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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
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EZIO BUSATO
Ordine di Padova
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 8
La Riforma da riformare
SPECIALE CONCORDATI / 2
Allarme sui Concordati.
La legge fallimentare non ha tregua
Con le nuove regole introdotte dal Decreto Sviluppo
(D.L. 83/2012), in vigore dal 12 agosto 2012, è stata
infatti data la possibilità all’imprenditore in difficoltà
di depositare un ricorso, ai sensi dell’art. 161 sesto
comma L.F., che viene denominato appunto concor-
dato “in bianco” (o anche “pre concordato” o “con-
cordato con riserva”) contenente una semplice richie-
sta di termini. L’imprenditore richiedente allega alla
domanda i bilanci degli ultimi tre esercizi e un certifi-
cato camerale riservandosi di presentare, in un secon-
do momento, entro un termine fissato dal giudice fra i
sessanta e centoventi giorni, la vera e propria propo-
sta concordataria, il piano, la documentazione previ-
sta dalla legge e la relazione di un professionista indi-
pendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano. Gli effetti di questa opportunità
concessa al debitore si sono fatti sentire da subito:
centinaia infatti sono state le domande di concordato
preventivo “in bianco” che si sono riversate presso le
Cancellerie Fallimentari dei tribunali italiani e che stan-
no mettendo a dura prova i Giudici Delegati alle pro-
cedure concorsuali. Secondo recenti dati statistici pub-
blicati dalle Camere di Commercio, raccolti dalla so-
cietà Crif e riportati dal Sole 24 Ore del 26 aprile
scorso, nel primo trimestre 2013 si è verificato un
vero e proprio boom dei concordati preventivi. Si par-
la infatti di aumenti, ingiustificati rispetto agli anni
precedenti, che superano il 100%., con una accelera-
zione proseguita anche nei primi mesi del 2013.
Un gran numero di professionisti sono stati coinvolti
sia nel ruolo di attestatori della veridicità dei dati
aziendali e della fattibilità dei piani concordatari, che
nel ruolo di “advisor”, consulenti del ricorrente nella
predisposizione della domanda “in bianco” e della
eventuale successiva proposta.
Il problema è che spesso, afferma in una intervista a Il
Sole 24 Ore del 15 aprile scorso il prof. Alessandro
Danovi, professore di Economia e Direttore dell’Os-
servatorio crisi e risanamento delle Imprese dell’Uni-
versità di Bergamo e della Bocconi di Milano:
“i debi-
tori fanno domanda senza sapere cosa fare dopo e,
nel frattempo, tengono in ostaggio i creditori”
i quali
non possono iniziare o continuare azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore. Lo stesso rileva
poi che di tutte le domande di “concordato in bianco”
presentate al Tribunale di Milano, mediamente una su
tre supera la fase dell’omologa, a riprova che i due terzi
delle stesse non hanno i requisiti richiesti, sottendendo
invece veri e propri stati di insolvenza, tenuti sempre
distanti dal debitore, anche per le implicazioni di carat-
tere penale che un fallimento comporta.
La nuova procedura risulta essere molto “appetibile”
per gli imprenditori in crisi in quanto, in sintesi:
1)
permette al debitore di “prendere tempo” con i
creditori e con il tribunale in attesa di predisporre e di
depositare la proposta, il piano concordatario e la do-
cumentazione entro il termine fissato dal giudice; nelle
more, il debitore può decidere di depositare la propo-
sta, cambiare istituto presentando domanda di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis
L.F., oppure non fare nulla;
2)
sospende tutte le azioni cautelari ed esecutive indi-
viduali sul patrimonio del debitore dal deposito della
domanda fino alla scadenza del termine concesso;
3)
dopo il deposito della domanda, che viene pubbli-
cata nel Registro delle Imprese fino alla scadenza del
termine concesso dal tribunale, il debitore può com-
piere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e conti-
Le criticità
del concordato
preventivo “in bianco”
(art. 161 L.F.)
