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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
La Circolare precisa che sono esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo (sia quella sostitutiva di cui all’art.
13, comma 2 bis, della Tariffa, sia quella ordinaria di
cui agli artt. 2, nota 2 bis
,
9, comma 1, lettera a), 13,
commi 1 e 2, e 14 della Tariffa stessa), i cd. “
conti di
base
” di cui all’art. 12, comma 6, della Manovra Mon-
ti
,
recante disposizioni in materia di riduzione del li-
mite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e
contrasto all’uso del contante. Si tratta di uno stru-
mento introdotto dal Legislatore nel quadro delle ini-
ziative assunte in tema di lotta al contante e di promo-
zione di strumenti di pagamento più efficienti
3
.
Determinazione dell’imposta
Ai fini dell’applicazione della misura prevista per le
persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre con-
siderare l’intestazione del rapporto, cioè la natura del
soggetto cui il rapporto è intestato.
La nota 3 bis all’art. 13 della Tariffa, chiarisce, inoltre,
che “
l’estratto conto o il rendiconto si considerano in
ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno
anche quando non sussiste un obbligo di invio o reda-
zione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente
nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rap-
portata al periodo rendicontato”.
La Circolare ricorda poi che per il calcolo dell’impo-
sta, come precisato dal Decreto occorre fare riferimento
all’
anno civile
. L’imposta relativa agli estratti di conto
corrente e alle rendicontazioni “
di periodi inferiori al-
l’anno deve, quindi, essere determinata in considerazio-
ne dei giorni rendicontati
”. Il ragguaglio dell’imposta an-
nua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche
per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di
chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso
dell’anno. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria
precisache, nel caso incui, a seguitodellacommisurazione
dell’imposta a giorni, “
l’importo applicabile sul docu-
mento sia inferiore ad 1 Euro il tributo applicabile sarà,
comunque, pari a tale importo (1 Euro)
4
.
La Circolare precisa, inoltre, che, alla luce del fatto che
i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste
Italiane prevedevano, sulla base della previgente disci-
plina, l’applicazione di importi fissi in considerazione
della periodicità mensile, trimestrale o semestrale del-
l’estratto conto, “
i soggetti tenuti all’applicazione del-
l’imposta possono facoltativamente continuare a rife-
rirsi per il calcolo dell’imposta ai predetti periodi
mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla
previgente disciplina e dall’articolo 119 del TUB
5
.
In caso di estratti conto e rendiconti relativi a periodi
inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come,
ad esempio, appunto, nel caso già considerato di aper-
tura o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’im-
posta deve essere determinata in considerazione degli
effettivi giorni rendicontati.
La Circolare ricorda che, ai sensi del Decreto, “
in caso
di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti iden-
ticamente intestati, l’imposta di cui al comma 1 è dovuta
con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto
6
.
Per i libretti di risparmio al portatore, la stessa dispo-
sizione ha previsto che la misura dell’imposta deve
essere determinata in considerazione del soggetto che
ne ha richiesto l’emissione. L’Agenzia, al riguardo,
precisa che qualora, successivamente all’emissione,
venga censito dall’intermediario quale portatore del
libretto un soggetto diverso da quello che ne ha richie-
sto l’emissione, la misura dell’imposta deve essere
determinata in considerazione del soggetto che risulta
portatore del libretto
”.
L’imposta deve essere corrisposta anche per i rappor-
ti intrattenuti per il tramite di società fiduciarie. In tal
caso, la misura dell’imposta applicabile deve essere
determinata in considerazione del fiduciante; l’impo-
sta deve essere, quindi applicata in misura pari ad
Euro 34,20 se il fiduciante è persona fisica o ad Euro
100, se soggetto diverso. La Circolare, infine, precisa,
con riferimento ai rapporti di conto corrente e libretti
di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone
fisiche (per i quali non opera la “franchigia” di Euro
5.000), “
che l’imposta deve essere comunque appli-
cata, fino all’estinzione del rapporto intrattenuto, nella
misura prevista anche nel caso in cui il saldo del conto
corrente o del libretto sia di importo inferiore all’impo-
sta dovuta
”. In altre parole, in attesa di chiarimenti si
dovrebbe ritenere che, al verificarsi della suddetta
fattispecie, l’intermediario in primo luogo debba prele-
vare le disponibilità presenti sul conto corrente e, in
secondo luogo, possa addebitare nel medesimo conto
corrente anche l’eccedenza d’imposta, mandando così,
evidentemente, il conto corrente “in rosso”.
