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NUMERO 215 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
il gruppo opera, per l’adozione di operazioni infragruppo nel rispetto del
valor normale
5
.
La verifica dell’Amministrazione Finanziaria può portare alla conclusione
della idoneità della documentazione autorizzando, tuttavia, gli accertatori a
contestarne, sulla base della stessa, eventuali errori e/o omissioni di carat-
tere formale o logico tali da disconoscere i prezzi di trasferimento impostati
dal contribuente. Possono quindi sussistere
contemporaneamente
le con-
dizioni di “idonea documentazione” e di presunta richiesta di recupero di
gettito tributario, laddove la sussistenza della prima circostanza garanti-
rebbe la
penalty protection
(i.e.: disapplicazione delle sanzioni). In so-
stanza la documentazione deve rispondere ad idoneità sotto un profilo
sia formale con riferimento alle disposizioni del Provvedimento e della
circ. n. 58/E sia sotto un profilo sostanziale e contenutistico nel senso
sopra illustrato.
A margine di tali note occorre evidenziare come si rileva che la “
buona
fede
” del contribuente che si è attivato, in modo trasparente e quanto più
completo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, appare elemento
non sufficiente ai fini sanzionatori in quanto è fondamentale la sussistenza
del
requisito oggettivo
dell’attitudine del mezzo (set documentale) a rag-
giungere lo scopo (idoneità)
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.
Premesso tale complesso meccanismo probatorio e documentale e data per
assodata la complessità della materia nonché la delicatezza delle questioni
coinvolte, tanto più ai fini di potenziali aspetti accertativi, appare,
de pla-
no
, evidente constatare come tutto il contesto rappresentato sia inevitabil-
mente connotato,
ab origine
, da una notevole “
discrezionalità”
sia in
sede interpretativa sia in sede applicativa, caratteristiche queste che po-
trebbero caratterizzare
(rectius, condizionare ?),
sin dall’inizio, l’esame da
parte dell’Amministrazione Finanziaria del set documentale predisposto.
Documentazione 
nazionale / Countryfile
La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alle società e deve essere articolata 
nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi
Descrizione generale della 
società:
storia, evoluzione recente e 
lineamenti generali dei 
mercati di riferimento
Settori in cui 
opera la Società
Struttura 
operativa della 
Società
Strategie  generali perseguite 
dall’impresa ed eventuali mutamenti 
rispetto al periodo d’imposta 
precedente
Operazioni infragruppo:
accordi per la ripartizione di costi 
o “CCA” a cui l’impresa partecipa
Operazioni infragruppo:
cessioni di beni materiali o 
immateriali, prestazioni di 
servizi, prestazioni di servizi 
finanziari
ALLEGATO 1
Diagramma di flusso 
destinato a descrivere i 
flussi delle operazioni
ALLEGATO 2
Copia dei contratti scritti in 
base ai quali le operazioni 
di cui ai capitoli 5 e 6  sono 
regolate (operazioni 
infragruppo)
P
La documentazione nazionale
Corrò Lepscky Associati dottori commercialisti
20
5.1 Società
5.2 Settori
5.3 Struttura
5.4 Strategie
5.5 Operazioni                                                  
infragruppo
1
3
2
4
5
6
Fatte queste riflessioni, l’organizzazione del set appare sufficientemente
ben descritta nella prassi citata e, sia pur con mero valore sintetico, si è
ritenuto sintetizzarne il contenuto nella tabella in pagina allegata per una
veloce comprensione pratica della sua composizione.
Giusto per completezza informativa
, come evidenziato nella prassi - la
circolare n. 58/E ed il Provvedimento dirigenziale -, viene precisato che la
documentazione va redatta in lingua italiana, tuttavia, nell’ipotesi di
masterfile relativo alla holding di un gruppo, la documentazione può essere
redatta in lingua inglese. Da un punto di vista formale secondo le istruzio-
ni, il set documentale deve essere siglato in ogni pagina dal legale rappre-
sentante e firmato in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticato
mediante firma elettronica con data certa che rispetti il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi di riferimento del periodo. La documen-
tazione dovrebbe essere presentabile agli accertatori in formato elettroni-
co; in ogni modo, l’esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiu-
dica l’applicazione dell’art. 1, comma 2 ter D. Lgs. 471/1997 alla condizione
che, in un termine congruo, sia consegnato il set in formato elettronico agli
incaricati dell’attività di controllo.
Concludendo, l’azione dell’Amministrazione Finanziaria mira
all’individuazione di base imponibile sottratta da azioni non conformi in
tema di prezzi di trasferimento. La normativa in materia si colloca nel TUIR
nel solco dell’identificazione della
base imponibile
e non della
normativa
,
in senso stretto,
antielusiva
, trattandosi di materia che attiene alla
regolamentazione della base imponibile. Questo significa che nella ricerca
del “valor normale”, ovvero nella sua verifica in caso di presenza di set
documentale, l’azione di accertamento dell’Amministrazione mai sarà su rilie-
vi di natura contabile, essendo, per sua natura, come spero di aver fatto
intuire, tutta l’azione accertativa basabile su dati, informazioni, documenti,
elaborati, comunicazioni interne aziendali (annoto, in velocità, la criticità e
profondità degli esami condotti sulle emails interne archiviate nei data base
aziendali ai fini dell’acquisizione di prove), data-base, benchmarks recuperabili
in modo “
esterno
” rispetto all’impianto strettamente contabile societario.
SEGUE DA PAGINA 5
SEGUE A PAGINA 7
5
Esula quindi da questa trattazione l’analisi della casistica della documentazione che contenga informazioni incomplete o non veritiere; per altro, eventuali omissioni e/o incompletezze
parziali sono accettabili se non suscettibili di compromettere l’analisi complessiva del modello non pregiudicando l’applicazione del art. 1, co. 2 ter D.Lgs. n. 471/97.
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Sotto il profilo sistematico, nell’ambito della materia tributaria, l’elemento psicologico è irrilevante; tuttavia, in termini generali, l’art. 8 del D. Lgs. 546/92 dispone che il
giudice tributario possa disapplicare le sanzioni non penali in caso di “…obiettive condizioni di incertezza”. Anche in tema di transfer price, quindi, l’aspetto psicologico e la
buona fede non assumono rilievo ai fini della non applicazione delle sanzioni.
I prezzi
di trasferimento