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NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
ta, la stessa sarà soggetta ad imposta sostitutiva
del 20% in capo al trust, non concorrendo il rela-
tivo reddito alla formazione della base impo-
nibile in capo al trust opaco. Se il trust è tra-
sparente, quindi con beneficiari di reddito in-
dividuati, la tassazione dei redditi prodotti dal
trust avverrà direttamente in capo a questi ul-
timi.
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In caso di partecipazione qualificata, il
reddito imponibile del trust, pari sempre al
49,72% della plusvalenza realizzata, verrà im-
putato per trasparenza ai beneficiari che do-
vranno includerlo nel proprio reddito di com-
petenza. Se, viceversa, trattasi di partecipa-
zione non qualificata, il trust sarà soggetto a
tassazione sostitutiva del 20% ed ancora non
vi sarà tassazione in capo ai soci. Si veda nella
pagina precedente il prospetto riepilogativo del-
le esemplificazioni sopra riportate. Il raffronto
dei quattro scenari, evidenzia come il realizzo
di plusvalenze da capital gain da parte del trust
produca un carico fiscale complessivo ridotto,
in confronto al realizzo delle medesime
plusvalenze da parte della holding, con il caso
evidente delle plusvalenza qualificate realizza-
te da un trust opaco.
La liquidazione della struttura partecipativa
La “liquidazione” delle strutture può avvenire con
preventiva o meno cessione delle azioni/quote de-
tenute. In caso di liquidazione della holding, che
la stessa avvenga mediante preventiva cessione
di azioni/quote o meno, ciò è irrilevante dal pun-
to di vista fiscale.
In entrambi i casi in capo alla società si determina
una plusvalenza (eventualmente in regime
Pex)
mentre in capo ai soci si determina una distribu-
zione di utili. Qualora si proceda preventivamente
alla cessione delle partecipazioni detenute, si ri-
cadrà nella casistica analizzata nel paragrafo pre-
cedente relativamente i capital gain.
Successivamente alla cessione delle partecipa-
zioni, la società holding, ormai privata dei propri
assets, all’atto della liquidazione assegnerà ai
soci il mero capitale, senza quindi prevedibili con-
seguenze fiscali. Qualora, invece, si provvedes-
se a liquidare la holding mediante assegnazione
delle azioni/quote ai soci, si configurerebbe in
capo alla società una plusvalenza, ed in capo ai
soci assegnatari, una distribuzione di utili in natura,
fiscalmentequantificabilenelladifferenza tra il valore
di assegnazione delle azioni/quote (determinato al
valorenormale) ed il valoredi libro(valoredi carico in
capo alla holding), riportandoci, ancora una volta,
alle schematizzazioni di tassazione già proposte.
Qualora si volesse liquidare la struttura detenuta
dal trust, e si proceda preventivamente alla ces-
sione delle partecipazioni detenute, si ricadrebbe
nelle esemplificazioni già viste occorrendo la tas-
sazione della plusvalenza in capo al trust (se opa-
co) o direttamente in capo ai beneficiari (se traspa-
rente), mentre le erogazioni successive ai
beneficiari sono in ogni caso fiscalmente irrilevanti.
Qualora si opti, invece,
per l’estinzione del trust
con assegnazione del trust Fund (il patrimonio
del trust in questo caso costituito dalle azioni/
quote) ai beneficiari, non si realizza un evento
rilevante né ai fini delle imposte dirette né indi-
rette con un rilevante appeal fiscale
.
Laddove oggetto delle attribuzioni siano beni o
diritti che già in origine costituivano patrimonio
del trust, esse non avranno alcuna rilevanza dal
punto di vista delle imposte dirette.
Relativamente la fiscalità indiretta, la Circolare
ministeriale 48/E/2007 chiarisce che, nel momen-
to in cui il trustee attribuisce in via definitiva i beni
in trust ai beneficiari, non si realizza alcun presup-
posto impositivo atteso che l’imposta sulle dona-
zioni e successioni è già stata scontata in princi-
pio con l’atto dispositivo. In caso contrario si con-
figurerebbe una doppia imposizione inammissibi-
le essendo basata sui medesimi presupposti.
