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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
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IL COMMERCIALISTA VENETO
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Si veda per un approfondimento:
Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi
. Prima edizione 2010.
Gli attori del risanamento.
Assonime, Università degli Studi di
Firenze, CNDCEC Assonime 13.01.2010;
Il ruolo dell’attestatore nei piani di risanamento
di Alberto Tron e Riccardo Tiscini- Riv. “Il Fisco”n.1/2013 pag.58 e seg. fascicolo
1- diritto fallimentare-approfondimento; IRDEC –Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili www.irdec.it;
Il ruolo del professionista attestatore
nella composizione negoziale della crisi
…; in Riv. “Il Fisco” n.8/2013 Prassi pag. 1189 e seg.;
La Relazione di attestazione
di Patrizia Riva, cap. 9 in
L’attestazione dei piani
delle aziende in crisi
- Giuffré Editore 2009;
L’asseverazione del Piano e la responsabilità del professionista
di Marcello Pollio in
Gli accordi per gestire la crisi d’impresa
Euroconference Editore 2009
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Si veda IRDEC – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili www.irdec.it
4
Si veda
Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi
prima edizione 2010.
Il finanziamento all’impresa in concordato preventivo
. Assonime, Università degli Studi
di Firenze, Assonime. Assonime 13.01.2010.
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Si veda
La nuova responsabilità penale dell’attestatore
di Gianluca Minniti in “il Fallimentarista” Giuffré Editore 03.08.2012;
Falso in attestazioni e relazioni
di Ezio Busato
in “Il Commercialista Veneto” n. 209 ottobre/novembre 2012.
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Vedi IRDEC – Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili www.irdec.it
SEGUE DA PAGINA 8
La Riforma
da riformare
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la presentazione della domanda e sino alla scadenza
del termine concesso, la procedura lascia inevitabil-
mente spazio alle più svariate iniziative del debitore in
presenza della sospensione di tutte le azioni cautelari
dei creditori.
Questo fatto non è di per se stesso negativo (lo preve-
de anche la norma americana del
Chapter 11
), se non
fosse proprio per la mancanza di “garanzie” sulle fina-
lità concordatarie del proponente.
Anche negli Usa il debitore che richiede di essere am-
messo alla procedura ha 120 giorni di tempo per pro-
porre il piano di salvataggio e di riorganizzazione della
propria impresa, sotto l’ombrello protettivo dell’ini-
bizione di azioni aggressive dei creditori, ma – si riba-
disce - la legislazione statunitense prevede un serie di
presidi ed una stretta vigilanza sulla correttezza del-
l’attività del debitore da parte di più organi di control-
lo, che nel nostro ordinamento risultano assenti.
Quello che manca alla legislazione italiana, contraria-
mente a quello che avviene negli USA, sono proprio i
controlli ai quali il debitore è sottoposto sin dalla pre-
sentazione della domanda.
I professionisti americani che si trovano coinvolti nel-
le procedure sono più di uno. Un primo ricopre la
carica di “U.S. Trustee”, ausiliario del magistrato con
funzioni di vigilanza sulla correttezza dell’attività svol-
ta in piena autonomia dal debitore che continua con la
gestione aziendale, un secondo è l’Examiner che
relaziona al tribunale se siano stati commessi reati di
fraudolenza o atti disonesti per poter continuare la
procedura. Sono incarichi la cui nomina non è obbliga-
toria, ma indispensabili per la verifica sull’affidabilità
del soggetto e del piano. Altri professionisti coinvolti
sono ovviamente gli attestatori del debitore, i suoi
consulenti “
advisor
” e quelli che rappresentano il co-
mitato dei creditori. Insomma, una schiera professio-
nale competente di supporto ai giudici.
