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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
te e delle commissioni attive percepite sulla prestazio-
ne dei servizi richiamati dal comma 1 del citato art. 106
sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Per i soggetti che rispettano congiuntamente i due pa-
rametri precedenti la determinazione della base impo-
nibile IRAP, presentando una attività finanziaria pre-
valente, segue le regole del comma nono dell’art. 6 del
D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il quale aggiunge al risul-
tato derivante dall’applicazione dell’art. 5 dello stes-
SEGUE DA PAGINA 12
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Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
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Circolare del Ministero delle Finanze n. 141/E del 4.06.1998: [...] Per effetto del citato comma 1-bis dell’art. 6 il valore della produzione delle società in questione è
determinato applicando i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, e aggiungendo, all’importo così determinato, la differenza tra la somma: 1) dei proventi finanziari, esclusi quelli
da partecipazione; 2) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; 3) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni; e la somma: 1. degli oneri finanziari; 2. delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; 3.
delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
I proventi finanziari sono costituiti da: - interessi attivi e proventi assimilati indicati alla voce C16 dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del c.c.; - proventi da
partecipazione ai fondi comuni di investimento indicati alla citata voce C16 del suddetto schema di conto economico. Gli oneri finanziari sono costituiti da interessi passivi ed
oneri finanziari assimilati di cui alla voce C17 dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del c.c.. I proventi derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni e le rivalutazioni delle medesime attività finanziarie sono quelle indicate alle voci C16 e D18 del succitato schema di conto economico. Le
perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le svalutazioni delle medesime attività sono quelle indicate alla voce D19 del
succitato schema di conto economico.
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Tale circolare ha specificato come: [...] Ciò posto, l’articolo 96 del TUIR nell’individuare le holding escluse dalla deducibilità forfettizzata degli interessi passivi richiama –
quale criterio definitorio – l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie. [...] si ritiene opportuno specificare che il suddetto
esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli
altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò nella considerazione
che “l’attività di assunzione di partecipazioni” prevista dalla norma non si esaurisce con la acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche l’attività di gestione delle
stesse. Tale interpretazione, in coerenza con la
ratio
sopra evidenziata, è finalizzata ad evitare che una holding (sia di vertice che di livello inferiore, c.d. sub holding) che, per
statuto e per le attività concretamente svolte, ha la natura di holding industriale, possa essere riqualificata come “finanziaria” per effetto dell’eventuale presenza di rapporti
finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell’attività di gestione delle partecipazioni sopra evidenziata. [...] Il predetto criterio di prevalenza va applicato
tenendo conto anche delle poste patrimoniali relative a rapporti intercorrenti tra le società partecipate facenti parte del consolidato fiscale diverse dalla holding o dalla sub
holding. Si ritiene, inoltre, per evidenti motivi logici e sistematici, che il criterio della prevalenza sopra indicato valga anche agli effetti dell’IRAP con riferimento alla disciplina
dettata dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. [...]
so decreto, la differenza tra gli interessi attivi e pro-
venti assimilati e gli interessi passivi
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e oneri assimi-
lati, rispettando le regole dettate dalla Circolare del
Ministero delle Finanze n. 141/E del 4.06.1998
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.
Il concetto di prevalenza evidenzia la propria impor-
tanza parimenti in ambito IRES, specificamente
nell’individuazione dei soggetti che devono determi-
nare la quota deducibile di interessi passivi secondo
quanto dettato dai primi quattro commi dell’art 96 del
D.P.R. n. 917 del 22.12.1986. Non si applicano, per
espresso riferimento del quinto comma dello stesso
articolo, dette regole ordinarie, alle banche e agli altri
soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Da suddetto elenco
sono però escluse le società che esercitano in via esclu-
siva o prevalente, come richiamato dalla Circolare del-
l’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22.07.2009
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, l’at-
tività di assunzione di partecipazioni in società eser-
centi attività diversa da quelle creditizia o finanziaria.
Conclusione
In ultima analisi i riferimenti di cui sopra paiono met-
tere in luce come per il legislatore, tralasciando il supe-
rato riferimento all’abrogato art. 113 del Tub dell’art.
6 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e apportando i
giusti correttivi disciplinari, evidenzi l’impegno di voler
connettere alla normativa degli obblighi comunicativi
all’Anagrafe Tributaria quella fiscale, attraverso l’ado-
zione di parametri mossi dalla stessa
ratio
, mettendo
in luce l’affermarsi dell’importanza della attività so-
stanzialmente svolta dalle imprese del gruppo di so-
cietà controllate dalla holding.
Holding
NORME E TRIBUTI
I
l settore agricolo italiano
è stato oggetto, nelle ultime decadi, di numerosi
cambiamenti a livello normativo, tali da renderlo un settore in continua evolu-
zione: le novità intervenute hanno riguardato soprattutto società agricole, so-
cietà cooperative, modalità di svolgimento dell’attività e imposta municipale. Fra le
tre importanti qualifiche inerenti l’imprenditore agricolo, quali lo I.A.P. (imprendi-
tore agricolo professionale), il coltivatore diretto e le società agricole, sono appunto
inerenti a quest’ultime i recenti interventi legislativi: in particolare le società agrico-
le sono nate nel 2004 per ricomprendere società di persone, S.r.L. e cooperative, al
fine di incentivare l’attività assicurando una tassazione catastale (art. 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) basata sui
redditi fondiari (art. 32 del D.P.R. 917/86).