Gli eventi successori
Nel caso della holding l’evento diviene fiscal-
mente rilevante. Invece la morte della persona
fisica detentrice dei titoli configura una succes-
sione
mortis causa
soggetta all’imposta di suc-
cessione. Nell’ambito dei trust non si configura-
no eventi successori, i beni del trust costituisco-
no infatti un patrimonio con una specifica auto-
nomia giuridica sia rispetto a quello del dispo-
nente (settlor
)
che del trustee, pertanto le relati-
ve vicende prescindono dagli “eventi” personali
di entrambe le figure. Quello in cui si può incorre-
re, qualora il trustee sia persona fisica, è un cam-
bio di trustee. Come indicato nella delibera del
SECIT n. 37 dell’11 maggio 1998, questo passag-
gio, dal punto di vista fiscale, risulta neutro atteso
che non vi è alcuno spostamento di ricchezza.
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La delibera citata, infatti, ebbe a precisare che:
nel caso di sostituzione (del trustee) con altro
soggetto non si attui un nuovo trasferimento,
imponibile in quanto tale
”.
Ai fini delle imposte dirette, quindi, il trasferi-
mento dei beni ad un nuovo trustee non genera
alcuna plusvalenza atteso che il trustee uscente
non consegue alcun vantaggio economico dal
trasferimento. L’evento è inoltre irrilevante an-
che ai fini delle imposte sulle donazioni.
La soluzione sottoposta al vaglio
dell’Agenzia delle Entrate
e dellaGiurisprudenza
Di seguito alcune note che si riferiscono ad un
interpello e relativa risposta dell’Agenzia delle
Entrate dell’ottobre 2011 non pubblicato su ri-
chiesta della parte interessata.Il caso sottoposto
al vaglio dell’Agenzia riguarda un disponente
che desidera segregare in trust le proprie quote
societarie i cui dividendi vadano ad alimentare il
patrimonio del trust, istituito con l’unica ragione
di sovvenire alle future necessità del figlio del
disponente. L’interpellante non si capacita di
questo regime di “favore fiscale” che dal suo
punto di vista appare poco comprensibile. Il ti-
more del disponente è che il Fisco possa disco-
noscere gli effetti dell’impianto minando di fatto
la tutela a favore del figlio. Per queste ragioni
rivolge la domanda direttamente all’Agenzia del-
le Entrate mediante un interpello al quale è alle-
gata bozza dell’atto istitutivo del trust.
La risposta dell’Ufficio è perentoria.
Secondo l’Agenzia il trust deve intendersi elusi-
vo, e quindi fiscalmente irrilevante, quando:
a) non realizzi un effettivo distacco dei beni dal
disponente a favore del trustee, b) quando que-
sto distacco non sia irreversibile, c) e quindi tut-
te le volte in cui il disponente conservi, rispetto
al fondo in trust, un qualche potere di direzione,
amministrazione o di disposizione.
Il trust cioè, non deve configurare una mera
interposizione nel possesso dei beni e dei redditi
ma deve quindi realizzare, nelle clausole dell’atto
istitutivo e negli eventuali scritti successivi come
nei fatti, una realtà patrimoniale separata e di per
sé sussistente.
Il trust quindi che non veda una reale separazio-
ne ed autonomia rispetto al disponente perde la
sua reale forza giuridica e della capacità di resi-
stere in futuro ad attacchi e sollecitazioni da par-
te di terzi. Ciò, evidentemente, non vuol dire che
il disponente non possa essere anche beneficiario
del trust nella misura in cui eserciti i propri diritti
nei confronti del trust in questa veste e non in
quella di disponente.
Su queste considerazioni preliminare l’Agenzia in-
nesta un ulteriore ragionamento circa la legge
regolatrice del trust in esame che nella specie è
quella di Jersey
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e in particolare sull’articolo 9/A
relativo i poteri ritenuti dal Disponente dal quale si
evince la necessità di porre attenzione a richiamare
inmodo acritico alcune norme delle leggi regolatrici
che possono risultare incompatibili con le indica-
zioni ricevute dalla prassi amministrativa
8
.