La centralità del ruolo dell’attestatore
professionista nella composizione negoziale
della crisi, le responsabilità professionali
e la Circolare n. 30/IR del CNDCEC
È fuori dubbio che le responsabilità date alla classe
professionale nella composizione negoziale della crisi
di impresa sono centrali e fondamentali sia che il pro-
fessionista rivesta il ruolo di attestatore di piani atte-
stati, concordatari o di ristrutturazione del debito, sia
che ricopra il ruolo di consulente “
advisor
” nella fase
di preparazione e di deposito del progetto di salvatag-
gio.
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Senza l’ "attestazione" del professionista nessun
concordato preventivo con o senza continuità né ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti o piano attestato di
risanamento può decollare.
È la legge che attribuisce questo potere solo a determi-
nati professionisti in possesso di precisi requisiti di
indipendenza e di professionalità.
Anche la recente
Circolare n. 30/IR dell’11.02.2013
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,
emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili, prende atto, nelle conclu-
sioni, che
” il D.L. n.83/2012 ha sensibilmente modi-
ficato la Legge Fallimentare riconoscendo al profes-
sionista attestatore un “ruolo centrale” (come si espri-
me la Relazione Illustrativa del decreto) nella ge-
stione della vicenda di composizione negoziale del-
la crisi di impresa”.
La valorizzazione della sua funzione è ora riscontrabile
anche in nuovi contesti previsti dalla Legge Fallimen-
tare con riguardo all’attestazione che i finanziamenti
richiesti dal debitore sono funzionali alla migliore sod-
disfazione dei creditori nelle procedure di concordato
e di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182
quinquies, comma1, L.F.)
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;
all’attestazione richiesta
nel nuovo istituto di concordato con continuità
aziendale con la quale il professionista attesta che la
prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal pia-
no di concordato è funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori (art. 186 bis, comma 2,
lett. b, L.F.) e all’attestazione di conformità al piano e
la capacità di adempimento del contratto per l’ammis-
sione del debitore concordatario a procedure di parte-
cipazione e di assegnazione di contratti pubblici in
gara (art.186 bis. 4 comma, L.F.).
Da questi nuovi ed importanti ruoli la classe profes-
sionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili ne esce rinforzata anche se l’introduzione di una
nuova disciplina penale, contemplata dall’art. 236 bis
L.F., che prevede la reclusione e la multa per il reato di
falso in attestazioni e relazioni a carico dell’attestatore
di piani e di accordi di ristrutturazione dei debiti, ren-
de l’assunzione dell’incarico sempre più a rischio ed
oggetto di perplessità e di maggiori attenzioni da parte
dei professionisti specializzati nella materia.
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L’aspetto più allarmante della nuova normativa pena-
le introdotta è quello dell’assenza di parametri tramite
i quali valutare, nel caso di contestazione del reato,
l’esclusione della punibilità anche se la violazione non
produce alcuna alterazione di una certa rilevanza.
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Tali profili di responsabilità vanno valutati anche alla
luce della mancanza di precisi riferimenti legislativi e
di orientamenti specifici sui principi di comportamen-
to che dovrebbero adottare i professionisti chiamati
ad attestare i piani nelle relazioni previste nelle varie
ipotesi di soluzione giudiziaria della crisi.
A riguardo, il requisito soggettivo dell’iscrizione nel
Registro dei revisori legali, introdotto dal novellato
art. 67 c. 3 lett. d) L.F. al quale fanno rinvio i successi-
vi artt. 161, 182 bis, 182 quinques e 186 bis L.F. che
trattano degli istituti di composizione negoziale della
crisi, farebbe presumere che l’attestatore della veridi-
cità dei dati aziendali e della fattibilità del piano debba
fare ricorso sostanzialmente ai principi di revisione.
E’ infatti prassi che nelle attestazioni si faccia oggi
riferimento ai principi di revisione internazionale ISAE
(International Standard on Assurance Engagements,
organismo dell’IFAC che si occupa di revisione), ed in
particolare al n. 3400. Altri riferimenti possono essere
il documento emanato dalla commissione di studio
“crisi e risanamento di impresa” del CNDCEC dal
titolo “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del
professionista nella composizione negoziale della cri-
si d’impresa” e le “Linee guida per il finanziamento
delle imprese in crisi” redatto dall’Università di Firen-
ze, Assonime e CNDCEC, richiamato in precedenza.
