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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, an-
che se rappresentati da certificati
”.
Il Decreto ha previsto che il tributo dovuto su base
annua va applicato dagli enti gestori in funzione del
valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale
o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al ter-
mine del periodo rendicontato, ovvero al 31 dicembre
di ogni anno in assenza di rendicontazione
12
. Sempre
secondo il Decreto, in mancanza dei predetti valori va
utilizzato il costo d’acquisto, come desumibile dalle
evidenze dell’intermediario.
A tale riguardo, la Circolare, nel ribadire che l’imposta
di bollo (essendo un’imposta gravante sull’atto) è do-
vuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate
alla clientela, ha chiarito ulteriormente che le comuni-
cazioni stesse si presumono, in ogni caso, inviate an-
che nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in
relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela,
alla redazione ed all’invio di alcun documento. In tal
caso, continua l’Agenzia delle Entrate, l’imposta va
applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque,
al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Profilo soggettivo
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che
possono essere considerati clienti, si rimanda a quanto
già chiarito sopra nella “Premessa”. Rimangono, ad
ogni modo, esenti dall’imposta di bollo per espressa
previsione normativa sia “
le comunicazioni ricevute
ed emesse da fondi pensione e dai fondi sanitari
13
, sia
quelle relative alle forme pensionistiche individuali (c.d.
FIP o PIP)
14
. In definitiva, il settore della previdenza
complementare (fondi “chiusi” ed aperti; forme col-
lettive ed individuali) e quello dei fondi sanitari non
sono soggetti all’imposta in esame.
Profilo oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, al fine di
individuare i pro-
dotti finanziari rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta di bollo
, si deve fare riferimento a quanto
previsto dall’art. 1, lettera c), del Decreto, il quale, nel
rimandare ai prodotti elencati dall’art. 1 del D.Lgs. n.
58/98 (c.d. Testo Unico della Finanza o TUF), precisa
che tra gli stessi si devono ricomprendere i depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
La Circolare precisa che sono “
pertanto assoggettate
all’imposta di bollo in commento
(ai sensi, cioè, del
comma 2-
ter
, per i prodotti finanziari)
l
e comunica-
zioni relative a valori mobiliari, a quote di organi-
smi di investimento collettivo del risparmio, a stru-
menti finanziari derivati, ecc.
15
.
Inoltre, sempre secondo l’Amministrazione Finanzia-
ria, sono soggetti a tale disposizione anche i
prodotti
finanziari detenuti all’estero che siano oggetto
di un contratto di amministrazione con una so-
cietà fiduciaria residente o che siano custodite,
amministrate o gestite da intermediari residenti
.
Per tale categoria di prodotti, dunque, non trova ap-
plicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute
all’estero, in quanto non si considerano appunto dete-
nuti all’estero. Le disposizioni del comma 2 ter trova-
no applicazione anche al
settore assicurativo
ed, in
particolare, alle comunicazioni relative alle polizze
unit
e
index linked
, nonché alle operazioni di
capitalizzazione (si tratta, cioè, dei prodotti assicura-
tivi di cui all’art. 1, comma 1, lett. w bis), del TUF, che
cita, per l’appunto, le polizze di cui ai rami vita III e V
dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 209/05, con esclusio-
ne delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.
13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 252/05).
Restano, pertanto, escluse dall’applicazione dell’im-
posta di bollo (i) le comunicazioni relative a polizze
diverse da quelle classificate nei predetti rami e (ii),
comunque, come già osservato, i PIP
16
.
