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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
mentanea ben distinta dall’insolvenza e che potrebbe
addirittura essere superata mediante un riassetto eco-
nomico, finanziario o organizzativo. Non è pertanto
una situazione patologica, ma un’anomalia che, se non
gestita correttamente, potrebbe portare all’insolvenza.
1.3 Il contenuto del concordato preventivo
ex art. 160 L.F.
In base all’attuale dettato normativo, ed in particolare
alla definizione contenuta nell’art.160 L.F., il concor-
dato preventivo è definito quale piano che l’imprendi-
tore in stato di crisi può proporre ai creditori e che
può assumere differenti contenuti.
Il piano di concordato, infatti non prevede necessaria-
mente un soddisfacimento parziale della compagine
creditoria attraverso la suddivisione in classi della stessa
e trattamenti differenziati, ma può anche, ad esempio,
prevedere una ristrutturazione dei debiti attraverso la
cessione dei beni aziendali o, ancora, prevedere delle
operazioni straordinarie, il tutto, per la ristrutturazione
dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti.
La domanda di concordato deve essere proposta, come
detto in precedenza, attraverso il deposito di un ricor-
so avanti il tribunale nel cui circondario l’azienda ha la
propria sede, non rilevando l’eventuale variazione in-
tervenuta nell’anno precedente. Il ricorso va comple-
tato allegando una relazione aggiornata sulla situazio-
ne patrimoniale economica e finanziaria dell’impre-
sa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori, avendo cura di in-
dicare per ciascuno i rispettivi crediti e le cause di
prelazione. Vanno inoltre allegati un elenco dei tito-
lari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o
in possesso del debitore ed il valore di tali beni, non-
ché l’elenco dei creditori particolari dei soci illimita-
tamente responsabili.
2. Le novità introdotte dal D.L. 22.06.2012 n. 83
(Decreto sviluppo)
2.1 Introduzione
Con le modifiche alla legge fallimentare, ad opera della
L. 07.08.2012 n. 134, di conversione del
D.L.22.06.2012 n. 83, nota anche con il nome di “De-
creto Sviluppo”, entrata in vigore l’11 settembre 2012,
l’istituto del concordato ha subito un nuovo
restyling
.
La novità di maggiore interesse riguarda la possibilità,
per l’imprenditore, ai sensi dell’art. 161, comma 6°,
L.F., di depositare un ricorso costituito solamente dal-
la domanda di ammissione alla procedura e dai bilanci
degli ultimi tre esercizi, con riserva di presentare suc-
cessivamente la concreta proposta, il piano di concor-
dato e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 161 L.F., ovvero la relazione sulla situazio-
ne patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa,
l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di
proprietà dell’imprenditore, ecc.
Solo una volta effettuato il deposito della domanda, il
tribunale territorialmente competente, fissa un termi-
ne tra 60 e 120 giorni, prorogabile per non più di 60
giorni, per il deposito della documentazione (di cui
all’art. 161, commi 2° e 3°, L.F.) e dà ordine alla Can-
celleria di procedere con l’opportuna pubblicità attra-
verso la registrazione della domanda nel Registro delle
Imprese. Si sottolinea che devono necessariamente es-
sere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi al fine di
consentire al tribunale di valutare la sussistenza dei
presupposti di fallibilità dell’impresa.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, va
prodotta innanzi al tribunale la documentazione gene-
ralmente esibita in sede pre-fallimentare per la valuta-
zione dei requisiti dimensionali.
2.2. L’anticipo degli effetti del concordato
A questo punto viene spontaneo interrogarsi su quali
e quante saranno le possibili implicazioni della novità
sopra descritta che, scindendo nettamente il momento
del deposito del ricorso e dei bilanci, da quello del
deposito della documentazione, introducono quello
che è già stato denominato “ pre concordato preventi-
vo” o “concordato con riserva”.
