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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
I NUOVI ORIENTAMENTI NOTARILI
DEL TRIVENETO
LO SCORSO 28 SETTEMBRE È STATAPRESENTATA
a Venezia-Mestre
la nuova edizione biennale degli “Orientamenti del Comitato Triveneto dei
Notai in Materia di Atti Societari”, edita da IPSOA.
L’iniziativa avviata dal Comitato Triveneto nel settembre 2004, in occasione
dell’entrata a regime della riforma del diritto societario, si ispira ad una prece-
dente felice esperienza degli anni ’90, alla quale collaboravano notai, magistrati
e commercialisti, che era riuscita a produrre una notevole uniformità di com-
portamenti interpretativi e, dunque, certezza di regole.
Confrontandosi con le più recenti novità legislative in materia commerciale e
societaria, assai sintetiche e poco coordinate con il sistema, appare ormai
chiaro come lo stesso legislatore abbia rinunciato a risolvere i problemi appli-
cativi generati dalle proprie riforme, demandando tale compito alle professio-
ni, alle quali, ovviamente, è richiesto di applicare le norme in maniera meditata,
responsabile e, soprattutto, attenta alla reale volontà del legislatore.
Opere come la raccolta degli “Orientamenti Notarili del Triveneto” non possono
che agevolare il lavoro di tutti, favorendo il raggiungimento del più alto dei valori
giuridici, quello della certezza del diritto. I temi affrontati nel 2013 sono nume-
rosi, dalla riforma della s.r.l. semplificata a quella delle società tra professionisti,
non mancano approfondimenti di carattere generale e una riflessione sulla forma
della delibera di approvazione della domanda di concordato in bianco.
Società tra professionisti
. L’argomento maggiormente trattato è quello delle
S.T.P. (orientamenti dal Q.A.2 al Q.A.18). Il Q.A.2 è senz’altro il più impor-
tante perchè afferma che le S.T.P. non costituiscono un genere autonomo con
causa propria ma appartengono alle società tipiche previste dal Codice Civile.
In sostanza si afferma che la novella sulla S.T.P. non ha istituito un nuovo tipo
di società che prende in prestito dai modelli preesistenti le proprie regole
organizzative, come accade, ad esempio, per le società consortili o come è
accaduto in una certa misura per la società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/
2001, le quali mantengono una causa propria anche se adottano l’“abito”
societario. La causa della S.T.P. è la stessa del contratto di società tipico:
esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
(art. 2247 c.c.). Del resto, anche prima della novella, non sussisteva alcun
divieto di dedurre come oggetto di una qualunque società un’attività professio-
nale (genere), il divieto era riferito solo alle professioni ordinistiche (specie).
Era così possibile costituire una società con oggetto l’attività di artista, mas-
saggiatore, arredatore, ecc.. Per tale motivo non è possibile individuare nell’or-
dinamento un’incompatibilità tra attività professionale e società, magari moti-
vandola con la personalità della prestazione o della responsabilità. Il divieto
preesistente alla novella, si ripete, era riferito solo a determinate professioni.
Rimosso tale divieto non possono che trovare piena applicazione le regole ordi-
narie, senza alcuna necessità di eseguire di volta in volta una valutazione di
compatibilità di tale regole con l’esercizio di un’attività professionale.
Che le S.T.P. siano società “ordinarie” è anche confermato dalla circostanza che
ad esse possono partecipare soci non professionisti. Tali soci si trovano nella
stessa identica posizione di quelli di una società non professionale, possono
essere amministratori illimitatamente responsabili se si adotta il modello della
s.n.c., come anche meri investitori capitalisti se si sceglie la forma della s.p.a..
Agli stessi spetta il diritto di voto.
Ai soci “non professionisti” di S.T.P. si applica dunque necessariamente lo
statuto dei “soci ordinari” del modello societario prescelto, e tale applicazione
è possibile solo se viene estesa anche ai soci “professionisti”, non potendo
certo sostenersi che le S.T.P. hanno soci di serie “A” e soci di serie “B”.
In conclusione, secondo i Notai triveneti, le S.T.P. non integrano uno strumen-
to che consente ai professionisti l’esercizio in forma collettiva dello loro pro-
fessione, quanto, piuttosto, delle società tipiche cui è consentito avere ad
oggetto le attività fino ad oggi riservate alle professioni ordinistiche.
