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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
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FINANZA PUBBLICA
FEDERICO LODA
Ordine di Verona
IL COMMERCIALISTA VENETO
La trasformazione da ASD in SSD
quale strumento
di riorganizzazione strategica
SEGUE A PAGINA 22
N
el corso degli ultimi anni l’Amministrazione
Finanziaria ha desti-
nato crescenti risorse all’attività ispettiva nei riguardi degli enti
non
profit
. In via incidentale le ragioni sottostanti l’innalzamento del
livello di attenzione anche nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici
sono rappresentate essenzialmente dal fabbisogno del bilancio statale e da
una condivisibile opera moralizzatrice volta a scoraggiare comportamenti
illegali posti in essere da soggetti che con il movimento sportivo non ave-
vano alcunché da condividere. Questi indirizzi sono stati formulati
in primis
dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla norma istitutiva del
modello EAS (art. 30, D.L. 158/2008)
1
. Con le successi-
ve circolari 21/E del 2011 e 18/E del 2012 in tema di
indirizzi generali dell’attività di prevenzione e contra-
sto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito pre-
cise indicazioni sull’attività di controllo degli enti non
commerciali che “
deve essere orientata ad intercettare
le circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere
e proprie attività lucrative prioritariamente nei con-
fronti dei soggetti che presentino abusi di particolare
rilevanza economica, evitando di perseguire situazio-
ni di minima rilevanza
”.
La recente circolare 25/E del 31 luglio 2013 rappresenta
per taluni aspetti una novità negli indirizzi operativi
sullo svolgimento dell’attività di controllo, lasciando
intravvedere un’apertura a favore del movimento spor-
tivo. In particolare l’Agenzia raccomanda agli uffici
periferici di
evitare iniziative verso situazioni di mini-
ma rilevanza in termini di potenziale proficuità del
controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, as-
sumono evidente rilievo sociale in relazione al con-
testo in cui operano gli enti, come nei casi, ad esem-
pio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclu-
siva, riguardi la formazione sportiva dei giovani (scuole calcio, tennis,
pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantisti-
che riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o
di soggetti svantaggiati
. Come già precisato con la circolare n. 13/E del
2009, l’Agenzia conferma che
l’individuazione dei più rilevanti rischi di
abuso dei regimi agevolativi ha lo scopo di recuperare maggiori imposte
evase, oltre ad ottimizzare l’effetto di deterrenza indotto dalle attività di
controllo nel comparto degli enti non commerciali
.
Nel recente passato abbiamo colto un primo timido segnale di
stemperamento dei rigidi indirizzi operativi dell’Amministrazione: con la
circolare 24 aprile 2013, n. 9/E della Direzione Centrale Normativa, L’Agen-
zia delle Entrate ha raccomandato alle unità periferiche di controllo di adot-
tare un differente approccio basato sulla comprensione e sul riconosci-
mento della buonafede del contribuente (nello specifico il sodalizio sporti-
vo) in relazione ad errori ed omissioni se scusabili
2
.
E’ verosimile ipotizzare che nel breve termine le richiamate direttive saran-
no assimilate nella prassi operativa da parte delle strutture periferiche de-
putate al controllo sul territorio? Prescindendo dalle attuali e future strate-
gie dell’Amministrazione nella prevenzione e contrasto all’evasione fisca-
le, è bene interrogarsi sugli strumenti che già oggi consentono ai dirigenti
sportivi di poter gestire con più serenità i (complessi) rapporti con il Fisco.
In tal senso la trasformazione da ASD in SSD
3
rappresenta un’interessante
possibilità strategico-organizzativa per tutelare il patrimonio economico
dell’ASD da gravose (e talvolta insostenibili) richieste economiche quale
conseguenza di contestazioni ed eccezioni di varia natura (talvolta fondate
ma non di rado semplicemente strumentali) riscontrate dagli ispettori in
esito alla verifica fiscale.
A ciò si coniuga l’indiretto beneficio in capo ai dirigenti sportivi (intenden-
do per tali non solo i membri del consiglio direttivo ma anche tutti quelli che
hanno contratto obbligazioni per conto del sodalizio sportivo), in virtù
dell’acquisizione della responsabilità limitata in capo al sodalizio per effet-
to della trasformazione da ASD in SSD.
Scopo di queste note è di illustrare le più ricorrenti circostanze che formano
oggetto di rilievo in sede di verifica della ASD integrando ciascun capitolo
con osservazioni comparate sulla differente declinazione dei medesimi fe-
nomeni in capo alla SSD.
Considerazioni preliminari
sulla trasformazione eterogenea
Già molti autori si sono espressi in termini positivi
sulla legittimità della trasformazione eterogenea da
ASD in SSD. Sebbene la fattispecie non sia espressa-
mente disciplinata dal Codice Civile, non vi è posizio-
ne in dottrina a favore della tesi contraria. Per altro
verso, sul piano normativo l’indiretta conferma della
legittimità della trasformazione eterogenea progressi-
va la si può trarre dalla formulazione dell’art. 90, comma
5, Legge 289/2002 laddove il legislatore ha parificato la
posizione dell’associazione riconosciuta a quella non
riconosciuta, sebbene la norma disciplini l’imposta di
registro dovuta con riferimento agli atti costitutivi e di
trasformazione
tout court
4
. Anche il Notariato del
Triveneto
5
ha espresso il proprio parere positivo sulla
legittimità della trasformazione eterogenea da ASD in
SSD: “
L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamen-
te la sola trasformazione di associazioni riconosciute
in società di capitali.
Si deve tuttavia ritenere legitti-
ma - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasfor-
mazione di associazioni riconosciute in enti diversi
dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla
trasformazione di una società di capitali. E’ infatti conforme ai principi del-
l’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga diretta-
mente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di
negozi tipici. Così se una associazione riconosciuta può legittimamente tra-
sformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente
trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazio-
ne riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone. Le facoltà di
trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta
devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sem-
pre ai sensi dell’art. 1322 c.c.
L’ordinamento ha infatti già valutato positiva-
mente, all’art. 2500 octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di
personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità
(ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna)
”.
Giova infine rammentare l’esistenza di due disposizioni a tutela della fede
pubblica. L’art. 2500 octies preclude la trasformazione in società di capitali
per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici e/o libera-
lità, ovvero oblazioni dal pubblico. Così come l’art. 223 octies delle dispo-
sizioni di attuazione del Codice Civile, vieta la trasformazione ove questa
comporti la distrazione dalle originali finalità di fondi o valori creati con
contributi di terzi, pubblici, ovvero in virtù di particolari regimi fiscali.
1
Nella relazione è richiamata la principale esigenza alla quale il Mod. EAS avrebbe dovuto rispondere, ovvero le “reali esigenze di un più efficace controllo in una realtà estremamente variegata
in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, anche soggetti che sotto forma associazionistica svolgono vere e proprie attività produttive di reddito di impresa“.
2
Riguardo a fattispecie per le quali in precedenza non si ammettevano imperfezioni o lacune di sorta.
3
Acronimo di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.
4
Ex plurimis
si richiama il pregevole contributo di D. Scibilia – S. Martignon,
La trasformazione eterogenea da ASD a SSD,
già pubblicato su Il Commercialista Veneto n. 202,
luglio/agosto 2011.
5
Massima KA28, pubblicata a settembre 2009.