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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE DA PAGINA 24
I NUOVI ORIENTAMENTI NOTARILI DEL TRIVENETO
Euro;
- i conferimenti possono essere fatti solo in denaro;
- il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani
degli amministratori della società all’atto della sua costituzione;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsa-
bilità limitata semplificata;
- l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al
modello standard tipizzato con decreto ministeriale.
Prima dell’emanazione del decreto legge n. 76/2013 il Ministero della Giustizia
aveva stabilito, con il decreto n. 138/2012, il contenuto dell’atto costitutivo della
società a responsabilità limitata semplificata in esecuzione del disposto di cui al
secondo comma dell’art. 2463 bis c.c., inserendo in tale schema specifici richiami
alla suddetta disciplina di tale sottotipo, tra cui anche il divieto di cessione delle
quote a soggetti che abbiano superato i 35 anni di età, divieto ora invece abrogato. Già
in sede di introduzione della disciplina della s.r.l.s. si era posto l’interrogativo se il
contenuto dello schema fissato dal decreto ministeriale fosse modificabile o meno,
distinguendo, da un lato il suo contenuto sostanziale e, dall’altro, quello formale.
Il suddetto atto costitutivo standard è, infatti, dal punto di vista sostanziale
alquanto scarno e lacunoso e non contempla espressamente la possibilità per i
soci di integrarlo con clausole statutarie ulteriori rispetto a quelle ivi previste.
Conseguentemente per tali aspetti non espressamente contemplati e regolati
nello schema ministeriale si rendono applicabili le norme generali della s.r.l.
senza possibilità di scelta o modifica da parte dei soci.
La tesi dell’immodificabilità sostanziale del modello standard tipizzato per de-
cretodal Legislatore trovava già prima della conversione in legge del decreto legge n.
76/2013 la propria giustificazione nei seguenti dati normativi ed in altri dati logici.
L’art. 2463 bis, comma 2, c.c. prevede espressamente che l’atto costitutivo
debba essere redatto in conformità al modello tipizzato standard e l’ultimo
comma del medesimo articolo dispone che, salvo quanto ivi previsto, si appli-
chi alla s.r.l.s. la disciplina ordinaria della società a responsabilità limitata.
Da tale contesto appare, dunque, logico ritenere che il Legislatore abbia con-
templato il sottotipo della s.r.l.s. come una forma di società molto semplice di
start
up
, al fine di allineare il nostro paese agli ordinamenti stranieri che contemplano
analoghe o simili forme semplificate ed agevolate di società di
start up
all’unico
scopo di aumentare la competitività economica del paese a mettere a disposizione
degli imprenditori italiani strumenti societari analoghi a quelli stranieri.
L’immodificabilità sostanziale del modello tipizzato sarebbe, in definitiva,
l’unica limitazione imposta ai soci fondatori (originariamente solo giovani per-
sone fisiche con età inferiore a 35 anni) ai fini di accedere ad una disciplina
speciale e di favore in sede di costituzione di nuove imprese con responsabilità
limitata, caratterizzata originariamente dalla rilevante deroga dell’osservanza
dell’obbligo generale di rispettare il limite minimo di Euro 10.000 per il capitale
sociale (deroga ora invece estesa in sede di conversione del decreto legge n.76/
2013 anche alla s.r.l. ordinaria) e dall’esenzione dal pagamento dei diritti di
bollo e segreteria nonché degli onorari notarili.
La stessa gratuità della prestazione notarile prevista dall’art. 3 comma 4 del
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con la legge 24 marzo 2012 n.27
è giustificata proprio dalla circostanza che l’attività di controllo del notaio
rogante è, in tal caso, limitata al rispetto della conformità dell’atto costitutivo
allo scarno contenuto del modello tipizzato dal decreto ministeriale, con esclu-
sione, dunque, di qualsiasi ulteriore attività di consulenza professionale ovve-
ro di controllo di legalità sostanziale su clausole diverse da quelle che lo stesso
Legislatore per decreto ha già stabilito e legittimato.
La giovane età dei soci fondatori e il contenuto standard dell’atto costitutivo
sono stati originariamente i due fattori determinati ai fini di concedere il parti-
colare beneficio dell’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e dagli onorari
notarili. Tale beneficio, infatti, non era contemplato in sede di costituzione da
parte di soggetti di età superiore ai 35 anni della società a responsabilità limitata
a capitale ridotto, per la quale, invece, non era stata coerentemente stabilita
alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto.
Per tale secondo sottotipo di società a responsabilità limitata l’unico incentivo
era, dunque, rappresentato dalla deroga al rispetto del capitale sociale minimo
di Euro 10.000 e la giustificazione a tale deroga era costituita unicamente dalla
circostanza che il Legislatore intendeva così incentivare la costituzione di nuo-
ve imprese da parte di soggetti persone fisiche.
In tale caso, tuttavia, posto che i soci erano liberi di determinare il testo dello
statuto sociale analogamente a quanto avviene per la s.r.l. ordinaria, l’attività di
controllo notarile era chiaramente quella normale con tutti i relativi tempi,
obblighi e costi. La tesi dell’immodificabilità dello schema ministeriale della
s.r.l.s era stata, peraltro, sostenuta in passato sia dal Ministero dello Sviluppo
Economico con nota prot. n. 182451 del 30 agosto 2012 sia dal Consiglio Nazio-
nale del Notariato in CNN Notizie del 27 agosto 2012 e in CNN Notizie del 5
novembre 2012; in particolare il CNN propende per la rigorosissima tesi del-
l’inefficacia di eventuali pattuizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel mo-
dello standard.
