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NUMERO 212 - MARZO / APRILE 2013
IL COMMERCIALISTA VENETO
il caso di quegli atti che risultano an-
cora di dubbia impugnabilità.
Per questi ultimi, qualora le caratteri-
stiche intrinseche degli stessi con-
sentano di adire il giudice, senza l’or-
pello della giurisdizione condiziona-
ta, il contribuente si assume il rischio
relative notificazioni, è finalizzata, infatti a subordinare l’efficacia e la de-
correnza dell’efficacia di una molteplicità di effetti giuridici.
Da sciogliere nei prossimi mesi, pertanto, i dubbi circa la reclamabilità delle
comunicazioni di affidamento all’agente per la riscossione, onde garantire la
tutela anche nella fase della riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
Sulle ipotesi di dubbio in ordine alla reclamabilità
dell’atto emesso dall’Agenzia.
Pare sostenibile la tesi, per il caso di presentazione di reclamo-ricorso con-
cernente atto non reclamabile, della mancanza di produzione di effetti sfa-
vorevoli in capo al contribuente nell’ipotesi in cui la costituzione in giudi-
zio avvenga nei termini di cui all’art. 22, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L’esame preliminare del ricorso ex art. 27, comma primo, dello stesso decre-
to, infatti, allorché l’atto impugnato fosse, invece, ritenuto dal Presidente
reclamabile, individuerebbe l’improcedibilità del ricorso, in attesa che si
consumasse la fase procedimentale della mediazione, non già
l’inammissibilità dell’atto introduttivo. Nei casi di dubbio, pertanto, tutele-
rebbe maggiormente la presentazione del reclamo-ricorso con istanza di
mediazione, anziché la scelta di adire direttamente il giudice tributario. Tale
tesi appare, a maggior ragione, valevole, laddove il Protocollo d’Intesa
siglato tra l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, e gli
Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
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, pre-
vede che gli uffici comunichino, preferibilmente entro venti giorni dal rice-
vimento dell’istanza, eventuali e motivate cause di improponibilità della
stessa, onde consentire la costituzione in giudizio nell’ordinario termine di
trenta giorni.
Sulla procura al difensore
A tenore del parere espresso dall’Agenzia nella circolare 19 marzo 2012,
n. 9/E, l’istanza di mediazione può essere presentata alternativamente nel-
l’atto di reclamo-ricorso dal contribuente o dal difensore, nelle controver-
sie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro. La medesima circolare, in
punto di sottoscrizione dell’atto di mediazione si esprime a favore di
un’individuazione flessibile del soggetto legittimato alla sottoscrizione:
il
contribuente ha la facoltà di conferire una procura speciale, relativa-
mente alla rappresentanza nella fase di mediazione e alla stipula del-
l’eventuale accordo finale raggiunto, nel caso in cui il contribuente si
avvalga dell’assistenza tecnica di un difensore, il potere di concludere
la mediazione può essere previsto nell’ambito della procura alle liti
rilasciata dal contribuente o in un atto separato (v. schema allegato)
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.
È infatti ammesso, ai soli fini della mediazione, anche il conferimento di
una procura speciale ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, che disciplina la rappresentanza e l’assistenza dei contribuenti
presso gli uffici finanziari. Resta ovviamente fermo il potere del contri-
buente di sottoscrivere personalmente l’accordo di mediazione
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.
Non ci si sente di aderire a tale impostazione, senza attraversare il tragitto
della meditazione speculativa della tesi dell’Agenzia. Atteso il carattere
non eventuale ma strettamente necessario della procedura, non si vede
ragione per cui dovrebbe essere esplicitamente menzionato nella procura
alle liti il potere di rappresentare il contribuente in tale fase né ragione per
cui il contribuente dovrebbe rimanere legittimato alla sottoscrizione in pro-
prio dell’atto di mediazione. Infatti, la sottoscrizione della procura indivi-
dua il difensore, che non può mancare nella lite di valore superiore al valore
di cui all’art. 12, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’atto introduttivo o
reclamo-ricorso è idoneo ad integrare un ricorso, per l’ipotesi in cui non si
addivenga all’atto di mediazione, ne consegue che il difensore non può
che essere delegato alla rappresentanza in entrambe le fasi: quella obbliga-
toria di natura ibrida procedimental-processuale e quella successiva squi-
sitamente processuale. Non si danno ipotesi, insomma, in cui sarebbe am-
messa un’estromissione in fatto del difensore dal controllo della fase ob-
bligatoria preliminare all’instaurazione della causa. Se ciò si verificasse,
infatti, il difensore assumerebbe la difesa, anche per quel che attiene alla
responsabilità del rispetto dei (poco graditi, per la verità) termini mobili di
costituzione di parte ricorrente nel giudizio di primo grado, senza potersi
avocare il completo controllo del detto rispetto. Che accadrebbe se il contri-
buente fosse il destinatario diretto delle proposte di cui all’art. 17 bis
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e
conseguentemente il soggetto legittimato alla sottoscrizione per accettazio-
ne ma fosse (come necessariamente è) il difensore, soggetto terzo, a rispon-
dere della tempestività della costituzione nel primo grado del giudizio?
