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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
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NORME E TRIBUTI
RAFFAELE FERRO
Ordine di Udine
IL COMMERCIALISTA VENETO
Holding
,
il concetto di prevalenza
Conseguenze in termini di obblighi di monitoraggio e fiscali
Introduzione
Le recenti modifiche normative inerenti gli obblighi
pubblicitari dei soggetti che esercitano attività finan-
ziaria, avvenute tramite la riformulazione del Titolo V
del Tub
1
si sono riverberate sull’approccio
metodologico da adottare nell’affrontare la tematica
sempre in evoluzione dei gruppi di società.
Concetti
Per gruppi di società in dottrina ci si riferisce a una
aggregazione di imprese dotate di un’autonomia
patrimoniale, collegate sul piano organizzativo, in cui
una delle società del gruppo imprime una direzione
unitaria coordinando le altre società. Da questa defini-
zione elementare si intuisce il concetto di holding, con
il quale si individua quella società che detiene e gesti-
sce partecipazioni in altre società al fine di orientare
l’attività del gruppo societario ad una strategia com-
plessiva, imponendo la propria volontà e talvolta so-
stituendola a quella degli organi amministrativi delle
società controllate, ovvero elaborando programmi fi-
nanziari e produttivi di gruppo.
Immanente nel concetto di holding si trova il requisito
plasmatore di controllo, infatti non è sufficiente la
detenzione di partecipazioni, bensì la capogruppo deve
avere la concreta possibilità di dettare la strategia co-
mune alle società di cui detiene le partecipazioni. Sen-
za voler entrare nel merito del concetto di controllo e
della sua differente definizione normativa a seconda
della disciplina in cui viene affrontato, che esulerebbe
dalla presente trattazione, per inquadrare il concetto
ai nostri fini ci basta richiamare la normativa codicistica.
Dalla lettura del Codice Civile si nota che all’art. 2359
il legislatore definisce società controllate le società in
cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero dispone di
voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria, nonché le società che sono
sotto influenza dominante di un’altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa. Tenendo
sempre in considerazione tale definizione si vuole ora
porre l’attenzione sul ruolo giocato dall’attività svolta
dalla capogruppo e dalle singole società partecipate, la
quale si rivela fondamentale per la distinzione tra le
varie tipologie di holding, da cui derivano trattamenti
normativi diversi e obblighi differenti. Una prima di-
stinzione interessante è quella fra holding “pura” e
holding “impura” o “mista”. La prima è quella che si
limita alla sola attività di direzione e coordinamento
nei confronti delle società del gruppo, avendo per og-
getto esclusivo della propria attività l’assunzione di
partecipazioni; la seconda affianca a questa attività
quella commerciale
tout court
di produzione, di scam-
bio di beni, di prestazione di servizi, etc.. Una seconda
distinzione, che tornerà utile nella trattazione degli
obblighi comunicativi verso l’Anagrafe Tributaria e
nella determinazione della base imponibile ai fini del-
l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e del
valore deducibile relativo agli interessi passivi in am-
bito di Imposta sul Reddito delle Società, è quella che
si può ricavare tra holding finanziarie e holding indu-
striali. Si possono definire finanziarie le holding che
assumono partecipazioni in società esercenti attività
creditizia o finanziaria
2
. Le holding industriali,
individuabili residualmente, sono invece quelle la cui
attività consiste nell’assunzione e detenzione esclusi-
va o prevalente di partecipazioni in società diverse da
quelle esercenti attività creditizia o finanziaria. È im-
portante ricordare il rilievo rivestito dalla tipologia di
attività svolta dalle società controllate, la quale influi-
sce in modo spesso determinante sulla qualificazione
di industriale o finanziaria della capogruppo. Nel caso
di imprese legate dalla detenzione di partecipazioni
con una struttura di concatenazione verticale, con la
presenza di sub-holding, l’oggetto di analisi per la
determinazione della qualifica di finanziaria, ovvero
di industriale, deve essere esteso fino all’ultimo anel-
lo della catena; infatti l’attività delle società a valle
influiscono direttamente su quella della capogruppo.
Evoluzione normativa
Per meglio comprendere la portata della riscrittura del
titolo V del Tub è necessario fare un breve riferimento
alla normativa antecedente a tale cambiamento, non-
ché alla
ratio
sottostante. Il “vecchio” titolo V del
D.Lgs n. 385 del primo settembre 1993 prevedeva
l’obbligo per i soggetti operanti nel settore finanziario
di iscrizione in due elenchi, a seconda delle loro intrin-
seche caratteristiche. Un primo elenco, chiamato ge-
nerale
3
, accoglieva gli intermediari finanziari che, in
possesso di specifiche caratteristiche, esercitavano la
propria attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti e di intermediazione in
cambi, nei confronti del pubblico. Un secondo elenco,
chiamato speciale
4
, era riservato a determinati inter-
mediari finanziari, individuati attraverso criteri ogget-
tivi riferibili sia all’attività svolta, sia alle dimensioni,
sia al rapporto tra l’indebitamento e il proprio patri-
monio. L’art. 113 del Tub prevedeva inoltre una se-
zione speciale
5
, compresa nell’elenco generale di cui
all’art. 106 del Tub, riservata ai soggetti che esercita-
vano in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
le attività riservate agli iscritti nell’elenco generale.
Dalla lettura del “vecchio” Titolo V del Tub si
desumeva che l’obbligo di iscrizione nella sezione spe-
ciale dell’elenco generale doveva essere esteso anche
alle holding, essendo società che per predilezione eser-
citano l’attività di assunzione di partecipazioni in al-
tre società. Coordinando gli obblighi comunicativi del
sesto
6
e undicesimo
7
comma del D.P.R. 605 del
29.09.1973, il richiamo all’attività finanziaria di cui
agli artt.106 e 113 del Tub, il Provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate del 19.01.2007 con l’allegato 3 del
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
22.12.2005 si concludeva che le holding, per la pro-
pria attività prevalente di assunzione di partecipazio-
ni erano tenute al rispetto delle norme in materia di
comunicazione verso l’Anagrafe Tributaria, indipen-
dentemente se svolgessero tale attività nei confronti
del pubblico o meno.
Partendo da questa situazione normativa, il legislato-
re, volendo semplificare l’attività di gestione di parte-
cipazioni sociali non rivolta al pubblico, non reputan-
1
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. “Testo unico bancario – Tub”)
2
Il Sole 24 Ore, Guida alla contabilità e bilancio, Bilancio e reddito d’impresa n. 11 del 7.06.2011, Holding e riaddebito spese.
3
L’art. 106 del Tub nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni,
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma [...] e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC. 2. Gli
intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L’iscrizione nell’elenco
è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per
azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito
al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti
patrimoniali. 5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB”. 6. Al fine di verificare il rispetto dei
requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli
intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all’UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
4
Il comma primo dell’art . 107 del Tub, nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
5
Il comma primo dell’art. 113 del Tub, nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate
nell’art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.
6
D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art.7, comma 6: Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero
per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a
1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono
comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
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D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art. 7, comma 11: Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse
si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento dell’ente stesso. Per le amministrazioni
dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all’ufficio che ha emesso il provvedimento.
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