Affermato quanto sopra, è stato possibile approvare una serie di orientamenti
che sostanzialmente riconoscono alle S.T.P. l’applicazione piena delle rego-
le proprie del modello societario adottato. E’ stato quindi ritenuto lecito
costituire una S.T.P. unipersonale (orientamento Q.A.5); che non sussista
alcun obbligo di conferimento d’opera da parte dei soci professionisti (orienta-
S.T.P., S.R.L. semplificata
e domanda di concordato in bianco
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Luca Barchi
Notaio inBolzano
mento Q.A.6); che non sia possibile derogare al regime delle responsabilità dei
soci previsto dal modello societario prescelto (orientamento Q.A.7); che tro-
vino piena applicazione le regole legali sull’autonomia statutaria nella determi-
nazione delle maggioranze decisionali, ferma restando la riserva ai soci profes-
sionisti dei 2/3 dei voti esprimibili (orientamenti Q.A.9 e Q.A.10).
Per lo stesso motivo la modifica di una società esistente in S.T.P. non integra
una trasformazione ma una semplice modifica dell’oggetto sociale (orienta-
mento Q.A.17).
S.R.L.Semplificata.
Nonostante i tempi ristretti in relazione all’uscita della
norma, è stato anche approvata dai Notai triveneti una modifica di un orienta-
mento sulla S.R.L. semplificata (R.A.1), affermando che il modello standard
ministeriale può essere adeguato alle modifiche legislative sopravvenute senza
attendere l’approvazione di un nuovo modello da parte del ministero, in quan-
to le clausole standard in contrasto con la legge non possono che intendersi
implicitamente abrogate da quest’ultima.
La precisazione si è resa necessaria in seguito alla conversione in legge con
modificazioni del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, avvenuta con la legge n.
98 del 9 agosto 2013, con cui da un lato è stata profondamente modificata la
disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) di cui all’art.
2463 bis c.c. ed è stata abrogata la figura della società a responsabilità limitata a
capitale ridotto (s.r.l.c.r.), di cui all’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83
convertito in legge conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e, dall’altro,
è stata contemporaneamente innovata, in sede di conversione del suddetto de-
creto, la disciplina del capitale sociale minimo della s.r.l. ordinaria.
Per effetto di tale novella si è così dato luogo ad un unico sottotipo della
società a responsabilità limitata costituito dalla s.r.l.s., alla quale sono state
equiparate per legge le società a responsabilità limitata a capitale ridotto costi-
tuite precedentemente in forza del decreto legge n.83/2012 ora abrogato.
In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale
sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la
possibilità di nominare amministratori anche soggetti che non siano soci della
società e l’abrogazione di ogni limite di età per i soci.
Contemporaneamente è stata introdotta in generale per la società a responsa-
bilità limitata ordinaria la possibilità di adottare un capitale sociale inferiore ad
Euro 10.000, alla condizione che lo stesso sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso
i conferimenti devono, tuttavia, necessariamente essere effettuati in denaro e
devono essere interamente versati alle persone cui è affidata l’amministrazio-
ne della società. Sono così state accolte da parte del Legislatore le critiche
mosse in passato dalla dottrina e dagli operatori, secondo cui non aveva alcuna
giustificazione pratica prevedere nel nostro ordinamento due distinti sottotipi
di s.r.l. con capitale inferiore al limite di Euro 10.000,00, ossia la s.r.l.s e la
s.r.l.c.r. , laddove l’originaria distinzione dei rispettivi sottotipi, caratterizzata
principalmente dall’età dei soci fondatori, era venuta meno per successiva
interpretazione autentica ad opera del Ministero in una nota in materia di
agevolazioni fiscali, il quale aveva ritenuto di potere estendere l’utilizzo della
società a responsabilità limitata a capitale ridotto di cui al decreto legge n.83/
2012 anche ai soggetti under 35 anni. Coerentemente, quindi, il Legislatore ha
espressamente riqualificato le società a responsabilità limitata a capitale ridot-
to già costituite alla data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013 in
società a responsabilità limitata semplificata, sottolineando così senza pos-
sibilità di dubbio l’esistenza di un solo ed unico sottotipo di s.r.l.
Si può, pertanto, oggi in sintesi schematizzare che l’attuale società a respon-
sabilità limitata semplificata sia un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legisla-
tore con particolare attenzione unicamente alla sua fase di costituzione, in
quanto tale figura è finalizzata principalmente ad incentivare la costituzione di
nuove imprese da parte di persone fisiche.
Essa è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
- i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limite di età;
- il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari almeno ad 1
GiacomoGelmi
Notaio in Verona