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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
Il privilegio professionale
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do autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in
giudizio in persona dei componenti che ne hanno la rappresentanza
legale
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.
2.1 Sentenze dei Tribunali di Padova e di Treviso
Alcune sentenze delle Tribunale di Padova e di Treviso attestano un
orientamento conforme alle pronunce della Cassazione sopra esposte e
citate nelle note. Nella lettura congiunta di tali sentenze si possono indi-
viduare gli elementi che consentono (ovvero in carenza negano) il rico-
noscimento del privilegio da parte del tribunale.
Prendendo in esame la sentenza del Tribunale di Padova del 23 febbraio
2012 – nel caso di specie il privilegio non è stato riconosciuto poiché
l’opponente non aveva fornito gli elementi essenziali a dimostrazione
della spettanza del privilegio professionale e in particolare, non aveva
sufficientemente provato che il rapporto professionale,
ab origine,
si
era istaurato tra il professionista ricorrente e il cliente – è possibile
individuare alcuni degli elementi che sono stati considerati per la valu-
tazione del riconoscimento del privilegio:
§
“preavviso di fattura”
: il quale deve dare indicazione dell’attivi-
tà specificatamente svolta e, in particolare, l’emissione deve avvenire
ad opera del singolo professionista e non dallo studio associato;
§
“formulazione del mandato alle liti”
: il quale, se è conferito
congiuntamente e indifferentemente a più di un professionista, dimo-
stra l’assenza di un rapporto professionale diretto tre il singolo profes-
sionista e il cliente nel senso dinanzi precisato;
§
“statuto dell’associazione”
: mediante il quale si possono verificare
i criteri di ripartizione tra gli associati dei corrispettivi per le prestazioni rese.
Sempre secondo il tribunale di Padova - sentenza del 27 luglio 2011 -
alcuni fattori sono da considerarsi ostativi al riconoscimento del privi-
legio professionale, in particolare:
§
l’incarico
non deve limitarsi ad indicare il “
professionista di
riferimento
”, in quanto tale circostanza presuppone che l’operato pos-
sa essere svolto da un team di professionisti in base alle singole compe-
tenze specialistiche dando luogo al convincimento che la prestazione
non sia strettamente personale;
§
il mandato
non deve essere espressamente conferito allo studio
professionale bensì al singolo professionista perché quest’ultimo sia
realmente investito della legittimità ad agire.
In linea con l’analisi giurisprudenziale suesposta si è parimenti espres-
so anche il Tribunale di Treviso che, sia nella sentenza n. 117/11 che
nella n. 144-1/11, ha negato il privilegio richiesto in forza del principio di
tassatività che regola la materia dei privilegi. Infatti, i giudici sottoli-
neano che il credito tutelato con privilegio è solo quello relativo al
lavoro “
oggettivamente e soggettivamente professionale
”; pertanto, se
agisce lo studio deve presumersi che il credito sia chirografario, poiché si
suppone la non personalità della prestazione, salvo prova contraria.
2.2 Interpretazione estensiva della Cassazione
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17207
dell’ 11 luglio 2013, sembra essersi orientata verso una lettura più favo-
revole agli studi professionali associati, valorizzando un’interpretazio-
ne sostanziale dei fatti allegati e non solo una analisi meramente formale
delle fattispecie in esame – singolo professionista v/s associazione di
professionisti – invocando, a sostegno del proprio convincimento, il
rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità uma-
na, della dignità e tutela del lavoro in tutte le sue esplicazioni e forme –
art. 3 e 35 della Costituzione.
In tale pronuncia si afferma, infatti, che: “
la proposizione della doman-
da di ammissione allo stato passivo da parte dello studio professiona-
le, in quanto pone, secondo consolidato orientamento una mera pre-
sunzione d’esclusione della personalità del rapporto professionale,
resta superata e vinta in presenza di documentazione che consente
d’individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e perso-
nalmente svolte dal singolo associato di studio, e, in simile evenienza,
non può escludere ex se il riconoscimento della prelazione a quel sin-
golo personale credito
”.
La trattazione prosegue precisando che: “
e norme del codice civile
che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpreta-
zione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e
la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di
operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla for-
mulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legi-
slatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c. c., rappre-
senta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio
Quest’ultima sentenza merita rilievo poiché l’approccio
giurisprudenziale adottato mira ad incentivare una interpretazione del-
la normativa “
diretta ad individuare il reale significato
” della stessa,
ossia la tutela dell’opera intellettuale.
3. Conclusioni
L’analisi giurisprudenziale esposta ci orienta alla seguente riflessione
finale: se da una parte la presenza di alcuni elementi formali – in primo
luogo l’inserimento del professionista all’interno di una associazione –
conducono quasi automaticamente all’esclusione del privilegio pro-
fessionale, dall’altra i recenti sviluppi giurisprudenziali incentivano una
analisi più approfondita del contesto e delle modalità in cui l’attività
lavorativa, dal quale scaturisce il credito, viene concretamente svolta.
Infatti, per disconoscere o meno il privilegio professionale, secondo la
Suprema Corte è necessario verificare l’effettività della personalità e la
professionalità del lavoro svolto senza fermarsi all’analisi di alcuni ele-
menti che, in certe circostanze, sono forvianti e pregiudicano la tutela
al lavoro professionale così come invece è riconosciuta dal Codice
Civile.
Infine, ripercorrendo le principali sentenze citate, si possono indivi-
duare elementi di particolare interesse al fine del riconoscimento del
privilegio. Ad esempio, il rapporto professionale deve essere instaura-
to tra il professionista e il suo cliente e non tra costui e un’entità collet-
tiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito.
In riferimento a tale aspetto può dunque essere utile un attento esame
delle clausole presenti nelle lettere di incarico normalmente utilizzate
nei rapporti con la clientela. Qualora tale lettura consenta di assodare la
riferibilità del credito a colui che direttamente ha svolto l’attività, anche
se opera all’interno di uno studio professionale, e di conseguenza l’av-
viso di parcella venga emesso dal singolo professionista, la richiesta e
l’ottenimento del privilegio potrebbe essere più agevole.
Rileva poi la possibilità di valutare, all’atto di presentare l’istanza di
insinuazione al passivo, la presenza dei requisiti presi in considerazio-
ne dalla citata lettura giurisprudenziale, quali:
§ il ricorso per l’ammissione del credito deve essere presentato
dal singolo professionista incaricato (salvo le eccezioni descritte);
§ il mandato deve essere conferito al professionista e non allo
studio associato;
§ la documentazione presentata deve consentire di individuare i
compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte
dal singolo associato di studio;
§ il contratto di prestazione dell’opera è intercorso tra lui e il cliente;
§ le prestazioni avevano carattere di personalità.
Pertanto, al fine di avere un più agevole riconoscimento del privilegio,
a seconda dell’organizzazione del proprio studio è necessario, all’atto
di presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, dare
valore e prova concreta della sussistenza di quegli elementi fattuali e
tangibili che la stessa Corte di Cassazione nelle ultime sentenze ha
individuato come requisiti essenziali per il riconoscimento del privile-
gio professionale; elementi e requisiti che vanno ben oltre la semplice
interpretazione letterale della norma, e che possono essere individuati
anche in contesti in cui l'organizzazione dello studio sia maggiormente
strutturata. In conclusione, la personalità della prestazione professio-
nale non deve considerarsi persa a priori nel momento in cui il profes-
sionista, per far fronte ad esigenze lavorative, sia inserito in un gruppo
di lavoro.
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Cass. n. 24410 del 16 novembre 2006; Cass. n. 22439 del 22 novembre 2009.
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