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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
do tale attività a rischio sistemico
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del sistema finan-
ziario, ha introdotto notevoli cambiamenti legislativi
che hanno portato all’integrale riformulazione del Ti-
tolo V del Tub. Le modifiche di maggiore interesse
sono intervenute attraverso l’emanazione del D.M. n.
29 del 17.02.2009 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il quale ha escluso dall’obbligo d’iscrizione
nella sezione speciale dell’elenco generale del Tub, di
cui all’art. 113, le società la cui attività prevalente, non
nei confronti del pubblico, consistesse nell’assunzio-
ne di partecipazioni nei confronti delle partecipate. In
altre parole il legislatore non obbligava più all’iscrizio-
ne le così dette holding “di famiglia”, le quali sono
caratterizzate da una gestione statica delle partecipa-
zioni, non svolgendo altre attività finanziarie nei con-
fronti delle partecipate
9
. Cosa si intendesse per as-
sunzione di partecipazioni è lo stesso decreto a speci-
ficarlo, intendendo come tale l’attività di acquisizione
e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul
capitale di altre imprese
10
. Rimanevano peraltro inal-
terati gli obblighi comunicativi e d’iscrizione per le
altre tipologie di holding. Con l’emanazione del D.Lgs.
n. 141 del 13.08.2010 il legislatore ha riscritto il Titolo
Vdel Tub, riformulando gli obblighi in capo alle holding.
Il settimo comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 141 del
13.08.2010 compie la rivoluzione copernicana di esclu-
dere dagli obblighi di iscrizione negli elenchi, previsti
dal “vecchio” Titolo V del Tub, i soggetti che svolgo-
no un’attività finanziaria non nei confronti del pubbli-
co, attraverso l’abrogazione dell’art. 113 del Tub e la
cancellazione dei soggetti ivi iscritti
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. L’attuale Titolo
V del Tub prevede rispettivamente agli artt. 106 e 112
due elenchi, uno generale riservato agli intermediari
finanziari autorizzati che svolgono attività di conces-
sione di finanziamenti, nei confronti del pubblico, sot-
to qualsiasi forma, e un elenco rivolto ai confidi, anche
di secondo grado
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.
Nonostante l’innovazione normativa di cui sopra,
l’emanazione del D.L. n. 201 del 06.12.2011, in cui al
comma secondo dell’art. 11 prescrive agli operatori
finanziari gli obblighi di comunicazione periodica al-
l’Anagrafe Tributaria
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, le precisazioni dei Provvedi-
menti dell’Agenzia delle Entrate del 19.01.2007 e del
20.06.2012 n. 50136, nonché rimanendo attuale la pre-
cisazione riguardo la definizione di attività finanziaria
riferita alla detenzione e gestione di partecipazioni
contenuta nel nei commi 3
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e 3 bis
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dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992 gli obblighi comunicativi
verso l’Anagrafe Tributaria
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permangono per espres-
sa previsione del comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. n.
141 del 13.08.2010
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anche per i soggetti, ora esclusi
dall’obbligo d’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106
del Tub, solamente se rispettosi di due parametri
espressamente individuati. Infatti i soggetti che eser-
citano in via prevalente, non nei confronti del pubbli-
co, le attività di assunzione e gestione di partecipazio-
ne, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi for-
ma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie
per essere definiti tali, e quindi per essere soggetti agli
obblighi comunicativi, devono rispettare contempora-
neamente un requisito patrimoniale e uno economico.
L’esercizio in via prevalente di tali attività è rispettato
solamente quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi:
- l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attività,
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad ero-
gare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50
per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell’attivo di cui sopra, dei ricavi derivanti da
operazioni di intermediazione su valute e delle com-
missioni attive percepite sulla prestazione dei servizi
di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proven-
ti complessivi.
Prevalenza
L’abrogazione dell’art. 113 del Tub impone agli ope-
ratori finanziari la necessità di rapportarsi con il con-
cetto/requisito della prevalenza ancor più rispetto che
in precedenza. Infatti il comma nono dell’art. 6 del
D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 perde uno dei parametri
di riferimento utile ad individuare con precisione i sog-
getti di cui al primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 87
del 27.01.1992
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, tra i quali le holding, a cui si possa
applicare la disciplina della determinazione del reddi-
to imponibile ai fini IRAP secondo regole diverse da
quelle dettate dai primi otto commi dello stesso art. 6
del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Il citato comma
nono dell’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, indi-
cando le modalità di determinazione della base impo-
nibile delle holding industriali ne sancisce pure la defi-
nizione ai fini IRAP riprendendo negli stessi termini
sia il concetto di prevalenza, di cui al comma 10 dell’art.
10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010, sia di attività
finanziaria di detenzione e gestione delle partecipa-
zione, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992.
Le holding industriali in questo contesto quindi sono
quelle società esercenti in via esclusiva o prevalente
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l’attività di assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diversa da quella finanziaria. È la
circolare del Ministero delle Finanze 141/E del
14.06.1998 a specificare che tale esercizio prevalente
sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono con-
giuntamente i seguenti presupposti patrimoniali e
reddituali:
- l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo
di natura finanziaria di cui alle attività contemplate
dall’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385 del 1993 (inclusi
gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate),
delle altre attività finanziarie contemplate nell’art. 1,
comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del citato
D.Lgs. n. 385 del 1993
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e, infine, delle attività, anche
di natura non finanziaria, che assumono carattere di
strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle
attività di cui al comma 1 del citato art. 106 sia superio-
re al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale;
- l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli
elementi dell’attivo di cui al precedente punto, dei pro-
fitti derivanti da operazioni di intermediazione su valu-
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Il Sole 24 Ore, Guida alla contabilità e bilancio, Contabilità e bilancio n. 1 del 18.01.2011, Holding e modifiche del Tub.
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Art 12 del D.M del 17/02/2009 n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1. Sono obbligati all’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113
del Testo unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico. 2. L’obbligo ricorre
anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate
attività con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13. 3. In deroga ai commi
precedenti, l’attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell’iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attivita’ finanziaria nei confronti delle partecipate.
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Art 6 del D.M del 17/02/2009 n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1. Per assunzione di partecipazioni si intende l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati
o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. 2. L’assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell’attività del partecipante.
Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
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Comma 7, art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155,
comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11
e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.
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Comma primo, art. 112 Tub: I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112 bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
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Comma secondo art 11 del D.L. n. 201 del 06.12.2011: A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria
le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione
relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
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Comma 3, art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992: Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via
esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.
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Comma 3 bis, art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992: La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente
lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per
cento del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano
assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati; b)
l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari
e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all’articolo 67 ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
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D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art.7, comma 6 e 11.
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Comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010: Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell’articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in
via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti
obbligazionari e di rilascio di garanzie. L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi
i seguenti presupposti: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l’ammontare
complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite
sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
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Primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992: Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23
marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli
V, V-bis e V-ter (2) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società
esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 21.04.2009.
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Comma secondo dell’art. 1 del Tub: Nel presente decreto legislativo si intendono per: [...] f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di: [...] 2) operazioni di
prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il “forfaiting”); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4; 6)
rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di
servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia
e amministrazione di valori mobiliari; [...] 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla
seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; [...]
Holding
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