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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
Profili critici
del privilegio professionale
Premessa
Il crescente numero di aziende che si trovano in uno stato di crisi, non
più sostenibile, ha portato sempre più dottori commercialisti a confron-
tarsi con la necessità di procedere ad un’insinuazione al passivo per
crediti da prestazioni di consulenza ed assistenza professionale, doven-
do organizzare la domanda in modo tale da massimizzare la prospettiva di
soddisfacimento del credito stesso.
Secondo l’articolo 275 bis n. 2) del Codice Civile le retribuzioni dei
professionisti, e di ogni altro prestatore dell’opera intellettuale, dovute
per gli ultimi due anni di prestazione prima dell’instaurazione della pro-
cedura, godono del privilegio generale sui beni mobili. Pertanto, sulla
base di tale dettato normativo, il privilegio spettante al dottore commer-
cialista, superiore in termini di graduatoria a gran parte degli altri privi-
legi, dovrebbe consentire un migliore soddisfacimento sia in termini di
frequenza di casi in cui tale pagamento può essere ottenuto, sia in
relazione alla percentuale stessa di soddisfacimento, rispetto a tutta la
residua massa creditoria societaria.
La criticità emersa con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni
deriva dalla lettura restrittiva che di tale previsione viene fatta in sede di
esame delle insinuazioni al passivo, interpretazione sostenuta anche
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento.
Il privilegio professionale viene infatti spesso non riconosciuto agli
studi associati, ma solo ai professionisti che siano in grado di dimostra-
re di avere agito (verosimilmente svolgendo la prestazione e risponden-
do) personalmente nei confronti del cliente, senza avvalersi di una strut-
tura organizzativa e di supporto quale normalmente viene appunto ap-
prontata nell’ambito di uno studio professionale.
L’obiettivo delle note che seguono è quello di richiamare il contesto
normativo nell’ambito del quale inserire la descritta problematica e, se
possibile, offrire degli spunti utili a minimizzare gli effetti di una lettura
della normativa, a tutt’oggi dominante ed attuale, che esclude la spettan-
za del privilegio professionale per gli studi associati di commercialisti.
1. Normativa di riferimento e orientamenti giurisprudenziali
Lo svolgimento dell’attività professionale in forma associata è stata
disciplinata per lungo tempo, peraltro non con specifico riferimento alla
professione di dottore commercialista, dalla legge n. 1815 del 23 novem-
bre 1939.
Secondo l’articolo 1 della citata disposizione, «
le persone che, munite
dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate
all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni
di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre
attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente
la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, ammini-
strativo o tributario seguita dal nome e cognome, coi titoli professio-
nali dei singoli associati»,
con l’esclusione dunque della possibilità di
evidenziare un logo o marchio commerciale, tale da ingenerare la pre-
sunzione da parte dei clienti di trattare con un soggetto analogo, quan-
to a solidità patrimoniale ed organizzazione del lavoro, ad una società di
capitale o comunque dotata di un organizzazione e di un apporto di
capitale più significativo rispetto a quello di un singolo operatore.
Tale
impostazione emerge ancora più chiaramente all’ art. 2 della legge
Art. 2751 bis n. 2 del Codice Civile
MARCO RAZZINO
Ordine di Padova
GLORIA POLIMENO
Ordine di Padova
in commento, dove viene enunciato il “
divieto
” di «
costituire, eserci-
tare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al pre-
cedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti i quali abbia-
no lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri associati od ai
terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, lega-
le, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria
».
Un ulteriore motivo sottostante la scelta del legislatore può essere
individuata nell’intento di impedire che dietro allo schermo societario
operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professiona-
le, con possibile pregiudizio della buona fede e dell’affidamento dei
terzi; esigenze di tutela dell’affidamento e dell’ordine pubblico che
hanno nel tempo portato alla costituzione degli Ordini Professionali
quali Enti Pubblici istituiti con legge dello Stato.
In tempi molto più recenti, e coerentemente con le modifiche intervenu-
te nel frattempo nel tessuto economico e sociale dello Stato, l’art. 10
della legge del 12 novembre 2011 n. 183 ha espressamente disciplinato
la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio delle
attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico.
Tale norma, in realtà, è stata oggettivamente inutilizzabile in mancanza di
specifiche disposizioni regolamentari, adottate dal Ministro della Giusti-
zia, in concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, solo con il
SEGUE A PAGINA 3
Passaggio di frontiera medioevale: "Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti
siete? Un fiorino!” Da
Non ci resta che piangere
, film di grande successo,
scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, uscito
nel 1984. Sceneggiatura di Giuseppe Bertolucci. Musiche di Pino Donaggio.