E’ evidente comunque l’esigenza di poter disporre di
uno
“standard”
operativo avallato dalla Magistratu-
ra, con il quale vengano stabiliti i principi di attesta-
zione al fine di uniformare i modelli comportamentali
adattabili alle più svariate casistiche che si presentano
nei diversi contesti giurisdizionali.
Un ulteriore profilo di responsabilità, se pur non di-
retta e non punibile, ma che pure va deontologicamente
considerata per la delicatezza dell’incarico, riguarda il
ruolo del professionista “
advisor
” consulente del de-
bitore, incaricato di valutare in via preventiva lo stato
di crisi dell’impresa, il suo livello, la effettiva sussi-
stenza delle possibilità e dei mezzi per affrontare una
procedura e la loro compatibilità con la presentazione
della domanda di concordato preventivo in bianco o di
altra procedura di risanamento che dovrà predisporre.
La figura del consulente non è necessaria né è prevista
dalla legge fallimentare: l’adozione di un piano deve
essere deliberata dall’organo amministrativo, che pe-
raltro deciderà anche sulla base di una valutazione pre-
liminare da parte del professionista in merito all’esi-
stenza o meno delle condizioni e dei presupposti.
Potrebbero dunque configurarsi profili di responsabi-
lità professionale laddove il consulente prospetti la
presentazione di un ricorso per concordato in bianco
ad un’impresa che versi in uno stato di insolvenza
irreversibile o che si trovi comunque già in stato falli-
mentare, tanto da far apparire palesemente strumen-
tale e dilatoria la domanda stessa, con tutte le conse-
guenze che potranno nascere dal suo deposito.
In tale contesto, peraltro, non si può non segnalare il
problema dei compensi professionali spettanti agli
attestatori dei piani concordatari o di ristrutturazione
dei debiti ed agli “advisor”. Abolite infatti le tariffe
professionali ed introdotti i parametri con il decreto
del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140,
utilizzabili solo per determinare il costo della presta-
zione in sede giudiziale e pertanto non applicabili alle
procedure di cui stiamo parlando, gli attestatori ed i
consulenti si trovano oggi privi di qualsiasi riferimen-
to normativo o tariffario per poter quantificare il loro
compenso, necessario invece per il cliente il quale deve
conoscere in via preventiva anche i costi professiona-
li, per poter elaborare un budget complessivo di tutti i
costi che comporta l’accesso ad una procedura di com-
posizione giudiziale della crisi. Se poi si pensa al-
l’esclusione della prededucibilità del compenso agli
attestatori ed ai consulenti, se non a certe condizioni,
introdotta anch’essa dal nuovo Decreto Sviluppo, si
capisce immediatamente come l’assunzione di incari-
chi di attestazione anche sotto questo aspetto diventi
a volte alquanto problematica.
Sarebbe pertanto auspicabile per la nostra categoria
che il Consiglio Nazionale indicasse quanto meno i
parametri ai quali fare riferimento e quale potrebbe
essere il
range
dei compensi professionali applicabili
per i ruoli di attestatore e di
advisor
anche al fine di
evitare comportamenti professionali sensibilmente
difformi da collega a collega per casi similari.
Una indagine tra i colleghi specializzati in materia, se
pur limitata, ha evidenziato che, in assenza di tariffa, i
compensi vengono determinati dalla trattativa tra le
parti, tenuto conto prevalentemente dei valori in gioco.
Le proposte di correttivi: il concordato
preventivo “in grigio”
Stanti le molte e complesse criticità sopra evidenziate,
e l’effetto dirompente delle novità introdotte nella
materia fallimentare, non si può che desumere che la
novella introdotta lo scorso anno ha scontentato un
po’ tutti, dai giudici delegati, sommersi dalle domande
di concordato meramente strumentali, ai creditori, in