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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
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PROFESSIONE
GAETANO RADIN
Ordine di Vicenza
IL COMMERCIALISTA VENETO
Cassa di Previdenza.
Un'interessante sentenza
P
er i colleghi che vantano anzianità
contributive ante 31/12/2003 segnalo
due interessanti sentenze: Tribunale di Roma, Sez. IV Lavoro, in data 7/
3/2013, e Corte di Appello di Ancona, N. 784 dell’11/7/2012.
La sentenza del Tribunale di Roma è di una linearità esemplare ribadendo un
orientamento ormai granitico della Cassazione in tema di
pro rata temporis
relativamente alla quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate
anteriormente al mutamento di sistema previdenziale (da retributivo/reddituale a
contributivo).
In pratica le citate sentenze dichiarano il diritto di due nostri colleghi di vedersi
riliquidata la pensione determinando la quota riferibile alle anzianità contributive
maturate ante 31/12/2003 sulla base della normativa allora vigente , cioè prima
dell’entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14/7/
2004. E’ mio sommesso parere che, a questo punto la nostra Cassa , anche avvalendosi
dei poteri di cui al comma 763 Legge Finanziaria 2007, dovrebbe adottare una
delibera rispettosa dell’art. 3 comma 12 legge 335/95 al fine di evitare inutili e
dispendiosi contenziosi. Per completezza di documentazione riporto di seguito il
testo integrale della sentenza ed invito i colleghi interessati ad inviare le loro
opinioni o quesiti alla redazione de
Il Commercialista Veneto
.
***
Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro
, in persona del Dott. Maria Gabriella
Marrocco nella causa 39019 /2011
Tra ................, elettivamente domiciliato in Roma, xxxxxxxxx, 39 00193 nello stu-
dio......................., che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliata in Roma, ...........nel-
lo studio dell’Avv. ................., che la rappresenta e difende con l’Avv. ........................
per procura a margine della memoria di costituzione e difesa
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2011 .....................chiedeva:
1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia delle disposizioni del Rego-
lamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004
relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino
al 31.12.2003 e per l’effetto, previa disapplicazione delle stesse, condannare la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti
a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota
pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla
base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento di
disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 e, cioè, ex art.
2 e 15 l.21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza
prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi
dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensioni,
rivalutati ex art. 15 della L. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato
l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001
(nel caso del ricorrente 30) e l’aliquota del 1.75% per le anzianità contributive
successive (nel caso del ricorrente 2);
2) condannare la Cassa a corrispondere gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla
riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con gli interessi come per legge.
3) vinte le spese di lite.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercia-
listi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa
all’udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il
deposito di note difensive.
Osserva il Giudice che in forza dell’art. 3 comma 12 della legge 335/95 gli enti
previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio, adotta-
no “… provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del tratta-
mento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche già derivanti dai provvedi-
menti suddetti. …”.
La norma, così chiara nella sua lettera da non necessitare di esegesi, dispone
all’evidenza nel senso che le anzianità già maturate al momento dell’entrata in
vigore della nuova disciplina sarebbero state ancora regolate dalla vecchia nor-
mativa, mentre quelle successive sarebbero state disciplinate alla stregua della
nuova normativa, con esclusione quindi di qualsiasi rischio di duplicazione di
computo delle frazioni di montante afferenti all’uno o all’altro segmento temporale.
La
ratio
della scelta è peraltro comprensibile con facilità, avendo inteso il legisla-
tore tutelare le aspettative e i diritti degli assicurati, altrimenti compromessi dalla
nuova disciplina, appunto graduando gli effetti di essa e ciò attraverso il ricorso ad
un meccanismo -il pro rata- che, proprio perché fraziona temporalmente gli ambiti
di operatività delle norme, regola in modo ragionevole le fattispecie di prestazioni
previdenziali i cui presupposti maturano nel corso del tempo.