Al riguardo, si dovrebbe anche ritenere, sempre salve
diverse indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria,
che se un cliente intrattenesse con il medesimo inter-
mediario un conto corrente “incapiente” ed uno “ca-
piente”, l’intermediario possa trattenere sul secondo
rapporto (anche se cointestato con altri soggetti) an-
che l’eccedenza d’imposta non coperta dalle disponi-
bilità esistenti nel primo.
Esenzione per estratti e libretti
intestati a persone fisiche con valore medio
di giacenza non superiore a 5.000 Euro
Come accennato, la Manovra Monti ha previsto, tra-
mite una modifica alla nota 3 bis all’art. 13 della Tarif-
fa, un’esenzione dall’imposta di bollo a favore dei
clienti persone fisiche, esenzione che trova applica-
zione quando il valore medio di giacenza risultante
dagli estratti e dai libretti è complessivamente non
superiore a Euro 5.000. Al riguardo, il Decreto
7
ha
precisato che “
se il cliente è persona fisica, l’imposta
non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui
valore medio di giacenza non supera Euro 5.000. A
tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti
di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente
intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Po-
ste Italiane spa o emessi da Cassa Depositi e Prestiti
”.
In caso di applicazione dell’esenzione in commento,
resta fermo, secondo l’Agenzia, l’effetto sostitutivo
previsto dalla nota 3 ter
all’art. 13. Infatti, sempre a
norma del Decreto
8
l’effetto sostitutivo opera anche
in caso di giacenza media pari o inferiore a comples-
sivi Euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i
rendiconti dei libretti di risparmio
”.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, occorre valu-
tare, al termine del periodo rendicontato, la giacenza
complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati alla
medesima persona fisica. La Circolare precisa che “
a tal
fine, devono essere considerati unitariamente tutti i rap-
porti detenuti dal cliente rispettivamente: con lamedesi-
ma banca; con Poste Italiane; con Cassa Depositi e
Prestiti
”. Inoltre, “
per giacenza media deve intendersi
la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rap-
porto nel periodo oggetto di rendicontazione
9
. Con
riferimento all’esenzione, occorre dunque valutare la
posizione complessiva del cliente.
Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria precisa,
poi, con riferimento ai rapporti intrattenuti per il tra-
mite di società fiduciarie “
che nel caso in cui il
fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il mede-
simo intermediario un rapporto per il tramite della
società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, tali
rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini
della verifica del limite di esenzione
”.
Diversamente, nel caso in cui il fiduciante intrattenga
presso il medesimo intermediario, ad esempio, più
rapporti di conto corrente per il tramite di una stessa
società fiduciaria, “
tali rapporti devono essere consi-
derati unitariamente al fine di stabilire la spettanza
dell’esenzione
”. Inoltre, la verifica della giacenza com-
plessiva del cliente deve essere effettuata in occasione
di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al
periodo rendicontato; qualora, a seguito di tale verifica
emerga che la giacenza complessiva dei conti e dei
libretti intestati al medesimo soggetto sia superiore a
5.000 Euro, “
l’imposta trova applicazione con riferi-
mento a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente
”.
La Circolare precisa che, per la valutazione della posi-
zione complessiva del cliente, “
devono essere
ricompresi anche i libretti di risparmio al portatore.
In tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al
soggetto che viene censito al momento dell’emissione
del libretto ovvero al soggetto successivamente censito
dall’intermediario quale portatore del libretto. Non
devono essere, invece, considerati ai fini della valuta-
zione complessiva della posizione del cliente i cd. ‘conti
di base’ esenti dall’imposta di bollo (…)
”.
In presenza di più rapporti di conto corrente o libretti
di risparmio intrattenuti con la medesima banca, oppu-
re con Poste Italiane spa o con Cassa Depositi e Presti-
ti, con medesima periodicità di rendicontazione, occor-
re cumulare i valori di giacenzamedia di ciascun rappor-
to; se tale valore è superiore a 5.000 Euro l’imposta
deve essere applicata per ciascuna rendicontazione.