SEGUE DA PAGINA 21
Procedura obbligatoria
di mediazione tributaria:
incognite procedurali
SEGUE A PAGINA 23
della declaratoria di inammissibilità. Per gli stessi atti, qualora le caratteri-
stiche intrinseche degli stessi non consentano di adire direttamente il giu-
dice (valore inferiore alla soglia di cui al 17 bis, per rimanere sul piano di
un’ipotesi elementare), il contribuente si assumerebbe il rischio di un va-
glio di ammissibilità rimesso ad un soggetto non competente ad eseguire il
vaglio medesimo, con conseguenze inaccettabili sul piano dell’esercizio
del diritto di difesa. Facciamo qualche esempio ove il
fair play
processuale
richiederebbe una collaborazione costruttiva nella inevitabile fase iniziale
in cui la norma ancora abbisogna di importanti fasi interpretative.
I preavvisi di irregolarità: risulta da segnalazioni pervenute da colleghi che
l’Agenzia stia eccependo la tardività della costituzione in giudizio con riferi-
mento al termine ordinario di trenta giorni, di cui all’art. 22, D.Lgs. 31 dicem-
bre 1992, n. 546, anziché al termine allungato di novanta giorni dal silenzio o
dal diniego o dall’accoglimento parziale, che parte privata intenda rifiutare,
sulla base del ragionamento secondo cui il reclamo-mediazione si appliche-
rebbe agli atti del 19, nel 19 non figura l’atto preavviso di irregolarità, quindi
non troverebbe applicazione il termine mobile dei novanta giorni.
Nell’ambito del principio di collaborazione e buon andamento e della fattiva
condivisione che ci si propone all’interno del Nucleo, i rappresentanti delle
professioni, riterrebbero più costruttivo che l’Agenzia si riservasse l’ecce-
zione di inammissibilità dell’atto introduttivo per carenza dell’atto
impugnabile, non già per tardività della costituzione in giudizio di parte
ricorrente. E la ragione è tanto sobria da apparire primitiva: in un sistema di
giurisdizione condizionata, una condotta processuale diversa da quella cal-
deggiata dai professionisti sarebbe equipollente alla negazione della tutela
giurisdizionale, a dispetto dell’esercizio del diritto di difesa. Al giudice, infatti,
potrà ben essere rimessa la questione dell’ammissibilità dell’atto introduttivo
ma per il profilo dell’eventuale esclusione dell’atto reclamato dal novero
degli atti impugnabili, non per il profilo della presunta tardività della costi-
tuzione in giudizio. Dunque, la soluzione equilibrata in queste ipotesi non
può che essere quella di consentire l’accesso alla giustizia, in modo che sia
azzerato il novero delle pretese sottratte all’esercizio del diritto di difesa.
Parimenti, nelle ipotesi in cui si dubiti della giurisdizione.
Tutte le ipotesi sopra richiamate non dovrebbero escludere l’esperibilità
della mediazione che, anche negli intenti della circolare n. 9, prevede che la
pretesa venga previamente sottoposta al
test
dell’autotutela, applicabile
anche ad atti non più impugnabili
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, quindi non da escludere per atti di
dubbia impugnabilità o atti per i quali si dubiti tra due giurisdizioni, purché
atti recanti una pretesa.
Gli accertamenti impoesattivi: sotto le mentite spoglie della locuzione “con-
centrazione della riscossione”, che ad un palato distratto potrebbe anche
trasmettere il sapore dell’efficienza e forse addirittura della
spending review
,
sta un accorpamento provvedimentale che pretenderebbe d’ignorare che
la terza fase di applicazione del tributo (la riscossione) è affidata a soggetto
terzo rispetto all’Agenzia, ancorché dalla stessa partecipato, che riceve
l’affidamento delle somme ma ignora le vicende genetiche del debito fisca-
le, che le medesime somme rappresentano. Eppure, nella sussistenza (inte-
sa come debenza) e nell’esigibilità del debito fiscale non possono che
immanere la legittimità e la fondatezza della pretesa. In caso contrario, ri-
marrebbe violato l’atomo del patto sociale, per concentrare in un concetto
soltanto l’elenco delle specifiche violazioni. La legittimità è garantita anche
dal percorso delle notifiche, che si snoda attraverso una concatenazione di
notifiche di atti recettizi. Il rispetto della sequenza procedimentale, con le
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Provvedimenti definitivi, sentenze passate in giudicato che si pronunzino sul solo rito (circolare ministeriale Min. Fin. Dipartimento Entrate 08-07-1997, n. 195/E/I/4762/
UDC)
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Si allude al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 10 ottobre 2012 e, in particolare, all’art. 3, comma primo del detto Protocollo.
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L’allegato reca procura a margine con espressa menzione della delega a rappresentare il contribuente nella fase della procedura obbligatoria di mediazione.
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Si propone una lettura sinottica dei paragrafi 2.1.
La legittimazione a presentare l’istanza
e 6.4.
La sottoscrizione della mediazione.
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Né ci si potrebbe limitare a farne una mera questione di elezione di domicilio, considerato che non si vedono ragioni per far discendere dall’elezione di domicilio, alcun atto
idoneo a qualificare di per sé il soggetto legittimato alla sottoscrizione della proposta.