Scopo della facoltà concessa consisteva nell’incoraggiare la forma societaria con la
possibilità di tassare i propri redditi su base fondiaria, in luogo della determinazio-
ne del reddito d’impresa.
Con la Legge di stabilità 2013 però (L. 228/2012) il
legislatore ha previsto l’abrogazione delle agevolazioni previste nei co. 1093-1094
dell’art. 1, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) a favore delle società suddette:
l’abrogazione, con effetto dal 01.01.2013, ha previsto che le società, che a tale data
avessero già optato per il reddito agrario, potessero continuare ad applicare il
regime catastale per i soli 2 anni successivi.
A partire dal 01.01.2015 pertanto, le società in questione rientreranno tra i soggetti
che determineranno il proprio reddito ai sensi degli artt. 55 e segg., D.P.R. 917/
1986, ossia come reddito d’impresa. Tale abrogazione andrà sicuramente a scorag-
giare la nascita di società agricole e il percorso per mantenere la tassazione catastale
consiste nel modificare il soggetto societario in società semplice o persona fisica:
quest’ultime infatti rappresentano forme giuridiche saldamente ancorate al sistema
di determinazione catastale del reddito.
Le società cooperative, altra figura importante del settore agricolo, svolgono attivi-
tà di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli conferiti dai produttori soci. In relazione a tale istituto la Legge 98/2013 di
conversione del Decreto del Fare 69/2013 ha introdotto la possibilità di concedere
credito ai soci fino alla data del 31/12/2014 senza che ciò comporti l’iscrizione
nell’albo degli intermediari finanziari. Le cooperative non quotate possono effet-
tuare finanziamenti ai soci a determinate condizioni di seguito elencate:
- risultino costituite prima del 01/01/1996;
- non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma ma finanzino esclusivamente i soci;
- l’ammontare massimo dei finanziamenti non superi i 15.000.000 euro e l’importo
Il settore agricolo: riforme 2013
per singolo socio non superi i 20.000 euro;
- la concessione avvenga a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
L’Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta (Circolare 25/E 2013) dichiarando la
prossima attivazione di interventi e controlli incisivi nei confronti delle cooperati-
ve, settori tutt’oggi ad alto rischio di evasione mediante l’uso improprio dello
scopo mutualistico. Il controllo sarà effettuato su particolari aspetti tra cui:
- iscrizione all’Albo e controllo del fine mutualistico;
- esistenza di rilevanti crediti IVA rispetto al volume d’affari dichiarato;
- rapporto costo del lavoro/ricavi;
- perdite di esercizio sistematiche;
- società costituite e successivamente chiuse nell’arco dello stesso anno.
Sempre in relazione al Decreto del fare, l’art. 30 bis ha introdotto semplificazioni
procedurali per gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti al consuma-
tore: i produttori agricoli possono vendere per asporto e permettere il consumo dei
loro prodotti nei locali dell’azienda, salvo l’esistenza di condizioni sanitarie, men-
tre è vietato il servizio al tavolo.
Il Decreto aggiunge semplificazioni per determinate attività di vendita diretta:
- per la vendita nelle aziende, durante eventi religiosi, politici e di promozione non
serve alcuna comunicazione di inizio attività;
- per la vendita itinerante e via internet serve una comunicazione preventiva al
comune sede dell’azienda e non dove si esercita;
- per la vendita su aree pubbliche serve comunicazione preventiva al comune sede
del posteggio.
Anche nel Decreto Lavoro 76/2013, all’art. 9 c. 11, sono presenti alcune novità
inerenti il settore agricolo: l’articolo stabilisce per tali imprese, se riconducibili allo
stesso proprietario, di poter accedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, con modalità tutt’oggi
però in fase di definizione.
Infine, in merito all’imposizione patrimoniale immobiliare, è stata disposta la defini-
tiva cancellazione della prima rata 2013 dell’IMU per i terreni agricoli e fabbricati
rurali strumentali, rata che era stata sospesa a giugno dal D.L. 54/2013. Con le nuove
regole in vigore sono anche esentati dall’imposta i fabbricati rurali (ma solo se sche-
dati come tali dal Catasto, come, ad esempio, la categoria A6 per le abitazioni, la
categoria D10 per i fabbricati strumentali e la categoria R per le costruzioni), le aree
incolte, l’abitazione del conduttore del fondo, le abitazioni utilizzate dai familiari che
coadiuvano nella attività agricola e quelle abitate dai dipendenti che svolgono attività
lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate annue.
Gli ultimi interventi legislativi hanno inciso positivamente nel settore, ma rimane
ancora l’attesa di chiarimenti e ulteriori possibili novità previste nel corso del
prossimo provvedimento ministeriale in emanazione nel mese di ottobre.
VALENTINA DAL MASO
Praticante Ordine di Vicenza