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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
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PRINCIPI CONTABILI
FRANCESCO BALLARIN*
Ordine di Treviso
IL COMMERCIALISTA VENETO
I
l perdurare della crisi economica
e finanziaria ha portato gli amministratori
che hanno redatto i bilanci al 31 dicembre 2012 ed i professionisti incaricati
della revisione legale dei conti, a soffermarsi ancora una volta sulla validità del
presupposto della continuità aziendale. Com’è noto il principio della continuità
aziendale è esplicitato all’art. 2423 del Codice Civile “…la valutazione delle voci di
bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività…”. Il principio è stato ribadito nel 2009 dal documento congiunto di
Banca d’Italia, ISVAP e Consob del 6 marzo 2009 in occasione della predisposizione
dei bilanci al 31 dicembre 2008. Per quanto riguarda i principi contabili nazionali,
l’OIC - lo
standard setter
italiano - ha affrontato il principio della continuità
aziendale nel principio OIC 5 – Bilanci di liquidazione e nella Guida operativa n.5
– I bilanci in liquidazione nelle imprese
IAS compliant
. Nei principi contabili inter-
nazionali IAS/IFRS il principio del “
going concern
” trova rappresentazione al
paragrafo 23 dello IAS1. Infine si segnala il documento di ricerca di Assirevi -
l’associazione delle primarie società di revisione - n.158 – La Relazione di revisione
sul bilancio.
La tabella che segue riepiloga i predetti documenti:
*
Art. 2423 del Codice Civile;
*
Principio di Revisione 570 – Continuità aziendale;
*
IAS 1 -
Presentation of Financial Statements
- par. 23;
*
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009;
*
Comunicazione Consob n. DEM/9012559 del 6-2-2009;
*
OIC 5 - Bilanci di liquidazione;
*
Guida operativa 5 - I bilanci in liquidazione delle imprese “
IAS compliant
”;
*
Documento di ricerca Assirevi n. 158 - Relazione di revisione sul bilancio.
Senza pretesa di esaustività, ci soffermeremo sull’impatto della mancanza ovvero
di significative incertezze del presupposto della continuità aziendale sui Bilanci e
sulla Relazione di revisione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 39/2010, dando per
assodati gli impatti sull’intera attività di revisione e fornendo alcuni esempi tratti
dai principi di revisione e dalla prassi.
Nella predisposizione della Relazione di revisione il professionista dovrà necessa-
riamente fare riferimento al principio di revisione n. 570 – Continuità aziendale che
stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida sulle responsabilità del
revisore nell’attività di revisione del bilancio, in merito alla correttezza del presup-
posto di continuità aziendale.
Vale la pena ricordare che, essendo il presupposto della continuità aziendale un
principio fondamentale per la redazione del bilancio, la direzione è responsabile di
tale valutazione ancorché il quadro sull’informativa finanziaria applicabile non lo
preveda in maniera esplicita. Tale valutazione comporta l’espressione di un giudi-
zio in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono di loro
natura incerti. Pertanto assumono rilevanza: i) l’arco temporale a cui si riferisce il
predetto giudizio della direzione (l’incertezza aumenta tanto più la continuità si
riferisce ad un futuro lontano); ii) le informazioni disponibili nel momento in cui
viene espresso il giudizio (eventi successivi possono contraddire il giudizio); iii) la
dimensione e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze delle sue attività
ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni.
La tabella in alto a destra riporta alcuni esempi di eventi e circostanze che presi
singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi sul presupposto
della continuità aziendale.
La responsabilità del revisore è di valutare
se il presupposto della continuità
aziendale risulti appropriato ovvero se sussistano significative
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incertezze sulla
prosecuzione dell’attività aziendale, tali da doverne dare informativa in bilancio.
Pertanto la valutazione del presupposto della continuità è un processo che fre-
quentemente non comporta rilevazioni contabili (ad eccezione dei casi di mancanza
del presupposto), ma che spesso implica un’integrazione d’informativa che scaturisce da
diversi fonti qualitative e quantitative come ad esempio piani industriali di rinegoziazione
del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, oltre a informazioni qualitative,
come per esempio le capacità del management, la storia dell’azienda, ecc..
