond
, innovatissimo strumento per l’approvvigionamen-
to di liquidità, che potrebbe essere emesso non solo da parte delle medie e piccole
aziende, ma anche da quelle piccolissime, e sottoscrivibile anche dalla clientela
retail
.
Allo studio in Parlamento il lancio dei
microbond
, con tagli ben più piccoli rispetto
a quelli degli altri strumenti di finanziamento, che per ora sono in media pari a 3
milioni di euro, sottoscrivibile anche dalla clientela
retail
, consentirebbe di tampo-
nare il flusso di liquidità che dalle famiglie italiane si dirige all’estero.
I
microbond
potrebbero essere la soluzione che riallinea l’Italia con le economie più
avanzate e soprattutto potrebbero far affluire liquidità alle imprese di piccole
dimensioni.
Datemi un
project bond
SEGUE DA PAGINA 16