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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
posizione nell’ambito della SSD, laddove questi aspetti sono perfettamen-
te codificati da un impianto contabile “ordinario” compendiato dai noti
principi e criteri per la formazione del bilancio di esercizio.
Democraticità del sodalizio sportivo
Le disposizioni statutarie sull’ordinamento interno nella ASD devono ne-
cessariamente ispirarsi ai principi di democrazia e di uguaglianza tra gli
associati, anche (e non solo) con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali. Sebbene la quasi totalità degli statuti delle ASD sia scevra da cen-
sure riguardo ai principi di democrazia, non è infrequente riscontrare negli-
genza o superficialità nel comportamento delle persone deputate agli affari
amministrativi. In particolare la convocazione dell’assemblea degli asso-
ciati, lo svolgimento dell’assemblea, la corretta informativa agli associati,
la regolamentazione dell’esercizio dei diritti da parte degli associati minori
di età si svolgono con modalità incompatibili con le previsioni statutarie
9
.
In tema di carente democraticità dell’ASD si segnalano ulteriori indizi quali
la protratta presenza di un gruppo ristretto di persone tra i componenti del
direttivo, l’esistenza di stretti legami di parentela tra i consiglieri, la costan-
te presenza di consiglieri senza alcuna occupazione lavorativa in grado di
assicurargli un sostentamento economico. Si tratta di indizi di natura qua-
lificata, peraltro facilmente acquisibili in sede di verifica fiscale (anche ri-
correndo ad evidenze empiriche) e che nel loro insieme attribuiscono effi-
cacia all’impianto probatorio rendendolo idoneo a cogliere la natura della
ASD quale ente commerciale ai sensi dell’art. 149 del TUIR. Buona parte di
queste criticità viene meno con l’adozione dello schema della SSD in luogo
della ASD. Il comma 17, art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 esonera le SSD
dall’adottare nello statuto alcune delle disposizioni richieste tassativamente
alle ASD per garantire la democraticità del sodalizio. Può quindi accadere
che la compagine sociale nella SSD sia limitata al punto tale da annoverare
esclusivamente soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Non rimarrebbe molto spazio all’Amministrazione Finanziaria per strumenta-
lizzare particolari situazioni quali la presenza (costante) dei medesimi sogget-
ti nell’organo amministrativo. Così come si risolverebbero
in nuce
le conte-
stazioni dei verificatori sulla contenuta rappresentanza degli associati all’as-
semblea annuale per approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Oltretutto il modello di
governance
nella SSD è notevolmente più flessibile
che nella ASD essendo plausibile e legittimo che l’amministrazione sia affida-
ta ad un amministratore unico, con mandato fino a revoca o sue dimissioni. E’
di chiara evidenza che questo modello di governo è più funzionale e duttile in
termini operativi e contestualmente permette di eliminare le criticità di funzio-
namento proprie di un modello rigido impostato sul consiglio direttivo.
Sul punto è doverosa una precisazione. E’ senz’altro condivisibile la tesi
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sulla natura negoziale delle associazioni, essendo frutto di un accordo tra
più parti negoziali; ne discende che si rendono applicabili le disposizioni
sui contratti in generale a norma dell’art. 1323 c.c.
Poste queste premesse, si potrebbe concludere sulla legittimità della nomi-
na dell’amministratore unico nella ASD. Personalmente ritengo questa ipo-
tesi incompatibile con i noti requisiti sulla natura democratica che devono
sussistere in seno alla ASD. Analoghe conclusioni si possono formulare
riguardo alla clausola sul recesso dell’associato in relazione alla previsione
legislativa che impone la stabilità (intesa come non temporaneità) della
partecipazione dell’associato alla vita della ASD
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.
Ancora in tema di temporaneità di rapporto con l’associato, è dato riscon-
trare negli statuti delle ASD la presenza della clausola che prevede l’auto-
matica perdita della qualifica di associato laddove non sia versata la quota
annuale d’iscrizione (
i.e.
rinnovo dell’affiliazione) entro la scadenza an-
nualmente stabilita dal consiglio direttivo. Questione alquanto dibattuta,
ma sovente oggetto di puntuale rilievo poiché l’indirizzo dell’Amministra-
zione Finanziaria sul punto è di considerare questa formulazione in contra-
sto con la previsione dell’art. 148, comma 8 del TUIR
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.
Orientiamo ora la nostra attenzione sul corretto espletamento degli
adempimenti relativi all’acquisizione di nuovi associati, atteso che i rilievi sulle
modalità di tesseramento, oltre ad essere in costante aumento, sono difficil-
mente contestabili poiché le operazioni di
recruitment
vengono di sovente
poste in essere in discordanza con le previsioni statutarie. In altri termini, è
prassi comune quella di procedere con l’iscrizione dell’aspirante socio e
contestualmente alla riscossione del corrispettivo per un servizio/attività che
si ritiene decommercializzato (o defiscalizzato) ex art. 148 comma 3 del TUIR; ma
così non è, invero, laddove lo statuto della ASD preveda che lo
status
di
associato si acquisisca solo con la decisione del comitato direttivo e, per la più
complessa casistica, con l’annotazione della deliberazione libro soci.
A completamento della casistica si rammentano le “ambiguità” che
contraddistinguono il rapporto tra la ASD e gli associati minori di età: la
formulazione e sottoscrizione della richiesta, la loro iscrizione come asso-
ciati, l’esercizio dei diritti da parte dei genitori (elettorato attivo e passivo),
l’opportunità ovvero obbligo anche dell’iscrizione dei genitori come asso-
ciati e/o soci, l’ipotesi tesseramento del minore e di contestuale rapporto
come associati con i genitori, etc. La maggior parte di questi aspetti e
criticità non sono presenti nella SSD, laddove è consentito codificare in via
esclusiva il rapporto dell’atleta/utente con il tesseramento alla SSD e per il
tramite dell’affiliazione di quest’ultima alla federazione di appartenenza.