Nel valutare le considerazioni della Direzione sui fattori riportati nella precedente
tabella 1.1 il revisore può considerare i seguenti “fattori mitiganti”:
-
La capacità dei soci o degli azionisti di fornire nuovi apporti finanziari e in
tal caso è necessario ottenere la c.d. “
support letter
”;
-
La capacità dell’azienda di emettere nuove azioni o di ricevere fondi dai
propri azionisti;
-
La capacità degli amministratori di rinegoziare le proprie linee di finanzia-
mento o le condizioni di quelle esistenti;
-
La sostituibilità dei clienti e dei fornitori persi o che non praticano condi-
zioni normali;
-
Esistenza di altre circostanze che possono ridurre le incertezze sulla conti-
ovvero di significative incertezze sulla prosecuzione dell’attività
La
Relazione di revisione
nei casi di mancanza
del presupposto della continuità aziendale
Indicatori finanziari
* situazione di deficit patrimoniale o di capitale cir-
colante netto negativo;
* prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza
senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo
o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da pre-
stiti a breve termine per finanziare attività a lungo
termine;
* indicazioni di cessazione del sostegno finanziario
da parte dei finanziatori e altri creditori;
* bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow
negativi;
* principali indici economico-finanziari negativi;
* consistenti perdite operative o significative perdi-
te di valore delle attività che generano cash flow;
* mancanza o discontinuità nella distribuzione dei
dividendi;
* incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
* incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei
prestiti;
* cambiamento delle forme di pagamento concesse
dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condi-
zione “pagamento alla consegna”;
* incapacità di ottenere finanziamenti per lo svilup-
po di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti
necessari.
Indicatori gestionali
* perdita di amministratori o di dirigenti chiave sen-
za riuscire a sostituirli;
* Perdita di mercati fondamentali, di contratti di
distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
* difficoltà nell’organico del personale o difficoltà
nel mantenere il normale flusso di approvvigiona-
mento da importanti fornitori.
Altri indicatori
* Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non
conformità ad altre norme di legge;
* contenziosi legali e fiscali che, in caso di
soccombenza, potrebbero comportare obblighi di ri-
sarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
* modifiche legislative o politiche governative dalle
quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
Tab.1.1 – Dubbi sulla continuità aziendale:
esempi di indicatori finanziari, gestionali e altri
Fonte: Principio di Revisione n.507 – paragrafo 8
nuità ad operare.
Per quanto attiene ai contenuti minimi della
support letter
, vale la pena ricordare che
il documento, predisposto dai soci o azionisti ed indirizzato al Consiglio di Ammi-
nistrazione e al Collegio Sindacale (e al revisore), dovrebbe contenere:
i.
un paragrafo in cui i soci o gli azionisti dichiarano di essere informati ed
aggiornati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ed in
particolare sulle perdite che saranno evidenziate nel bilancio di prossima
predisposizione ed approvazione [inserire la data di chiusura dell’esercizio e l’im-
porto approssimativo delle perdite e se la società si troverà nella condizione di cui
all’art. 2447 del Codice Civile];
ii.
la conferma dell’intenzione e l’impegno irrevocabile da parte da parte dei
soci o degli azionisti a continuare a finanziare e sostenere patrimonialmente la
società al fine di assicurare sia l’adempimento delle sue obbligazioni sia la sua
regolare prosecuzione e continuità d’impresa, senza che si verifichi alcuna diminu-
zione nella sua capacità di operare regolarmente (come un soggetto giuridico in
funzionamento); il tutto almeno relativamente all’esercizio di riferimento del bilan-
cio oggetto di approvazione ed a quello immediatamente successivo;
iii.
un paragrafo [in caso di ricapitalizzazione obbligatoria] in cui i soci o
azionisti confermano l’impegno irrevocabile entro e non oltre la data di approva-
zione del bilancio, alla ricostituzione del capitale nelle modalità e nelle forme che
verranno determinate dall’assemblea della società;
iv.
la dichiarazione che l’impegno irrevocabile al supporto finanziario della
società da parte dei soci o degli azionisti è connesso alle iniziative che l’organo
amministrativo ha posto in essere, nonché al piano di azione che implementerete al
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Si rimanda al concetto di “incertezza significativa” che viene utilizzato dallo IAS 1 nel commentare le incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere
dei dubbi in merito alla capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento, di cui dovrebbe essere data informativa in bilancio.
* Componente della Commissione di Studio Contabilità Finanza e Controllo - Ordine
dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso