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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
DIEGO UBER
Ordine di Trento e Rovereto
Aspetti giuslavoristici e fiscali
delle prestazioni occasionali
D
ATO IL CRESCENTE interesse e
ricorso alle prestazioni occasiona-
li nello svolgimento di attività ri-
servate
1
e considerato il riscontro
dell’improprio utilizzo di questa
fattispecie giuslavoristica, pare opportuno sof-
fermarsi per alcuni chiarimenti.
Prestazione occasionale: definizione
Ad oggi non esiste una definizione univoca di
“prestazione occasionale”. Agenzia delle Entra-
te, Ministero del Lavoro e enti previdenziali con-
siderano elementi diversi per caratterizzare e trat-
tare questo tipo di prestazione.
Dal punto di vista fiscale, le attività di lavoro
autonomo sono occasionali quando non rientra-
no nell’esercizio dell’arte o della professione o
nel rapporto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa eventualmente svolto dallo stesso sog-
getto. Le attività di lavoro autonomo svolte in
modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo
non professionale, senza vincolo di
subordinazione e senza organizzazione di mezzi,
rientrano nella categoria dei redditi diversi (art.
67, comma 1, lettera l) del D.P.R. 917/1986).
La riforma Biagi, che ha modificato il mercato del
lavoro, ha evidenziato delle distinzioni nell’am-
bito delle attività “occasionali”, che agli effetti
fiscali rientrano comunque tra i redditi diversi
(D. Lgs. 276/2003, art. 61, comma 2). In particola-
re, si distingue tra:
-
prestazioni occasionali
“intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell’anno
solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel me-
desimo anno solare sia superiore a 5 mila euro,
nel qual caso trovano applicazione le disposi-
zioni contenute nel presente capo
[ovvero, la-
voro a progetto].”;
-
lavoro autonomo occasionale
in senso
stretto, che prescinde da limiti riguardanti la du-
rata o da soglie di compensi, essendo caratteriz-
zato dall’assenza di coordinamento con il com-
mittente e di continuità delle prestazioni.
Tali prestazioni, poiché mancanti dei caratteri di
abitualità e professionalità, sono considerate fuo-
ri dal campo IVA per carenza del presupposto
soggettivo (R.M. n. 550975del 21novembre 1989).
Per l’INPS, i compensi percepiti attraverso pre-
stazioni occasionali sono soggetti a
contribuzione solo se di valore annuale comples-
sivo pari o superiore a 5.000 euro. In particolare,
la normativa in vigore stabilisce che:
1) il soggetto non è tenuto ad iscriversi all’INPS
(gestione separata dei lavoratori parasubordinati)
se con uno o più rapporti, a prescindere dalla
loro durata, consegue un reddito annuale fino a
5.000 euro;
2) se questa soglia viene superata, i versamenti
vanno fatti solo sulla parte eccedente, in quanto
l’importo di 5.000 euro costituisce una vera e pro-
pria franchigia.
L’obbligo contributivo scatta, quindi, solo se ri-
corre questa seconda ipotesi. In questo caso il
lavoratore deve informare il committente, che a
sua volta provvederà al versamento del contri-
buto con le stesse modalità previste per i colla-
boratori. Ciò significa, in altri termini, che sul com-
penso corrisposto applicherà, per la parte ecce-
dente i 5.000 euro, l’aliquota vigente di cui 2/3
sono a suo carico e un 1/3 a carico del lavoratore.
Vale la pena ricordare che secondo l’INPS (Cir-
colare 103/2004) la prestazione si può considera-
re occasionale se è di tipo episodico e svolta con
lavoro prevalentemente proprio senza alcun co-
ordinamento da parte del committente. In caso di
accertamento ispettivo saranno guardate perciò
con sospetto le prestazioni che non rispondono
a pieno a tali caratteristiche e il cui importo sia
anche di poco inferiore ai 5.000 euro. Un elemen-
to, quest’ultimo, che può indurre a ritenere che le
parti abbiano definito formalmente come occa-
sionale una prestazione lavorativa di diversa na-
tura al solo scopo di eludere l’obbligo contribu-
tivo. Nell’ipotesi di riscontro della violazione, il
lavoratore sarà tenuto a versare all’INPS i contri-
buti non versati, oltre naturalmente agli interessi
di mora e le relative sanzioni.