Purtroppo non tutte le Federazioni condividono questo schema: per esem-
pio lo statuto della FIV, così come quello della FIT, prescrivono che tutti gli
utenti/atleti siano oltre che tesserati anche associati.
Questo schema (SSD e tesseramento degli atleti) porta con sé un ulteriore
beneficio rappresentato dal venir meno di molti adempimenti amministrati-
vi propedeutici o conseguenti all’accettazione della domanda dell’aspiran-
te socio (sottoscrizione della richiesta di iscrizione/affiliazione, delibera e
verbalizzazioni del consiglio direttivo, annotazione a libro degli associati in
ordine all’accettazione della richiesta dell’aspirante socio, etc.)
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.
Conclusioni
Si è potuto osservare quanto siano numerosi i rischi cui inconsapevolmente
possono incorrere le ASD, rischi che rappresentano altrettante valide moti-
vazioni a sostegno dell’adozione del modello societario, in luogo di quello
associativo. L’adozione del modello societario (SSD) è in concreto operata
per mezzo della trasformazione, unico istituto giuridico in grado di preservare
l’anzianità di affiliazione del sodalizio alla Federazione di appartenenza.Oltre
alle motivazioni sopra addotte, non sono da sottovalutare altre opportunità
peculiari dello schema organizzativo della SSD e riconducibili alla responsa-
bilità patrimoniale sussidiaria dei soggetti che rivestono ruoli apicali.
In primo luogo, la SSD risponde delle obbligazioni assunte solo con il proprio
patrimonio (per tale intendendo il capitale sociale e i fondi di riserva) e i suoi
amministratori non sono responsabili in solido con la società rappresentata,
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al contrario di quanto accade per gli amministratori della ASD (
rectius
compo-
nenti del consiglio direttivo) nell’ipotesi in cui il patrimonio della ASD dovesse
risultare insufficiente al soddisfacimento delle obbligazioni.
Quanto sopra è diretta conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 38 del
Codice Civile, che sul punto allarga il perimetro della responsabilità
patrimoniale al soggetto terzo, ed estraneo al consiglio, che agisce per
conto dell’ente ponendo in essere attività negoziale e, di fatto, creando
obbligazioni contrattuali tra la ASD ed i terzi.
La solidarietà tra ASD e gli autori materiali
in generis
è codificata in modo
puntuale anche per quanto riguarda le sanzioni tributarie, così come si
desume dalla chiara formulazione degli articoli 2, comma 2 ed 11 del D.Lgs.
n. 472/1997: la sanzione amministrativa è infatti comminata alla persona
fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se
diversa dal contribuente che beneficia degli effetti della violazione stessa.
L’unica eccezione al principio della personalità della sanzione è rappresen-
tata dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003 (Legge 326 del 2003), in virtù del quale le
sanzioni che si riferiscono al rapporto fiscale proprie di società o enti con
personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste ultime, rima-
nendone pertanto estranei gli amministratori, i dipendenti e in termini più
generali i rappresentanti. Come naturale corollario degli illustrati principi
sulla solidarietà si ha che sebbene la SSD possa essere dichiarata fallita, è
da escludere che possa estendersi il fallimento ai suoi amministratori.
Viceversa laddove vi siano gli estremi per la dichiarazione di fallimento
dell’ASD l’ipotesi di estensione ai componenti del direttivo (e di coloro
che hanno contratto per conto della ASD) non è da escludere con altrettan-
ta sicurezza.
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Esempio paradossale ma reale è la presenza di una clausola statutaria che prescrive la convocazione dell’assemblea degli associati mediante affissione della comunicazione sulla
bacheca della sede sociale, salvo poi riscontrare che la sede sociale coincide con l’indirizzo del commercialista.
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In tal senso si richiama
ex plurimis
C. De Stefanis – A. Quercia,
Associazioni Sportive Dilettantistiche e società sportive
, pagg. 74 e segg. Secondo gli autori l’art. 36 del Codice
Civile, prevedendo che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati, lascia
pertanto la più ampia discrezionalità alle parti negoziali.
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Idem per la clausola di esclusione dell’associato.
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Ritengo che non prestino il fianco a contestazioni sulla temporaneità della partecipazione alla vita associativa quelle clausole che prevedono un periodo di “tolleranza”
successivo alla scadenza del termine così come stabilito dal consiglio direttivo; durante questo periodo l’associato mantiene lo
status
ma i diritti sono sospesi fino alla
regolarizzazione del versamento della quota annuale di iscrizione e, persistendo la morosità, si procede al termine del periodo di “tolleranza” alla cancellazione del socio previa
delibera di accertamento da parte del consiglio direttivo della ASD. E’ di tutta evidenza che una clausola del genere presenta notevoli limiti nella sua concreta gestione.
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Resta pur sempre da raccogliere la domanda di tesseramento, la presa visione ed autorizzazione al trattamento dei dati personali e, per buona prassi, la dichiarazione di presa
visione del regolamento interno della SSD.
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In termini di responsabilità patrimoniale concorrente dei soggetti, anche non amministratori, che hanno contratto con i terzi in nome proprio ma per conto della ASD.
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Sul tema si richiama il contributo
Associazione sportiva: assoggettabilità al fallimento, conseguenze sugli amministratori
, pubblicato su Il Commercialista Veneto, n.
211, gennaio/febbraio 2013, pagg. 5 e segg.
La trasformazione
daASD in SSD
SEGUE DA PAGINA 22