Ciò che emerge è il netto beneficio in capo al debitore
che, pur presentando un ricorso carente del piano di
concordato e degli altri documenti, atto esclusivamen-
te ad anticipare la volontà di aderire all’istituto, potrà
godere degli stessi benefici che aveva, nella precedente
formulazione dell’art. 161 L.F., solo con il deposito
della domanda di concordato completa di tutta la do-
cumentazione prescritta.
Questi benefici, indicati nell’art.168 L.F., decorrono
infatti pressoché immediatamente, con la registrazio-
ne, a cura del Cancelliere, della domanda nel Registro
delle Imprese, e consistono nel divieto, per i creditori,
di proseguire o attivare azioni esecutive e/o cautelari
sul patrimonio del debitore, a pena nullità delle stesse.
Fino a qualche tempo fa, infatti, il creditore che aveva
il sentore che la controparte si stava attivando per
predisporre un piano concordatario, poteva contare
ancora su un certo lasso di tempo per dar corso ad
eventuali iniziative legali di recupero del credito, pur
sapendo che le stesse dovevano essere portate a ter-
mine prima che il deposito della domanda le rendesse
improcedibili.
Accadeva quindi che i creditori informati dell’immi-
nente deposito del ricorso, ponessero in essere tutte le
azioni possibili per il recupero dei loro crediti attivan-
do una sorta di corsa contro il tempo che peggiorava,
in modo irreversibile, la situazione già critica dell’im-
presa, andando a ledere gli interessi di tutti gli altri
creditori ignari e quindi la
par condicio creditorum
.
2.3 Gli atti posti in essere dal debitore dopo la
presentazione del pre concordato
Il comma 7 dell’art. 161 L.F. introduce l’obbligo, per il
debitore, di ottenere autorizzazione da parte del tribu-
nale per il compimento degli atti di straordinaria am-
ministrazione, laddove, invece, l’amministrazione or-
dinaria dell’impresa in pre concordato viene lasciata
alla competenza del debitore, fino alla data di deposito
della documentazione finale.
Il successivo 8° comma dispone, tuttavia, che qualora
l’organo giurisdizionale lo ritenga opportuno, il mede-
simo possa imporre al debitore l’obbligo di fornire
informazioni periodiche, anche relative alla gestione
finanziaria che il debitore dovrà assolvere fino alla
scadenza prevista, pena la dichiarazione di
inammissibilità del concordato e la successiva dichia-
razione di fallimento.
In questo modo, il legislatore ha inteso da un lato,
concedere al debitore un’ampia autonomia decisionale
per gli atti di ordinaria amministrazione, dall’altro,
invece, dare la possibilità al tribunale di intervenire,
attraverso l’imposizione di controlli discrezionali,
qualora vi fosse il sensibile rischio di operazioni lesive
del patrimonio aziendale.
In un recente precedente il Tribunale della Spezia, (cfr.
Trib. della Spezia, 25.9.2012,) statuendo quanto se-
gue: “
dispone che il ricorrente adempia agli obblighi
informativi periodici depositando agli ausiliari del tri-
bunale sotto indicati, con cadenza settimanale, rela-
zione scritta sugli atti di amministrazione compiuti
sulla gestione finanziaria
”, ha così interpretato in ma-
niera restrittiva la norma, al fine di consentire il minor
grado di discrezionalità a carico del debitore, probabil-
mente per contenere il rischio di atti lesivi del patri-
monio aziendale.
Il Tribunale di Modena, in altro recente precedente
(cfr. Tribunale di Modena, 19.10.2012), al contrario,
ha lasciato al debitore più margine di libertà: “
nelle
more del decorso del termine sopra indicato, la parte
ricorrente rispetti i seguenti obblighi informativi, de-
positando mensilmente, a partire dal 10 ottobre p.v.:
- “prospetto aggiornato al 30 del mese precedente
delle operazioni attive e passive di importo unitario
superiore ad euro 10.000 effettuate o maturate nel
periodo relative alla ordinaria amministrazione nella
continuazione dell’attività aziendale come prospettata
in ricorso nonché degli oneri finanziari maturati nel
periodo
”-.
