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NUMERO 216 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
dell’organo comune, comporta i seguenti obblighi
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:
a) redigere, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, in caso di attività
commerciale della rete, una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compa-
tibili, le disposizioni relative al bilancio delle Società per azioni;
b) depositare questa sorta di bilancio presso l’ufficio del Registro delle Imprese del
luogo dove la rete ha sede.
Si vuole inoltre sottolineare che entrambi questi obblighi, interpretando la norma in
termini letterali, sono indipendenti dalla soggettività giuridica della rete: infatti la
scelta della modalità di rendicontazione dipende dall’impostazione della stessa
(presenza di fondo patrimoniale e soggetto esecutore) e non dalla sua configurazio-
ne (con o senza soggettività giuridica).
4. FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ
DEI PARTECIPANTI ALLA RETEVERSOTERZI
Dal punto di vista pratico, risulta interessante analizzare – nel caso dell’esistenza
di un fondo patrimoniale -
quale sia l’effettiva esposizione e responsabilità dei
membri della rete nei confronti dei terzi.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dalle norme del Codice Civile applicabili al
fondo
consortile
12
.
L’art. 2614 c.c.
prevede che i contributi dei consorziati - ed i beni acquista-
ti con questi contributi - costituiscono il fondo consortile; per la durata del consorzio i
consorziati non possono inoltre chiedere la divisione del fondo, ed i creditori particolari
dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Il secondo comma dell’
art. 2615 c.c.,
che tratta della responsabilità verso i terzi del
consorzio, precisa che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per
conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi, solidalmente con il fondo
consortile. In caso d’insolvenza, nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente
si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote
13
.
La normativa sulle reti
(art.3, comma 4 ter, punto 2 del D.L. 10 febbraio 2009 n.5:
“(…) I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”)
integra le disposizioni appena citate: i terzi non possono quindi rivalersi sul patri-
monio delle imprese aderenti, quando le obbligazioni sono sottoscritte dall’organo
comune, in attuazione del programma di rete.
Bisogna però porre attenzione
nel caso di
reti che acquistano la “soggettività
giuridica”:
secondo quanto affermato nel capoverso precedente, le imprese ade-
renti, che godono di una limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte
dalla rete, risulterebbero in qualche modo in posizione vantaggiosa rispetto ai
titolari di una quota in una società di persone, parimenti dotata della medesima
“soggettività giuridica”. E, mancando una precisazione normativa specifica, tale
posizione potrebbe essere sindacabile in caso di controversia (es: un fornitore che
agisce per recuperare il proprio credito insoddisfatto nei confronti di un impresa
implicata in una commessa acquisita dalla rete). La legge sul contratto di rete parla
di “soggettività giuridica” - e non di “personalità giuridica”, tipica delle società di
capitali, ove i relativi soci non rispondono per le obbligazioni da esse assunte.
In tal caso, le imprese aderenti
potrebbero
dover rispondere solidalmente per even-
tuali obbligazioni - non interamente o parzialmente soddisfatte - contratte da una di
esse nell’ambito della attività di rete. Ciò, ripetiamo, anche se il comma 4 ter in
precedenza citato - stabilisce che “i terzi possono far valere i loro diritti esclusiva-
mente sul fondo comune”. Bisognerà quindi verificare, in caso di controversie,
come i giudici decideranno sulla effettiva limitazione di responsabilità riconosciuta
dalla disciplina della rete alle imprese ad essa partecipanti.
In questo contesto sorge un’altra questione.
Per i terzi che entrano in contatto
con la rete, può essere difficile capire se un atto effettuato da un soggetto esecutore,
sia attribuibile:
a)
alla rete,
con la conseguenza che i terzi potranno rivalersi sul solo fondo
patrimoniale, oppure
b)
alla normale attività del soggetto esecutore,
con la conseguenza che i terzi
si potranno rivalere sul patrimonio di quest’ultimo - visto che l’esistenza della rete,
in assenza di soggettività giuridica, potrebbe essere ignota ai terzi.
Per questi ultimi, la disposizione, che limita la responsabilità di chi opera per la rete
al solo valore del fondo patrimoniale, potrebbe costituire un ostacolo al normale
svolgimento degli affari: sarebbe difficile per i terzi indagare se l’obbligazione verso
essi contratta ricada o meno:
a)
su chi l’ha attivata
- come era lecito attendersi - oppure
b)
sul fondo patrimoniale di una rete
- di cui sarebbe normale ignorare l’esi-
stenza - e per il quale non è neppure prevista una misura minima legale di
capitalizzazione. In conclusione, allo stato attuale si può solo concludere che solo
la giurisprudenza potrà stabilire l’effettiva validità delle disposizioni in parola
14
.
5. COSTI EDUTILI DELLARETE: CRITERI DIATTRIBUZIONE
Nel paragrafo 3 della circolare 20/E l’Agenzia delle Entrate esplicita chiaramente
che, nel caso di una
rete-contratto
ove l’organo comune operi
con rappresentanza
,
i costi ed i ricavi sono attribuiti direttamente ai retisti
15
.
Nel caso opposto -
rete-soggetto e rete-contratto senza rappresentanza
– la ripar-
tizione dei costi e dei ricavi avviene mediante “ribaltamento” degli stessi ai parteci-
panti da parte dell’organo comune; e
nel caso della rete-contratto
, ove detto organo
non esista, da parte della singola impresa che li ha sostenuti
16
.