Quanto alle
gestioni patrimoniali
, che, in base alle
disposizioni del citato TUF, sono considerate presta-
zioni di servizi ed attività di investimento quando hanno
per oggetto strumenti finanziari, dovrebbe rilevare, ai
fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, l’intero
valore della gestione patrimoniale, comprese le even-
tuali risorse monetarie e le quote di OICR immesse nel
portafoglio gestito (ciò anche nel caso di intestazione
fiduciaria). A tale riguardo, si dovrebbe ritenere che
l’imposta di bollo dovuta sulla gestione patrimoniale
possa essere dedotta dalla base imponibile del risulta-
to di gestione. L’imposta trova applicazione, per espli-
cita previsione normativa, anche nel caso di comunica-
zioni riguardanti i
buoni fruttiferi postali,
se il loro
valore supera complessivamente Euro 5.000
17
. In pro-
posito, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato
che, ai fini della verifica del suddetto limite di esenzio-
ne, deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al
netto quindi degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente
alla scadenza del titolo. Da ultimo, si fa presente che,
sempre in attesa di chiarimenti, si dovrebbero ritenere
escluse dal campo di applicazione dell’imposta di bol-
lo le
quote di società non azionarie
ed i contratti di
finanziamento (ad esempio, i finanziamenti soci), in
quanto non sembra che tali attività possano rientrare
nella definizione residuale di “
ogni altra forma di in-
vestimento finanziario
” rilevante ai fini del TUF. Atali
fini, infatti, si dovrebbe ritenere che si debba far riferi-
mento ai prodotti finanziari, rappresentativi di un in-
vestimento, per i quali sia possibile la sollecitazione
all’investimento di cui all’art. 94 del TUF.
Misura dell’imposta
La misura dell’imposta è stata fissata allo 0,1% annuo
per il solo 2012 ed allo 0,15% annuo a partire dal
2013, con un minimo annuo di Euro 34,20. Inizial-
mente, per il solo anno 2012 è stato anche fissato un
tetto massimo all’imposta dovuta, corrispondente ad
un ammontare annuo di Euro 1.200.
A tale proposito, si segnala che il comma 509 dell’ar-
ticolo unico che costituisce la Legge di Stabilità (L. n.
228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. n.
212 del 29 dicembre u.s.) ha stabilito, mediante la
modifica del suddetto comma 2 ter del più volte citato
art. 13, che
per i soggetti diversi dalle persone fisi-
che
viene introdotto, a partire dal 2013 (e dunque a
regime anche per gli anni successivi)
un tetto annuo
nella misura di Euro 4.500.
Prodotti finanziari detenuti nell’ambito
di rapporti di deposito titoli
Per i prodotti finanziari detenuti nell’ambito di rap-
porti di deposito titoli, l’imposta si applica sul valore
di mercato dei prodotti stessi (in mancanza sul valore
nominale o di rimborso), come risultante dalla comu-
nicazione inviata alla clientela. In assenza di
rendicontazione, l’imposta si applica al 31 dicembre
di ciascun anno e, comunque, all’estinzione del rap-
porto. Come precisato dalla Circolare ed in attuazione
di quanto previsto dal Decreto, l’imposta trova appli-
cazione anche per i prodotti che non presentino un
valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso,
occorre fare riferimento al valore di acquisto dei pro-
dotti finanziari. Tornando al caso generale, va sottoli-
neato che deve essere assunto il valore dei prodotti
finanziari rilevato dagli intermediari, in applicazione
di disposizioni di legge, al termine del periodo
rendicontato. Per i contratti derivati, la Circolare pre-
cisa che eventuali valori negativi non assumono
rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta da applicare.
In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di
rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno,
l’imposta proporzionale come sopra determinata deve
essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.
L’imposta proporzionale deve essere arrotondata ad
Euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia
di importo superiore o inferiore ad Euro 0,05. L’art. 3
del D.P.R. n. 641 del 1972 stabilisce, infatti, al secon-
do comma, che “
Le frazioni degli importi dell’imposta
di bollo dovuta in misura proporzionale sono arro-
tondate ad Euro 0,10 per difetto o per eccesso a secon-
da che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad Euro
0,05 o superiori ad Euro 0,05
".
Qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione
sia di importo inferiore a 1 Euro, l’imposta da applica-
re deve essere comunque pari a tale importo. Nel cal-
colo dell’imposta l’ente gestore deve anche tenere conto
dell’applicazione delle soglie minime e massime stabi-
lite dalla norma, soglie che vanno, comunque, raggua-
gliate al periodo di durata del rapporto intrattenuto
con il cliente. La Circolare precisa, in proposito, che
nel caso in cui il cliente intrattenga in maniera conti-
nuativa più rapporti con il medesimo intermediario, il
ragguaglio delle soglie minime e massime deve essere
effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei
rapporti nell’anno, considerando una volta sola quelli
intercorrenti in periodi contemporanei.
Come stabilito dal Decreto, le soglie minime e massi-
me di imposta devono essere applicate, diversamente
da quanto stabilito per l’imposta di bollo di cui all’ar-
ticolo 13, comma 2 bis, in considerazione dell’ammon-
tare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente.