Le responsabilità
professionali
nella composizione
negoziale della crisi
e un nuovo ruolo
dei professionisti
Il concordato preventivo
in grigio
nuare a gestire l’azienda, mentre per gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione
dei giudici, i quali possono assumere sommarie infor-
mazioni sull’andamento della gestione; con il decreto
il Tribunale dispone altresì gli obblighi informativi
periodici, anche relativi alla gestione finanziaria del-
l’impresa (8° c. art. 161 L.F.);
4)
non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di concordato preventivo;
5)
il richiedente debitore può chiedere al tribunale di
essere autorizzato a contrarre finanziamenti
prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F., previa rela-
zione di un professionista attestante che i
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfa-
zione dei creditori. La nuova possibilità concessa al
debitore ha, per contro:
- aperto la strada all’
uso “strumentale” e distorto
della procedura concordataria da parte di molti im-
prenditori in difficoltà o in grave stato di crisi, che
spesso hanno utilizzato il concordato preventivo in
bianco a soli fini dilatori;
- creato un
“effetto domino”
sui creditori che a loro
volta, bloccati dall’esercitare azioni di recupero o pagati,
se passa il concordato, con percentuali irrisorie che pos-
sono aggirarsi sul 5-10%, vengono posti in gravi difficol-
tà finanziarie e a volte essi stessi costretti a presentare
domanda di concordato preventivo, se non a fallire, con
un effetto a catena che finisce per coinvolgere migliaia di
aziende della filiera produttiva e commerciale.
E proprio su questi risvolti critici si stanno
soffermando ormai quotidianamente sia i commenta-
tori che i rappresentanti delle parti sociali, invocando
richieste di correzione della norma. In particolare, si
susseguono gli interventi di magistrati, di imprenditori
e di esperti della materia, fortemente preoccupati per
la strumentalità diffusa del nuovo concordato in bian-
co, e per le preoccupanti conseguenze che lo stesso
sta creando per molti creditori coinvolti.
Vi è anche da dire, peraltro, che il nuovo istituto non
ha fatto venir meno le domande di concordato “con
continuità aziendale”, istituto introdotto dal nuovo
art. 186 bis L.F., e le domande di concordato ordinarie
non in bianco, proposte ai sensi del 1° comma e suc-
cessivi dell’art.161 L.F., fatto che sta a significare che
molte sono le aziende che ritengono preferibile sotto-
porre fin da subito al giudizio dei creditori un progetto
di risanamento o di liquidazione ben definito.
Le richieste degli imprenditori
Il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi nel cor-
so della recente Assemblea degli iscritti di maggio ha
denunciato che questa possibilità data all’imprendito-
re in crisi “
è stata interpretata nel peggiore dei modi”
,
ha generato “
un comportamento immorale che sta pro-
vocando crisi aziendali a catena”
e ha chiesto al legi-
slatore di intervenire subito.
Anche Marcella Panucci, Direttore Generale di Con-
findustria, con un intervento sul tema specifico pub-
blicato su Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2013 scorso dal
titolo “
Concordati boomerang
”, chiede al legislatore
di rivedere le regole, denunciando a nome delle categorie
imprenditoriali l’uso distorto del concordato preventi-
vo e le perdite che subiscono i creditori coinvolti dopo
l’introduzione delle ultime modifiche dell’Istituto.
Altri presidenti ed esponenti di associazioni impren-
ditoriali propongono:
– di reintrodurre una soglia minima di rimborso ai
creditori del 38-40%, sotto la quale non sia possibile
accedere alla procedura;
– di intensificare i controlli sui reali titolari delle
nuove società sorte dalle ceneri dell’impresa in con-
cordato, introducendo la revocabilità dell’istituto in
caso di abusi (esplicito il riferimento alle nuove
“newco” sorte
a latere
del concordato che continua-
no l’attività d’impresa a nome di terzi prestanome
dell’imprenditore);
- di uniformare le procedure dei Tribunali sul giudizio
di casi analoghi da provincia a provincia.
Se da una parte l’istituto concordatario “in bianco”,
dicono gli imprenditori, premia il debitore onesto che
ha la volontà di presentare un vero e proprio piano di
risanamento, dall’altra, così come è formulato, facilita
l’utilizzo strumentale della domanda “creando distor-
sioni sul mercato”.
Il Tribunale di Milano
La Lombardia guida il numero dei concordati. Nel
Tribunale fallimentare di Milano, il più importante di
Italia, come è stato riportato da recenti dati statistici
pubblicati, quest’anno i concordati sono quadruplica-
ti passando da circa 100 a 400, congestionando così le
strutture della sezione fallimentare addetta. La rifor-
ma, dice il Presidente del Tribunale di Milano Filippo
Lamanna nel sopra menzionato intervento ne Il Sole
24 Ore,
“nata con buone intenzioni…si è trasforma-
ta in abuso diffuso: prima della riforma le istanze di
concordato si contavano sulle dita di una mano”,
mentre ora la nuova versione “in bianco” della doman-
Il presente lavoro è stato elaborato prima della pubbli-
cazione delle modifiche approvate dal c.d. “Decreto
del Fare”, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
al momento della chiusura del presente numero (n.d.r.)