Come si può comprendere il tribunale ha ampio margi-
ne di discrezionalità nell’imporre degli obblighi infor-
mativi a carico dell’imprenditore che saranno tanto
più ampi quanto più la situazione di crisi della società
consiglia prudenza nella gestione aziendale. Il tribuna-
le, addirittura, potrà anche nominare un proprio ausi-
liario:
in presenza di domanda di concordato preven-
tivo con continuazione dell’attività di impresa, qualo-
ra la procedura presenti un determinato grado di com-
plessità, il tribunale può provvedere alla nomina di un
ausiliario (art. 8 del Testo Unico delle spese di giusti-
zia) che assuma le opportune informazioni da ripor-
tare al tribunale sulla scorta dei dati contabili del-
l’azienda e di altre fonti di conoscenza. (Nel caso di
specie, il professionista deve sorvegliare l’attività del-
l’impresa e riferire, con relazioni mensili, al giudice
delegato sugli atti compiuti dall’imprenditore; que-
st’ultimo dovrà a sua volta presentare all’ausiliario
un prospetto finanziario mensile corredato da una
dettagliata relazione sulle operazioni e sugli atti im-
prenditoriali compiuti nel mese precedente)” (cfr. Tri-
bunale di Reggio Emilia, 27.10.2012).
2.4 I crediti sorti dopo la presentazione
della domanda di pre concordato
Un altro aspetto da approfondire riguarda la natura
dei crediti sorti in funzione della procedura che, a nor-
ma del comma 7 dell’art.161 L.F., risultano essere
prededucibili.
Recita infatti il citato articolo
:” I crediti di terzi even-
tualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti
dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111".
Se, infatti, i crediti sorti anteriormente al deposito del
ricorso, dovranno attendere l’esito della procedura
(omologazione del concordato preventivo o fallimen-
to, o altro) per conoscere il loro destino e le modalità
ed i tempi con cui verranno soddisfatti, per i crediti
sorti successivamente al deposito del ricorso è previ-
sto un trattamento di favore.
Questo aspetto non è affatto irrilevante in considera-
zione della possibilità, per il debitore che presenta
ricorso, in piena ottica di mantenimento del valore
aziendale, di mantenere comunque il potere di com-
piere autonomamente atti di ordinaria amministrazio-
ne e, con autorizzazione del tribunale, atti di straordi-
naria amministrazione.
L’impresa dunque è tenuta a lavorare per salvaguarda-
re il proprio valore, mantenendo in essere e svilup-
pando i rapporti commerciali.
E’ ovvio che in una situazione di criticità in cui versa
l’impresa che si avvale dell’art. 161 L.F. l’unico e si-
gnificativo incentivo che il legislatore poteva dare ai
creditori era il riconoscimento del loro credito in
prededuzione. In assenza di questo trattamento, in-
fatti, nessun fornitore, nel senso ampio del termine,
avrebbe accettato di continuare a trattare con l’impre-
sa in stato di crisi.
Attraverso il citato comma 7, dell’art. 161 L.F. si è
allora superato un problema che apparteneva alla pre-
cedente formulazione dell’art. 161 L.F. e che frenava i
fornitori dal contrarre con l’imprenditore nelle more
della procedura di concordato, per essere in dubbio
l’incasso delle somme dovute e per il rischio di un’even-
tuale revocatoria dei pagamenti.
Questa però non è l’unica considerazione che scaturi-
sce dal nuovo dettato normativo. C’è infatti da chie-
dersi se, per la tutela del proprio credito, i creditori,
con il sentore che l’azienda si trova in stato di crisi e
sta per richiedere la procedura di cui all’art. 161 L.F.,
non tenteranno di porre in essere tutte quelle azioni
atte a far insorgere il credito nel periodo a loro più
favorevole (ad esempio posticipando l’emissione del-
le fatture ecc.), determinando un peggioramento delle
Il nuovo articolo
161 L.F.
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