Venendo al punto che più interessa al fine della
nostra analisi l’Agenzia conclude: “
Pertanto,
poiché quello del trust è un istituto riconosciu-
to dall’Ordinamento Italiano e nella fattispecie
in esame le finalità che il contribuente dichiara
di perseguire sono quelle tipiche di tale figura
giuridica,
il suo utilizzo non può essere consi-
derato in linea di principio elusivo
in quanto
diretto ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall’Ordinamento. Inoltre, il trust non può es-
sere definito privo di valide ragioni economi-
che, dal momento che lo scopo dello stesso è
preservare un determinato patrimonio in favo-
re di un figlio. La qualifica come trust opaco,
notoriamente, determina la tassazione dei red-
diti del trust fund in capo al trust stesso, quale
autonomo soggetto passivo IRES ai sensi
dell’art. 73 del TUIR. Pertanto, gli utili perce-
piti dal trust, che avrebbe natura non commer-
ciale ai sensi dell’art. 4 lett. q) del Decreto Le-
gislativo 12 dicembre 2003 n. 344, devono es-
sere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’ac-
conto sul 5% del loro ammontare e, in sede di
determinazione complessiva del reddito, la parte
imponibile dei predetti utili deve essere sotto-
posta a tassazione con l’aliquota IRES del 27,5
per cento.
Sebbene il livello d’imposizione dei
predetti dividendi, conseguentemente alla co-
stituzione del trust, risulti inferiore a quello al
quale gli stessi sarebbero stati sottoposti se fos-
sero stati percepiti dall’interpellante, si ritiene
che la costituzione di un trust non possa di per se
stessa essere considerata come un’operazione
messa in atto al fine di perseguire un risparmio
di imposta “disapprovato dal sistema”
dal mo-
mento che, sulla base degli elementi forniti ed, in
particolare, della circostanza che il settlor si è
effettivamente spogliato della proprietà e della
disponibilità dei beni posti nel patrimonio del
trust, non si ritengono integrati gli elementi ido-
nei a configurare l’operazione come elusiva
”.
Le Commissioni tributarie, ad oggi, hanno affron-
tato la questione in un’unica occasione con esiti
favorevoli per il contribuente che si è visto rico-
noscere la liceità della struttura del Trust Holding-
La recente Sentenza della Commissione Tributa-
ria Provinciale di Novara del 21.05.2013 annulla
un avviso di accertamento per il recupero delle
imposte sui dividendi distribuiti da una società
partecipata da un trust e ritiene il trust non
fittiziamente interposto e tributariamente da qua-
lificare come opaco.
SEGUE DA PAGINA 9
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Qualora il beneficiario sia individuato, la quota di reddito imponibile ad egli spettante, una volta determinata dal trust secondo le regole proprie nella fattispecie applicabili, gli
sarà imputata, in proporzione al suo diritto derivante dall’atto istitutivo o da scritti successivi. La C.M. 48/E/2007 in proposito recita: “L’art. 73 (del TUIR) dispone che i redditi
siano imputati “in ogni caso“ ai beneficiari, cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per
coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale.” Contrariamente, infatti, al principio
di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipenden-
temente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica. “ Il beneficiario sarà quindi sempre tenuto ad includere nel proprio reddito complessivo la
quota imputatagli dal trust (che costituirà reddito di capitale
ex lege
ai sensi dell’art. 44, lett. g sexies) del D.P.R. 917/86), assolvendo la relativa imposta secondo le proprie
aliquote personali IRPEF, a prescindere dall’effettiva percezione dello stesso.
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Cfr. F. Steidl,
Il passaggio dei beni in conseguenza del cambiamento del trustee
, in Trust: opinioni a confronto, Ipsoa, 2006
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Per un approfondimento della Legge di Jersey si veda, E. Barla De Guglielmi, P. Panico, F. Pighi,
La legge di Jersey sul trust
, Ipsoa, 2007
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Si vedano, al proposito, anche le C.M. 43/E/2009 e la C.M. 61/e/2010.
Disposizione in trust
di quote e azioni