Lavoro autonomo e prestazioni occasionali
Alla luce della riforma Biagi, D.Lgs. 276/2003, ar-
ticolo 61, è possibile svolgere rapporti occasio-
nali di lavoro autonomo che per loro natura si
caratterizzano per lo svolgimento di un’attività
nella completa autonomia circa il tempo e il modo
della prestazione e a mera esecuzione istantanea,
e cioè per un fatto contingente, eventuale ed
episodico. Deve trattarsi, quindi, di un rapporto
il cui interesse delle parti si esaurisce al
raggiungimento del risultato stabilito. Sono quin-
di prestazioni di lavoro autonomo occasionale
quelle a «esecuzione istantanea» del tutto «sin-
golari ed episodiche» non riconducibili a uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro.
In pratica, l’obbligo di risultato - presente anche
nelle collaborazioni a progetto (in quanto si trat-
ta sempre di contratti di opera) - è, in questo
caso, l’oggetto della prestazione e pertanto nel
contratto deve mancare l’indicazione della dura-
ta del rapporto, ma può sussistere un termine per
l’ultimazione della prestazione. Conseguentemen-
te, è lecita l’instaurazione di rapporti di lavoro
autonomo occasionale anche per rapporti infe-
riori e/o superiori sia economicamente che
temporalmente ai limiti previsti dall’articolo 61,
comma 2, del D. Lgs. 276/2003 (30 giorni e 5.000
euro) senza che per questo venga modificata la
natura del rapporto.
Per avere una prestazione di lavoro autonomo
occasionale è però necessario che la stessa sia
resa da un soggetto che abitualmente non svol-
ge altra attività di lavoro autonomo e che non
sussistano i requisiti della continuità e della col-
laborazione con il committente.
Dal punto di vista fiscale, i proventi di attività
occasionali di lavoro autonomo, in conseguenza
dell’assenza del requisito dell’abitualità, della
continuità della prestazione svolta, nonché del-
l’organizzazione finalizzata allo svolgimento del-
la stessa, rientrano tra i redditi “diversi” indivi-
duati nell’articolo 67, lettera l) del TUIR. In meri-
to all’individuazione dell’imponibile fiscale dei
redditi occasionali di lavoro autonomo, il suc-
cessivo articolo 71 del TUIR prevede che lo stes-
so sia costituito dall’ammontare del reddito per-
cepito nel periodo d’imposta, al netto delle spe-
se specificatamente inerenti alla sua produzione.
Operativamente, il reddito di lavoro autonomo
occasionale, se corrisposto da un committente
sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione
è soggetto ad una ritenuta d’acconto del 20% (ex
articolo 25 D.P.R. 600/73) e deve essere dichiara-
to nel quadro RL del modello Unico.
In tema di lavoro autonomo occasionale è però
singolare il caso di una prestazione svolta da un
soggetto che non possiede, o non possiede più,
partita IVA pur essendo iscritto in registri e/o
elenchi di esperti (ad esempio Elenco degli esperti
del Tribunale)
2
. Teoricamente, nulla sembra op-
porsi alla possibilità di svolgere di tanto in tanto
alcuni incarichi, di durata non superiore ai 30 gior-
ni per lo stesso committente, tenendo conto che
qualora superi il reddito annuo di 5.000 euro scatta
l’obbligo contributivo nei confronti dell’ INPS.
Tuttavia, non si può tacere il fatto che l’Agenzia
delle Entrate potrebbe sostenere che l’iscrizione
1
Il riscontro è più netto per alcune categorie professionali, ad esempio le professioni tecniche.
2
Ad esclusione degli albi professionali, la cui trattazione è oggetto del paragrafo successivo.
3
Il concetto di “abitualità” della prestazione professionale degli iscritti in albi e/o elenchi viene trattato nel paragrafo successivo.
SEGUE A PAGINA 13