Pertanto, in costanza di rapporto, occorre verificare,
con riferimento al 31 dicembre di ogni anno ovvero alla
data di cessazione del rapporto tra l’ente gestore e il
cliente, se l’imposta applicata nell’anno sui prodotti
finanziari detenuti dal cliente sia stata almeno pari ad
Euro 34,20 su base annua ovvero superiore all’importo
di Euro 1.200 (per il 2012)
18
anch’esso su base annua.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente in-
terrompa il rapporto con l’intermediario in corso d’an-
no, occorre ragguagliare la misura dell’imposta massi-
ma al periodo di durata del rapporto con il cliente. Le
predette verifiche delle soglie minime e massime devo-
no essere effettuate al momento della cessazione del
rapporto. In caso di più rapporti, la verifica deve esse-
re effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rap-
porto in corso d’anno e le soglie minime e massime
devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il
cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario,
considerando una volta sola i giorni compresi in periodi
contemporanei.
Considerato che, come previsto dal Decreto, “
se, in
costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del
periodo rendicontato non sono presenti prodotti fi-
nanziari né sono state registrate movimentazioni nel
corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta
”, si
deve rilevare che, come chiarito nella Circolare, l’esclu-
sione dell’imposta opera per i rapporti che non pre-
sentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono
stati movimentati. Nel caso in cui non vi siano eviden-
ze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto
dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo
rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella
misura minima prevista pari ad Euro 34,20, rapporta-
ta al periodo rendicontato. Del pari, nel caso di
rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti
di deposito titoli che presentino un valore dei prodotti
finanziari pari a 0 e che sono stati movimentati nel
corso del periodo rendicontato, l’imposta deve essere
corrisposta nella misura minima di Euro 34,20, rappor-
tata ai giorni di durata del periodo rendicontato. Se,
diversamente, sia all’inizio che al termine del periodo
rendicontato non sono presenti prodotti finanziari e non
ci sono movimentazioni, sul rendiconto di estinzione del
rapporto non deve essere applicata l’imposta.
Soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta
Come detto, l’imposta di bollo in commento trova
applicazione per gli estratti conto, i rendiconti dei
libretti di risparmio e le comunicazioni relative a pro-
dotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria
clientela.Al riguardo, si segnala che il Decreto ha chia-
rito che per
ente gestore
si intende “
il soggetto che a
qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica
l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (…) che
si relazioni direttamente od indirettamente con il clien-
SEGUE DA PAGINA 20
12
Con riferimento agli OICR, si ritiene che la base imponibile del tributo sia costituita dall’ultimo valore delle quote.
13
Cfr. l’art. 13, comma 2 bis, della Tariffa.
14
Cfr. l’art. 1, comma 1, lett. w bis, del TUF.
15
In assenza di esplicite esclusioni nella Circolare, si deve dunque ritenere che, all’interno della generica definizione di OICR, siano da ricomprendere anche i fondi comuni di
investimento immobiliare. Pertanto, devono ritenersi soggette all’imposta di bollo in analisi anche le comunicazioni relative alle quote di detti fondi.
16
Sempre in merito alle polizze, la Circolare ha chiarito che l’imposta di bollo va applicata anche a quelle stipulate tra contraenti residenti in Italia e assicuratori esteri operanti
nel nostro Paese in regime di libertà di prestazione di servizi che hanno richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale e che esercitino o
abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26 ter, comma 3, del D.P.R. 600/73. Al ricorrere di tali condizioni sarà, dunque, l’impresa estera ad assolvere tutti gli obblighi
connessi all’imposta di bollo, direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale. In mancanza di tali condizioni (cioè qualora l’impresa di assicurazione estera operante
in Italia in LPS non avesse richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o non avesse esercitato la cennata opzione di cui all’art. 26 ter del
D.P.R. 600/73) se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari
residenti, tutti gli adempimenti connessi all’imposta di bollo vanno eseguiti dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente.
17
La nota 3 ter dell’art. 13 della suddetta Tariffa chiarisce, infatti, che sono esentati dall’imposta i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ad Euro 5.000.
18
Ovvero a Euro 4.500 dal 2013 per i soggetti diversi dalla persone fisiche.
SEGUE A PAGINA 22
Imposta di Bollo
(Circolare 48/E)