Se i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario
hanno, invece, diversa periodicità di rendicontazione,
al fine di verificare se possa trovare applicazione l’esen-
zione disposta dal legislatore, occorre valutare, al mo-
mento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei
rapporti, la giacenza media complessiva degli altri rap-
porti detenuti, determinata in considerazione del mede-
simo periodo temporale, ancorché per gli altri rapporti
non si proceda alla rendicontazione
”.
In sostanza, ai fini dell’applicazione dell’esenzione,
occorre sommare il valore di giacenza medio del rap-
porto per il quale si procede alla rendicontazione al
valore medio di giacenza degli altri rapporti, determi-
nato in considerazione del medesimo periodo tempo-
rale, ancorché per questi ultimi non si proceda alla
rendicontazione. Per i periodi di rendicontazione infe-
riori all’anno, la misura dell’imposta deve essere rap-
portata al periodo rendicontato
10
.
Si segnala che il Decreto ha stabilito che l’imposta di
bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti
intestati a persone fisiche qualora il
valore della gia-
cenza media
risulti
negativo
. Per tali conti correnti
resta comunque fermo l’effetto sostitutivo previsto
dalla nota 3 ter
all’art. 13. Tali conti correnti intestati
a persone fisiche, inoltre, non concorrono a formare il
valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di Euro
5.000. Al riguardo, la Circolare conferma che “
occorre
valutare la giacenza media del periodo rendicontato.
Se tale valore è negativo, il conto corrente non deve
essere assoggettato all’imposta e non concorre alla
determinazione della giacenza media complessiva
11
.
Imposta di bollo applicabile alle comunicazioni
inviate alla clientela relative a prodotti
finanziari (comma 2 ter dell’art. 13 della Tariffa)
Presupposto applicativo dell’imposta
La disciplina in commento prevede oggi l’applicazio-
ne di un’imposta in misura proporzionale a tutte le
comunicazioni periodiche alla clientela relative a
prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di
Imposta di Bollo
(Circolare 48/E)
3
Per la definizione del “conto di base”, l’art. 12, comma 3, della Manovra Monti demanda ad un’apposita convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca
d’Italia, l’ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Al riguardo, la Circolare segnala che tale convenzione è stata stipulata in data 28 marzo
2012 e stabilisce che il conto corrente “di base”, qualora si rivolga a fasce socialmente svantaggiate di clientela, “deve essere offerto dall’intermediario senza spese; in tal caso,
ai sensi del comma 6 dell’art. 12, il rapporto di conto corrente è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo”.
4
L’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 642/72 stabilisce, infatti, che “in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di Euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di
cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in Euro 0,50.”
5
A tale proposito, va rilevato che il citato art. 119 del TUB prevede, al comma 1, che nei contratti di durata gli intermediari forniscono al cliente alla scadenza del contratto
e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Inoltre, il comma 2 stabilisce che per i rapporti regolati in conto
corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
6
Al riguardo, si segnala che, la Circolare, nelle pagg. n. 12-13, fornisce alcune utili esemplificazioni. In particolare, l’esempio 1 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene con la medesima banca un rapporto di conto corrente e un libretto di risparmio con diversa periodicità di rendicontazione. L’esempio 2 analizza il caso di un contribuente
persona fisica che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente con diversa periodicità di rendicontazione. L’esempio 3 analizza il caso di un contribuente
persona fisica che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente aperti in periodi diversi dell’anno, ma con medesima periodicità di rendicontazione.
7
Art. 2, comma 4 del Decreto.
8
Art. 4, comma 4 del Decreto.
9
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 17-18, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 4 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene un unico rapporto di conto corrente che nel corso dell’anno presenta, nei diversi trimestri, differenti valori di giacenze medie.
10
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 19-20, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 5 analizza il caso di un contribuente persona fisica che intrattiene
con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente, con differenti valori di giacenza medi nel corso dei diversi trimestri e differenti periodi di rendicontazione.
11
Al riguardo, si segnala che la Circolare, nelle pagg. 20-21, fornisce una esemplificazione. In particolare, l’esempio 6 analizza il caso di un contribuente persona fisica che
intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto corrente con differenti valori di giacenza media nei diversi trimestri, di cui uno negativo.
SEGUE DA PAGINA 19
SEGUE A PAGINA 21