Il fatto che il quadro normativo civilistico e fiscale attuale non indichi alcun criterio
con il quale debba avvenire tale “ribaltamento” permette quindi a dette tipologie di
reti un certo grado di libertà rispetto alla disciplina delle società di capitali.
Tuttavia, si ritiene necessario che all’interno del contratto di rete debba essere
indicato un criterio sostanziale di ripartizione dei costi e dei ricavi, rinviando poi ad
una ulteriore scrittura privata l’esplicitazione dei dettagli.
Di seguito un esempio:
a)
Clausola nel contratto di rete
ARTICOLO 7 Fondo Patrimoniale e obbligazioni della rete
(…) Le perdite e gli utili verranno determinati in base ai seguenti parametri sostan-
ziali, meglio dettagliati in apposito regolamento interno, redatto con apposita scrit-
tura privata: contributo in termini di fatturato, che ogni singolo partecipante ap-
porta all’attività della rete.
b)
Scrittura privata redatta per una rete-soggetto, dotata di fondo
patrimoniale ed organo comune
SCRITTURA PRIVATA PER DISCIPLINARE LA RIPARTIZIONE DI COSTI,
UTILI E PERDITE TRA I PARTECIPANTI DELLA RETE DI IMPRESA
“ZETA”:
In data 2 maggio 2013, i qui presenti:
Mario Rossi
, per la società
Alfa
;
Luigi Verdi
, per la società
Beta
;
Carlo Bianchi
, , per la società
Gamma
;
intendono disciplinare – con scrittura privata – la modalità di calcolo per la ripar-
tizione degli utili e delle perdite in capo alla costituita rete di impresa “ZETA” (vedi
atto notarile del 7 aprile 2013 – ed in particolare l’articolo 7 “Fondo Patrimoniale
e obbligazioni della rete “– autenticato presso il Notaio Neri nella medesima data).
1) Modalità di calcolo del “prezzo” di acquisizione del servizio/fornitura
pagato dalla rete “ZETA” ai fornitori e di vendita della rete al cliente
Sono previste due tipologie di forniture da parte dei fornitori. I fornitori possono
essere sia i partecipanti alla rete oppure degli esterni.
FORNITURA ALLA RETE MODALITÀ DI CALCOLO DEL “COSTO”
DI ACQUISTO SOSTENUTO DALLA RETE
Fornitura
di un prodotto Costo di produzione* (se partecipante alla rete),
finito o di un semilavorato ricaricato indicativamente verso la Rete del 30%
O IN ALTERNATIVA
Costo di acquisto (se fornitore esterno)
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Cfr. art.3, comma 4 ter, numero 3) del D.L. 10 febbraio 2009 n.5
12
Sull’argomento cfr. in questa Rivista G. Rossi
La responsabilità patrimoniale nei consorzi con attività esterna,
nell’inserto
Scritti in memoria di Giulio Partesotti
de Il
Commercialista Veneto, n.160 – Lug / Ago 2004
13
Cfr. art.3, comma 4 ter, numero 2) del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5
14
Sull’argomento cfr. la Nota Operativa 11/13 della Fondazione Accademia Romana di ragioneria “Giorgio Di Giuliomaria” www.accademiaromanaragioneria.it
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Cfr. par. 3 Circ. AE 20/E del 18 giugno 2013 “(…) conseguentemente, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune
incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o piu parti di esso - che agisce in veste di mandatario
con rappresentanza
dei contraenti - produce effetti giuridici
direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la
diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce
nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune.
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Cfr. par. 2 Circ. AE 20/E del 18 giugno 2013 “(…) La rete-soggetto costituisce, infatti, una organizzazione non appartenente ad altri soggetti, nei confronti della quale il
presupposto di imposta si verifica in maniera unitaria e autonoma.”. Par. 3 “ (…) Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’”impresa capofila”
— che operano senza rappresentanza - non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. In tale ipotesi, infatti, qualora
trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto
dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla
formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di
un organo comune dotato di poteri di rappresentanza.
SEGUE A PAGINA 11
Reti d'impresa
: circolare
20/E/13 dell'Agenzia delle Entrate
SEGUE DA PAGINA 9
(*)
Il costo di produzione
comprende in linea di principio i costi comunemente definiti “industriali”, fissi e variabili
VENDITA AL CLIENTE MODALITÀDI CALCOLODELPREZZO
FINALE
DIVENDITAPRATICATOALCLIENTEFINALE
Fornitura e posa in opera
Costo di acquisto ricaricato
di un prodotto
indicativamente dalla Rete a partire dal 25%
Quota parte dell’ammontare del margine
verrà accantonata e destinata prioritariamente a coprire tutte le spese di struttura
della rete, quantificate in modo definitivo nel bilancio da presentarsi entro due mesi dall’inizio dell’esercizio successivo.
2) Spese di struttura della rete
Le spese annue di “struttura” della rete
non coperte dal margine di cui sopra
saranno ripartite tra i partecipanti in base alla relativa quota di partecipazione alla
rete. La
quota mensile
prevista per ogni partecipante sarà stabilita dall’Organo
Comune sulla base del budget.
3) Ripartizione utili e perdite della rete