Tale meccanismo consente infatti, in aderenza con il principio dell’adeguatezza ex
art. 38, co. 2 Cost., di garantire il c.d. “maturato previdenziale” e quindi la soglia
minimale di protezione del trattamento pensionistico spettante all’assicurato in
correlazione al montante complessivo della contribuzione già versata, dovendosi
invero affermare che l’assicurato ha un diritto pieno ad essa, in aggiunta al mero
interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico.
In questo senso si è del resto espressa sia la giurisprudenza di merito, anche di
questo stesso Tribunale, che di legittimità (cfr. precedenti in atti).
Tale il contesto normativo di riferimento, appare pertanto del tutto illegittimo l’art.10
comma 8 del Regolamento della Cassa convenuta approvato con D.I. del 14.7.2004,
nella parte in cui introduce, ai fini della determinazione della quota da calcolare
secondo il metodo reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da
porre a base di computo della quota stessa in contrasto con la normativa in vigore
pro tempore
.
Va peraltro precisato che lo
ius superveniens
costituito dall’art. l comma 763 legge
Finanziaria per il 2007, che ha attenuato la valenza del principio del pro rata, non
è configurato né è sostanzialmente norma interpretativa, bensì è norma modificativa
di quella precedente, con la conseguenza che in forza di esso l’autonomia regola-
mentare avrebbe incontrato, da lì in poi, non più i limiti stabiliti dal vecchio testo
dell’art. 3 co. 12 cit., ma quelli meno rigidi introdotti con la finanziaria.
L’evenienza che l’art. 1 co. 763 faccia salvi gli atti e le deliberazioni adottate dagli
enti ed approvati dai Ministeri vigilanti posti in essere prima dell’entrata in vigore
della modifica indicata non muta la conclusione che si va profilando, perché -come
è comprensibile anche solo con argomenti logici- la previsione di ultrattività dei
provvedimenti in parola non ne può determinare, per ciò solo, la convalida laddove
contrari alla disposizioni di legge vigenti
pro tempore
.
A conforto di questa tesi va rilevato che nel sistema positivo di riferimento la regola
del pro rata si pone come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal
potere regolamentare delle Casse privatizzate, tanto risultando dimostrato proprio
dal fatto che è stata proprio una legge -quella del 2006- a temperare la regola in
parola, il che sarebbe stato del tutto superfluo laddove la Cassa già si fosse vista
delegare anche un potere di tal genere dalla L. 335 (in tal senso v. anche Corte Cost.
390/95, che attribuisce appunto al legislatore il potere di emanare disposizioni che
modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina di rapporti di durata).
Ciò si spiega tenendo conto del fatto che nel sistema delle fonti il potere regolamen-
tare delle Casse gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex L. 509/
94 e D. Lgs. 509/94 si colloca in posizione subprimaria e che quindi spetta al
legislatore delegante prevedere espressamente l’assegnazione alla fonte inferiore
del potere normativo, quale eccezione alla regola della riserva di legge su determi-
nate materie -quale indubbiamente quella che qui interessa, ex L. 335 cit.-.
Applicando tali principi al caso di specie, è allora evidente la fondatezza della
pretesa attorea. Pertanto, previa disapplicazione dell’art. 10 del Regolamento del-
la Cassa approvato con D.I. 14.7.2004, va dichiarato il diritto del ricorrente di
vedersi riliquidata la pensione in fruizione, determinando la quota di pensione
riferibile alle anzianità contributive maturate in epoca anteriore al 31.12.2003
sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 citato.
Sulle differenze risultanti a tal titolo spettano poi al ricorrente, per legge, gli interes-
si legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento al saldo.
La Cassa resistente va di conseguenza condannata al pagamento in favore del
ricorrente delle differenze indicate, con gli accessori come specificato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. definitivamente pronunciando:
Dichiara il diritto del ricorrente di vedersi riliquidata la pensione in fruizione
determinando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive maturate in
epoca anteriore al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entra-
ta in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. del 14.7.2004.
Condanna la Cassa resistente al pagamento in favore del ricorrente
delle differen-
ze maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di
riferimento al saldo.
Condanna la Cassa resistente al pagamento
in favore del ricorrente delle spese di
giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e cpa.
Roma, 7.3.2013
Il Giudice Dott. M.G. Marrocco