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NUMERO 213 - MAGGIO / GIUGNO 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia
Accertamenti integrativi e termine
per le verifiche tributarie
C
ONLARECENTE SENTENZA n.
21/01/13, pronunciata il 5-2-2013 e
depositata il 4-3-2013, la C.T.R. del
Friuli V.G. ha posto un opportuno
arresto alla pratica, frequentemen-
te utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria, di
emettere un avviso di accertamento in esito ad
una verifica generale per poi integrarlo a seguito
di successive indagini finanziarie, disposte in as-
senza del presupposto della sopravvenuta co-
noscenza di nuovi elementi, atti o fatti voluto
dagli artt. 43D.P.R. 600/73 e 57D.P.R. 633/72. Nel
caso di specie, un primo avviso di accertamento,
emesso a seguito del PVC per verifica generale
della Gdf, si era reso definitivo per mancata
impugnazione da parte del contribuente. Succes-
sivamente, la Gdf aveva riaperto la verifica inte-
grando appunto gli esiti del primo PVC con i ri-
sultati di indagini finanziarie ex art. 32D.P.R. 600/
73 (che tranquillamente avrebbero potuto essere
svolte nel corso della prima verifica), e l’Agenzia
delle Entrate aveva emesso un avviso di accerta-
mento integrativo, esponendo nella colonna de-
gli imponibili “dichiarati” quelli risultanti dal pri-
mo avviso definitivo, ed in quella degli imponibi-
li accertati quelli emergenti dalle nuove indagini
sui conti bancari.
La parte, in sede d’impugnazione, opponeva
pregiudizialmente che il secondo avviso era ille-
gittimo per la violazione del termine minimo di 60
giorni, disposto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/
2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), fra la
notifica del PVC e l’emissione dell’atto
accertativo, illegittimità che avrebbe travolto l’in-
tero procedimento, sia per la parte afferente il
primo avviso (pur se definitivo per mancata
impugnazione, ma riaperto per l’integrazione dei
contenuti conseguente alle indagini finanziarie),
che per quella integrativa. In altre parole, la parte
contestava all’Ufficio di avere emesso un avviso
integrativo in assenza dei sopraddetti requisiti di
novità voluti dalla legge a presidio del principio
di unicità e globalità dell’accertamento tributa-
rio, e chiedeva al giudice che la declaratoria di
illegittimità per mancato rispetto del termine ex
art. 12 c. 7 dello Statuto investisse l’intero conte-
nuto dell’accertamento nel suo complesso, e non
solo la parte conseguente alle indagini finanzia-
rie. L’Ufficio si difendeva asserendo,
in primis
,
che nessuna norma sanziona specificamente il
mancato rispetto del sopraddetto termine mini-
mo, ed in secondo luogo che, vista la legittimità
dell’integrazione effettuata a seguito delle inda-
gini finanziarie, l’eventuale annullamento avreb-
be potuto, al più, riguardare esclusivamente l’ac-
certamento integrativo e non invece quello reso-
si definitivo per mancata impugnazione. Con sent.
n. 54/1/10, la C.T.P. di Gorizia accoglieva
in toto
la versione dell’Agenzia delle Entrate respingen-
do le istanze del contribuente, il quale però insi-
steva nelle sue tesi anche in sede di appello. Con
la sentenza che qui si commenta, la C.T.R. di
Trieste, sulla base dei principi espressi dalla
Cass., sent.16792/02 nonché dalle C.T.R. Lom-
bardia, sent. n. 81/46/12, e C.T.P. Bologna, sent.
n. 112 dd. 17.11.2004 (secondo le quali il requisi-
to della “sopravvenuta conoscenza di elementi
nuovi” esclude che l’ufficio finanziario possa
servirsi nella reiterazione dell’attività di accerta-
mento di elementi di fatto e/o di diritto anche
semplicemente conoscibili al momento della no-
tifica del primo avviso), ribaltava completamente
il giudizio riconoscendo, in primo luogo, la san-
zione dell’illegittimità per l’emissione del secon-
do avviso di accertamento prima dello spirare dei
60 giorni dalla notifica del PVC, ed in secondo
luogo come tale illegittimità coinvolgesse non
solo l’avviso emesso in seconda battuta ma, non
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sussistendo nuovi elementi, atti o fatti a suppor-
to della riapertura della verifica tributaria, anche
l’accertamento inizialmente non impugnato dal
contribuente.
Così si esprimono i giudici d’appello triestini: “
non
vi è chi non veda che trattasi sempre di elementi
già esistenti, ma inizialmente non considerati
dagli accertatori
” di talché, conclude la pronun-
cia in rassegna, “
Trattasi inequivocabilmente
di un unico accertamento il cui esame non po-
trà che essere unitario e non limitato al
quantum
successivamente accertato
”.
Una pronuncia perentoria che, si spera, possa
scoraggiare eccessi o finanche abusi nell’eserci-
zio dei poteri dell’Amministrazione Finanziaria ai
danni dei cittadini colpiti dall’attività di accerta-
mento.