In senso, invece, contrario ossia per la possibilità di integrazione del modello
ministeriale, si sono pronunciati sempre in precedenza all’entrata in vigore del
testo novellato del decreto legge n. 76/2013 il Ministero della Giustizia nella
nota prot.n. 43664 del 10 dicembre 2012 e la Commissione Società del Consi-
glio Notarile di Milano con la massima n. 127 del 5 marzo 2013. Entrambi
hanno, infatti, sostenuto la possibilità di derogare al contenuto della schema
standard tipizzato dal Legislatore attraverso l’introduzione in atto costitutivo/
statuto di clausole ulteriori a quelle ivi previste purchè naturalmente conformi
al tipo legale della s.r.l., ritenendo che il legislatore non abbia inteso limitare con
le clausole contenute nello schema ministeriale la libertà negoziale attribuita
ai soci dalla disciplina codicistica della s.r.l. o della s.r.l.s. A favore di
tale tesi deporrebbe anche l’inciso del comma 2 dell’art. 1 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, con cui è stato stabilito il
testo dell’atto costitutivo standard, il quale dispone che si applicano per
quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1 del medesimo
decreto, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice
Civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. Tale inciso lascerebbe, dun-
que, intendere che le parti siano libere in sede di atto costitutivo di derogare o
comunque disciplinare lo statuto della s.r.l.s. per le parti non disciplinate dallo
schema standard, evidentemente integrando tale schema in atto costitutivo o in
uno statuto allegato. Si osserva, tuttavia, che quest’ultimo inciso “ove non
derogate dalla volontà delle parti” non è contenuto nell’art. 2463 bis c.c. e,
pertanto, appare di dubbia legittimità, posto che una norma di rango inferiore,
quale appunto un decreto ministeriale, non può certamente derogare al dispo-
sto di una norma di legge ossia di rango superiore, la quale invece non lascia tale
possibilità di deroga o integrazione del modello standard alle parti.
Coloro i quali ammettevano la possibilità di integrazione del modello standard
erano, tuttavia, concordi nel ritenere che in tal caso la prestazione notarile non
potesse essere gratuita, poiché evidentemente il notaio rogante deve di volta in
volta verificare la legittimità delle nuove clausole volute dalla parti in aggiunta
al modello tipizzato dal decreto (così Ministero della Giustizia nota prot.n.
43644 del 10 dicembre 2012 e Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
in nota del 9 gennaio 2013). L’unico beneficio residuo in tale caso sarebbe,
quindi, costituito dall’esenzione dai diritti di bollo e segreteria, con conseguen-
te diminuzione dell’interesse di tale figura per le parti.
Già prima della conversione in legge con modificazione del decreto legge n. 76/
2013 è stato, inoltre, correttamente ed unanimemente osservato che il testo
standard dell’atto costitutivo fissato dal decreto ministeriale n. 138/2012 con-
tiene alcune irregolarità o mancanze, ai sensi della legge notarile, in quanto
difetta, ad esempio, la necessaria intestazione con le parole “Repubblica Italia-
na”, l’indicazione della residenza del notaio, del Comune in cui l’atto è ricevu-
to, ecc.. Evidentemente, il decreto ministeriale, quale norma di grado subordi-
nato alla legge notarile, non può derogare quest’ultima e, conseguentemente, il
contenuto di tale modello standard deve ritenersi inderogabile limitatamente al suo
contenuto sostanziale e non già anche con riferimento a quello formale. Nessuna
deroga alla legge notarile è, infatti, stata introdotta nell’art. 2463 bis c.c..
Per la forma dell’atto pubblico si doveva, pertanto, in passato applicare la
legge notarile e le altre relative leggi speciali. In tal senso si sono espressi il
Consiglio Nazionale del Notariato in CNN Notizie del 5 novembre 2012 e
successivamente la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con
la massima n. 127 del 5 marzo 2013.
Con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto legge n. 76/2013,
il Legislatore, con una disposizione inserita solo in sede di conversione del
suddetto decreto legge, ha preso espressa posizione sul problema della derogabilità
del modello standard tipizzato della società a responsabilità limitata semplifica-
ta, prevedendo che le “clausole del modello standard tipizzato siano inderogabi-
li” ed avallando così la precedente tesi più rigorosa sopra esposta.
Tale previsione espressa dell’inderogabilità del modello standard appare pe-
raltro oggi più che mai opportuna rispetto al passato, in quanto delinea chiara-
mente il confine tra la società a responsabilità limitata semplificata e quella
ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000.
Nel primo caso, infatti, i soci devono essere tutte persone fisiche e possono
godere dei benefici fiscali e notarili a condizione che utilizzino lo statuto
standard senza possibilità di modificarlo.
Nel secondo caso i soci possono essere persone fisiche ed anche persone
giuridiche e sono del tutto liberi di stabilire il contenuto dello statuto senza
limitazione alcuna se non in ordine alla modalità dei conferimenti che devono
essere necessariamente in denaro se non viene raggiunto il limite di Euro 10.0000.
In tal secondo caso, posto che lo statuto è libero, non si può accedere ai
benefici fiscali e notarili, in quanto l’attività di controllo del notaio è quella
normale ed ha per oggetto la legittimità di tutte le clausole dell’atto costitutivo/
statuto volute dai soci.
Anche dopo la recente novella introdotta dalla conversione in legge del decreto
n. 76/2013 è opportuno precisare che l’inderogabilità stabilità dal Legislatore
in ordine al contenuto dell’atto costitutivo standard della s.r.l.s. deve intender-
si limitata al suo contenuto sostanziale e non già estesa anche a quello formale,
per il quale deve, invece, continuare ad applicarsi la legge notarile, quale unica
legge disciplinante la forma degli atti notarili al fine di correggere gli errori o le
mancanze del decreto ministeriale per le motivazioni sopra già esposte, che
rimangono ancora del tutto valide.
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